La “cessazione della materia del contendere” nella giurisprudenza di legittimità
11 Agosto 2026
La formula “cessazione della materia del contendere”, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite; deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7 marzo 1997, n. 2038; Cass., 22 gennaio 1997, n. 622; Cass., 7 dicembre 1995, n. 12614; Cass., 16 settembre 1995, n. 9781; Cass., 11 aprile 1995, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7 dicembre 1995, n. 12614; Cass., 7 maggio 1993, n. 5286; Cass., 21 maggio 1987, n. 4630; Cass., 16 giugno 1982, n. 3664; Cass. SU, 28 settembre 2000, n. 1048), deve assumere la forma di sentenza. |