Leasing e fallimento: l’obbligo restitutorio si fonda sulla rivendica fallimentare

La Redazione
10 Agosto 2026

In materia di leasing finanziario e fallimento, la Cassazione esclude la vincolatività per il curatore della clausola contrattuale sul luogo di riconsegna, riconducendo l’obbligo restitutorio alla rivendica e alla mora credendi.

La Terza sezione civile della Cassazione interviene in una complessa vicenda di leasing mobiliare avente ad oggetto uno stampo per barca a vela.

La locazione finanziaria era stata risolta per inadempimento dell’utilizzatrice già nel novembre 2009, con conseguente insorgenza dell’obbligo restitutorio a carico di quest’ultima. Successivamente, nell’ambito del fallimento, la concedente aveva proposto domanda di rivendica ex artt. 93 e 103 l. fall., accolta dal Tribunale con dichiarazione di esecutività dello stato delle rivendiche nel marzo 2011, con riconoscimento del diritto della concedente alla restituzione del bene.

Ottenuta l’autorizzazione ad agire dal tribunale fallimentare, il curatore ha intimato alla concedente di ricevere il bene presso il luogo in cui esso si trovava, fissando data e modalità tramite l’ufficiale giudiziario; nessuno tuttavia si è presentato.

Su tali presupposti il fallimento ha agito ex art. 702‑bis c.p.c. per ottenere:

  • il pagamento di un’indennità di occupazione;
  • il rimborso degli oneri di custodia;
  • il rimborso pro quota delle spese di sorveglianza;
  • il rimborso pro quota dei costi assicurativi dal 2016.

Il Tribunale di Sassari ha accolto integralmente la domanda, ritenendo che, una volta risolto il leasing, all’utilizzatrice fosse imposto l’obbligo di rilascio del bene e, specularmente, alla concedente l’obbligo di ritirarlo, reputando irrilevante la cessione a terzi. In appello, l’utilizzatrice ha invece invocato l’art. 14 delle condizioni generali del contratto di leasing, secondo cui, in caso di risoluzione per inadempimento, l’utilizzatore è tenuto a restituire i beni “a propria cura e spese, nel luogo e nel modo indicati dal concedente”, sostenendo che in capo alla concedente sussistesse solo un onere di indicare luogo e modalità, non un obbligo di ritiro.

La Corte d’Appello di Sassari, facendo leva sulla “ragione più liquida”, ha accolto l’impugnazione dell’utilizzatrice, qualificando come mera difesa – e non come eccezione in senso stretto – l’invocazione della clausola contrattuale, e ritenendo che la concedente non fosse obbligata al ritiro ma solo onerata di indicare luogo e modo di restituzione.

Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, tra cui, in particolare, la violazione degli artt. 93 e 103 l. fall. per avere la Corte territoriale trascurato che il titolo dell’obbligo restitutorio era ormai la domanda di rivendica accolta nella procedura concorsuale, nonché la violazione dei principi in tema di par condicio creditorum ex artt. 51 e 52 l. fall., avendo la decisione d’appello di fatto favorito la concedente a scapito della massa.

La Cassazione, accogliendo il ricorso, afferma la regola applicabile in materia di leasing mobiliare risolto prima del fallimento e di successiva rivendica del bene da parte del concedente: una volta che il contratto di leasing sia stato integralmente risolto prima dell’apertura del concorso, il curatore non subentra nel contratto e non resta vincolato alle clausole che disciplinano il luogo e le modalità di restituzione, dovendosi invece ricollegare l’obbligo restitutorio esclusivamente all’accoglimento della domanda di rivendica.

In particolare, la Suprema Corte chiarisce che nella fattispecie non si verte in tema di rapporto pendente ai sensi dell’art. 72 l. fall., in quanto la risoluzione del contratto era già intervenuta prima del fallimento; di conseguenza, non opera la regola della successione del curatore nel contratto, né la concedente può invocare nei confronti della procedura la clausola che la legittimerebbe a pretendere la restituzione presso il proprio domicilio o nel luogo da essa indicato. La fonte dell’obbligo restitutorio è, dunque, l’accoglimento della rivendica nell’ambito della procedura concorsuale, che attribuisce al concedente il diritto alla restituzione del bene, lasciando però al curatore il potere‑dovere di gestire il bene nell’interesse della massa fino alla effettiva riconsegna.

La Corte precisa, inoltre, che il riconoscimento della rivendica esclude la necessità per il concedente di insinuarsi al passivo per il credito restitutorio, con conseguente insussistenza di una violazione della par condicio creditorum: il diritto del concedente trova infatti soddisfazione nella disciplina propria della rivendica, non nel concorso sul patrimonio del fallito. In questo senso, viene respinto il quinto motivo, che presupponeva un obbligo di insinuazione, ritenuto insussistente alla luce della natura reale della pretesa restitutoria già accolta.

Sul piano della ripartizione delle spese, la Cassazione afferma che la concedente non ha diritto di ottenere la consegna del bene presso il proprio domicilio in forza della clausola contrattuale, ma, al contempo, non può essere gravata delle spese di custodia anteriori alla sua costituzione in mora, poiché fino a quel momento l’obbligo di restituzione rimane inadempiuto dal lato della procedura.

La Corte, inoltre, valorizza il comportamento complessivo della concedente, che, dopo avere ottenuto la rivendica, ha omesso di cooperare alla restituzione, non ritirando il bene e, al contempo, ponendo in essere atti dispositivi (cessione a terzi) senza curarsi della materiale collocazione del bene, rimasto sempre nei capannoni del fallimento. In tale quadro, l’offerta per intimazione ex art. 1209 c.c. promossa dal curatore nel 2018 assume rilievo decisivo ai fini della configurazione della mora del creditore, superando la lettura restrittiva della Corte territoriale che pretendeva una previa intimazione di indicazione del luogo di consegna.

Da Diritto e Giustizia.

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