Utili extracontabili: no alla solidarietà tributaria se manca la prova della materiale percezione da parte del socio
12 Agosto 2026
È principio consolidato che, nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci; tuttavia tale presunzione ha natura relativa e può essere superata mediante prova contraria, permanendo comunque in capo all'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa tributaria (Cass., sez. V, 23 dicembre 2019, n. 34282). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l'accertamento nei confronti del socio costituisce procedimento autonomo rispetto a quello instaurato nei confronti della società, sicché il socio conserva il diritto di contestare non soltanto la presunta distribuzione degli utili, ma anche la stessa esistenza degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Il diritto di difesa del socio è violato laddove, come nel caso di specie, costui non abbia ricevuto gli avvisi di accertamento notificati alla società, né gli stessi siano stati allegati alla cartella ovvero riprodotti nel loro contenuto essenziale, con conseguente impossibilità di verificare le ragioni della pretesa e di contestarne efficacemente i presupposti. Sotto il profilo probatorio, l’A.F. non può limitarsi ad applicare automaticamente la presunzione derivante dalla ristretta base sociale, senza allegare alcun elemento idoneo a dimostrare l'effettiva distribuzione degli utili al ricorrente. Essa è tenuta, infatti, a produrre documentati movimenti finanziari, accrediti, disponibilità patrimoniali o altri elementi gravi, precisi e concordanti dai quali possa desumersi che gli utili extracontabili siano stati concretamente percepiti dal socio. In altre parole, «Se manca la prova della materiale percezione dell'utile, viene meno anche il presupposto della solidarietà tributaria». |