Revocazione della convalida e prova della falsa dichiarazione sulla morosità

La Redazione
13 Agosto 2026

Le ricevute di emissione dei vaglia postali sono insufficienti a dimostrare l’integrale venir meno della morosità dedotta nell’intimazione e posta a fondamento della convalida.

Ai fini della revocazione per dolo della parte, non è sufficiente la mera allegazione di fatti inesatti o la prospettazione di una tesi difensiva non veritiera, essendo invece necessaria una condotta intenzionalmente decettiva, causalmente determinante per la decisione e idonea ad alterare il contraddittorio o a impedire l’accertamento della verità.

Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, la dichiarazione dell’intimante sulla persistenza della morosità può integrare dolo revocatorio solo ove sia rigorosamente provato che la morosità era in realtà insussistente e che la parte, pur consapevole di tale circostanza, abbia attestato il contrario in modo determinante per l’adozione della convalida.

A tal proposito, le ricevute di emissione dei vaglia postali attestano l’iniziativa di pagamento e l’invio, ma non equivalgono a quietanza né dimostrano, di per sé, che i relativi importi siano pervenuti nella sfera di disponibilità della resistente.

In assenza di elementi idonei a dimostrare l’effettiva ricezione delle somme o il rifiuto ingiustificato del creditore, l’onere della prova non è assolto.

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