Decreto giustizia, approvata la legge di conversione: tutte le novità su esame avvocato, processo, uffici giudiziari e immigrazione

La Redazione
07 Agosto 2026

Con l'approvazione definitiva della legge di conversione del d.l. 12 giugno 2026, n. 100 (c.d. decreto giustizia), il legislatore consolida un ampio pacchetto di interventi che interessa la professione forense, l'organizzazione degli uffici giudiziari, il processo di digitalizzazione della giustizia e l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo.

Il provvedimento interviene su discipline eterogenee ma accomunate dall'obiettivo di assicurare maggiore efficienza al sistema giudiziario, adeguare l'ordinamento nazionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e completare alcune riforme già avviate negli ultimi anni.

Nuovo esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato

Tra le disposizioni di maggiore interesse per gli operatori del diritto figura la riforma dell'esame di abilitazione forense, destinata ad applicarsi già dalla sessione 2026.

Il nuovo modello conferma un'unica sessione annuale e ridisegna la struttura delle prove. L'esame sarà articolato in due prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte, da svolgersi esclusivamente in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, consisteranno nella redazione di:

  • un parere motivato in materia di diritto privato, penale o amministrativo, scelta dal candidato;
  • un atto giudiziario relativo alla medesima area giuridica.

La prova orale assume un'impostazione più pratica. Oltre alla soluzione di un caso concreto, il candidato dovrà rispondere a quesiti di diritto sostanziale e processuale, affrontare una materia complementare tra quelle indicate dalla legge e sostenere un colloquio dedicato a ordinamento, deontologia e previdenza forense.

Il legislatore individua inoltre criteri di valutazione uniformi, valorizzando chiarezza espositivarigore metodologico, capacità di risolvere problemi giuridici concreti, competenze interdisciplinari e tecniche argomentative.

Viene, infine, ridefinita la composizione delle commissioni d'esame, nelle quali la componente forense assume un ruolo prevalente.

Organizzazione degli uffici giudiziari: proroghe e rafforzamento delle strutture

Un secondo blocco di disposizioni riguarda la funzionalità degli uffici giudiziari.

La legge proroga i termini di attuazione relativi al giudice per le indagini preliminari collegiale, alle sale server e al Tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, con l'obiettivo di consentire il completamento delle necessarie misure organizzative.

Interventi significativi riguardano anche la permanenza dei magistrati nello stesso ufficio. Per evitare scoperture di organico, il termine massimo di permanenza viene prorogato fino al 31 dicembre 2026 nei casi previsti dalla norma e viene introdotta la possibilità di differire alcuni trasferimenti quando interessino un numero particolarmente elevato di magistrati appartenenti alla medesima sezione.

Viene inoltre rafforzato il ruolo organizzativo del presidente del tribunale, cui è attribuita la facoltà di adottare i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento degli uffici del Giudice di Pace, anche attraverso l'applicazione temporanea del personale amministrativo tra tribunale e uffici del giudice onorario. Parallelamente è prorogato di un anno il termine per l'ampliamento delle competenze degli uffici del Giudice di Pace.

Ufficio per il processo e digitalizzazione della giustizia

La legge dedica particolare attenzione anche al consolidamento dell'ufficio per il processo, ormai considerato uno degli strumenti centrali per migliorare l'efficienza dell'attività giudiziaria.

Le nuove disposizioni estendono l'organizzazione anche ai tribunali per i minorenni, coordinano i progetti organizzativi con la programmazione annuale degli uffici e disciplinano l'impiego del personale assunto nell'ambito del PNRR, destinandolo ordinariamente alle attività di supporto ai magistrati.

Sul versante tecnologico vengono autorizzati nuovi investimenti destinati al potenziamento delle infrastrutture digitali, dei sistemi informativi e dei servizi di connettività dell'amministrazione della giustizia, con stanziamenti pluriennali finalizzati anche alla manutenzione e all'assistenza specialistica.

Proprietà industriale, intercettazioni e responsabilità del notaio

Accanto agli interventi organizzativi trovano spazio alcune modifiche puntuali di carattere processuale.

Il decreto adegua la disciplina delle misure cautelari in materia di proprietà industriale e diritto d'autore alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, prevedendo una specifica procedura per ottenere la declaratoria di inefficacia del provvedimento quando il giudizio di merito non venga instaurato o si estingua.

Cambiano inoltre le regole relative alla liquidazione delle spese per le intercettazioni telefoniche e ambientali. Sono introdotti termini certi per il pagamento, la fatturazione è subordinata all'esecutività del decreto di liquidazione e vengono previsti interessi moratori e indennizzi progressivi in caso di ritardo, con l'obiettivo di superare la procedura d'infrazione europea relativa ai ritardi nei pagamenti.

Per quanto riguarda la responsabilità professionale, viene fissato un limite massimo all'esercizio dell'azione nei confronti del notaio: pur restando fermo il termine ordinario di prescrizione decorrente dalla conoscibilità del danno, l'azione non potrà comunque essere proposta oltre quindici anni dal compimento della prestazione professionale.

Patto UE su migrazione e asilo: profonda revisione della disciplina

La parte quantitativamente più rilevante della legge è dedicata all'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, attraverso un ampio intervento di coordinamento della normativa nazionale con i regolamenti europei del 2024.

La riforma ridisegna l'intero procedimento di protezione internazionale, distinguendo le fasi di manifestazione della volontàregistrazione e formalizzazione della domanda, introducendo nuovi documenti identificativi del richiedente e disciplinando dettagliatamente le procedure di frontiera.

Vengono regolati i casi in cui il richiedente può essere autorizzato a risiedere in un luogo specifico, i presupposti del rischio di fuga, le misure alternative al trattenimento, il trattenimento durante la procedura di frontiera, i nuovi rimedi giurisdizionali e i termini accelerati per la definizione delle controversie.

Contestualmente il legislatore interviene sull'organizzazione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ne prevede il potenziamento mediante nuove assunzioni e istituisce presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione un ufficio per il processo stralcio, destinato allo smaltimento dell'arretrato pendente.

Da Diritto e Giustizia.

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