Accollo fiscale e indebita compensazione con crediti d'imposta dell'accollante

La Redazione
10 Agosto 2026

La S.C. ribadisce il consolidato principio i secondo cui la compensazione tributaria può operare esclusivamente tra debiti e contrapposti crediti riferibili ai medesimi soggetti del rapporto d'imposta.

Il legale rappresentante di una società accollata stipula nel 2018 quattro contratti di accollo fiscale attraverso i quali la società estingue propri debiti tributari mediante compensazione con crediti d'imposta vantati da società accollanti nei confronti dell'Erario, successivamente ritenuti inesistenti. La società utilizza inoltre crediti fiscali inesistenti derivanti da presunti progetti di ricerca e sviluppo per gli anni d'imposta 2020 e 2021. Condannato per indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. 74/2000, il legale rappresentante ricorre per cassazione contestando, tra l'altro, l'illegittimità della ricostruzione normativa in materia di accollo fiscale e compensazione.

La Cassazione (Cass. pen., sez. III, 19 giugno 2026, dep. 4 agosto 2026, n. 29489) è chiamata a verificare se l'estinzione di debiti tributari mediante compensazione con crediti d'imposta appartenenti all'accollante integri il delitto di indebita compensazione, alla luce del principio secondo cui la compensazione tributaria opera soltanto fra debiti e crediti riferibili ai medesimi soggetti del rapporto d'imposta. La Corte esamina inoltre le modifiche apportate allo Statuto dei diritti del contribuente e all'art. 1 del d.l. 124/2019, al fine di stabilire se esse abbiano introdotto una nuova disciplina oppure abbiano semplicemente confermato un principio già desumibile dall'ordinamento e già affermato dalla giurisprudenza.

La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui la compensazione tributaria può operare esclusivamente tra debiti e contrapposti crediti riferibili ai medesimi soggetti del rapporto d'imposta. Ne consegue che integra il delitto di indebita compensazione l'estinzione di debiti fiscali mediante utilizzo in compensazione di crediti d'imposta appartenenti all'accollante nell'ambito di un accollo fiscale, poiché l'art. 17 d.lgs. 241/1997 non contempla tale meccanismo e presuppone l'identità soggettiva tra titolare del debito e titolare del credito compensato. La Corte conferma inoltre che le successive modifiche normative non hanno introdotto un principio nuovo, ma hanno recepito un orientamento già affermato dalla giurisprudenza.

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