La Corte si pronuncia in tema di compenso per la ricerca dei beni da pignorare svolta dal difensore

La Redazione
19 Agosto 2026

La S.C. ricorda che l’attività di identificazione dei beni da pignorare, pur essendo prodromica alla procedura esecutiva, non rappresenta un procedimento separato e autonomo; dal che deriva che i compensi pretesi dal difensore per tale attività debbano essere liquidati all’esito della procedura esecutiva, con l’ordinanza di assegnazione.

La vicenda trae origine da una procedura esecutiva presso terzi promossa da una creditrice che, prima del pignoramento, aveva attivato il procedimento di ricerca telematica dei beni del debitore ex art. 492-bis c.p.c.

Una volta ottenuta l’assegnazione delle somme pignorate, il giudice dell’esecuzione aveva liquidato le spese della procedura esecutiva, senza riconoscere autonomamente i compensi relativi all’attività svolta dal difensore nella fase di ricerca dei beni. La creditrice impugnava tale decisione sostenendo che anche tale attività, necessaria e prodromica all’esecuzione forzata, dovesse essere oggetto di specifica liquidazione.

Sia il Tribunale di Rovigo sia, successivamente, la Corte di cassazione hanno escluso l’autonoma liquidabilità di tale fase, ritenendo che il procedimento previsto dall’art. 492-bis c.p.c., pur dotato di una propria autonomia funzionale, costituisca una fase interna e preparatoria del più ampio procedimento esecutivo.

In questo contesto, la Corte (Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2026, n. 24518) ha affermato il seguente principio di diritto:

«Il procedimento disciplinato dall’art. 492 bis c.p.c., funzionale alla ricerca e individuazione dei beni suscettibili di pignoramento, appare configurabile quale fase di una fattispecie che si struttura a formazione progressiva, per cui è condivisibile la ricostruzione secondo cui la liquidazione delle spese – intese come compensi per l’attività svolta dal difensore – debba essere unica e compiuta all’esito della procedura esecutiva, nella specie con l’ordinanza di assegnazione e conformemente alle voci di cui alla tabella n. 17 allegata al DM 55/2014 e alle spese documentate sostenute dal creditore procedente nel corso delle ricerche».

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