Il cumulo dei mezzi di espropriazione forzata ex art. 483 c.p.c.: profili rimediali e nodi irrisolti

18 Agosto 2026

La Cassazione inquadra l'istanza del debitore finalizzata ad opporsi al cumulo dei mezzi espropriativi ex art. 483 c.p.c. nell'alveo dei cosiddetti "reclami esecutivi" a carattere endoprocessuale. Il provvedimento emesso all'esito di tale istanza ha natura di atto esecutivo ed assume la veste formale di un'ordinanza non impugnabile.

Massima

In tema di espropriazione forzata, l'istanza del debitore finalizzata ad opporsi al cumulo dei mezzi espropriativi ai sensi dell'art. 483 c.p.c. rientra nella categoria dei cosiddetti "reclami esecutivi". Essa, pertanto, non costituisce una contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata, né della regolarità formale degli atti esecutivi, ma sollecita una valutazione essenzialmente discrezionale del giudice dell'esecuzione sulla proporzionalità tra i beni pignorati e i crediti da soddisfare. Il provvedimento emesso all'esito di tale istanza ha natura di atto esecutivo ed assume la veste formale di un'ordinanza non impugnabile; ne consegue che esso è assoggettato esclusivamente al controllo generale dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., rimanendo invece esclusa la proponibilità diretta del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Il caso

Nel corso di un’espropriazione immobiliare, la debitrice formulava istanza di estinzione del procedimento, allegando a fondamento della sua pretesa che gli stessi creditori procedenti avevano instaurato un’altra procedura espropriativa innanzi un diverso tribunale, nella quale i beni pignorati erano stati venduti e con il loro ricavato l’intero ceto creditorio era stato soddisfatto. Il giudice adito, riqualificata l’istanza come volta alla limitazione dei mezzi espropriativi di cui all’art. 483 c.p.c., dichiarava la chiusura anticipata dell’espropriazione ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c.

Avverso detto provvedimento veniva proposta opposizione agli atti esecutivi, che veniva accolta con la conseguente revoca del provvedimento impugnato; avverso la sentenza, poi, veniva proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

In particolare, veniva dedotto in primo luogo che il tribunale adito era competente a pronunciarsi sull’istanza di chiusura/limitazione della procedura esecutiva ex art. 483 c.p.c., nonostante che il diverso tribunale innanzi a cui era stata proposta dagli stessi creditori procedenti un’altra procedura avesse già rigettato in precedenza un'istanza analoga e secondariamente che il prezzo ottenuto dall'aggiudicazione forzata dei beni nella procedura avviata davanti all’altro tribunale era ampiamente sufficiente a soddisfare le pretese dell'intero ceto creditorio. Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, sussistevano tutti i presupposti affinché il Tribunale adito accogliesse l'istanza e chiudesse la procedura esecutiva instaurata innanzi ad esso, poiché i creditori erano già stati integralmente soddisfatti nell'ambito dell’altra esecuzione.

Le questioni

La Cassazione, così adita, prima di entrare nel merito dell’impugnazione, svolge alcune considerazioni preliminari in ordine alla natura e ai caratteri del gravame proposto dalla debitrice esecutata ai sensi dell’art. 438 c.p.c.

La soluzione giuridica

Osserva la Suprema Corte che l'opposizione del debitore al cumulo dei mezzi di espropriazione forzata, disciplinata dall'art. 483 c.p.c., si colloca nell'alveo dei cosiddetti reclami esecutivi, partecipando della medesima natura di quei rimedi endoprocessuali – quali la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., la cessazione della vendita forzata in più lotti ex art. 504 c.p.c. o la limitazione dell'espropriazione del creditore ipotecario ex art. 558 c.p.c. – preordinati a reagire a un esercizio sovrabbondante dell'azione esecutiva. Difatti, il debitore non procede ad una contestazione circa il diritto di procedere in executivis o la regolarità formale dei relativi atti, ma investe il giudice dell'esecuzione di un potere di apprezzamento discrezionale volto a verificare la proporzionalità dei beni assoggettati a vincolo rispetto al credito da soddisfare, al fine di emendare l'eventuale squilibrio tra il sacrificio a lui imposto e il legittimo diritto del ceto creditorio alla soddisfazione materiale del credito.

Conseguentemente, la proposizione dell'istanza in parola non determina l'instaurazione di un giudizio di cognizione autonomo rispetto all'esecuzione forzata, ma si configura come un mero atto di impulso volto a sollecitare l'emanazione di un provvedimento ordinatorio in seno al procedimento espropriativo, cui la legge attribuisce la forma di ordinanza non impugnabile. Proprio la natura di atto esecutivo intrinseca a tale provvedimento comporta che esso sia assoggettato esclusivamente al rimedio generale e sussidiario dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. dovendosi correlativamente escludere l'impugnabilità mediante ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Tanto premesso, la Cassazione giunge tuttavia a ritenere il ricorso inammissibile, ritenendo la doglianza del tutto generica e priva dei requisiti di specificità, puntualità e pertinenza tassativamente imposti dall'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.; la ricorrente si era infatti limitata ad affermare l'avvenuto soddisfacimento dei creditori senza chiarire la reale compagine creditoria, l'entità dei crediti e le modalità di ripartizione delle somme nelle due procedure coinvolte.

Siffatta declaratoria di inammissibilità impedisce così alla Corte di esaminare le (invero rilevanti) questioni relative all’applicabilità dell’art. 483 c.p.c. all’ipotesi del «cumulo di espropriazioni omogenee promosse innanzi agli uffici giudiziari differenti, nonché, in caso di risposta positiva, l’individuazione del giudice (o dei giudici) competente (o competenti) a provvedere sulla relativa istanza».

Osservazioni

Il principio della responsabilità patrimoniale generica codificato dall'art. 2740 c.c. attribuisce al creditore il diritto di procedere all’espropriazione di tutti beni presenti e futuri del debitore, fondando correlativamente la potestà di promuovere, simultaneamente o successivamente, una pluralità di procedure esecutive senza vincoli di sussidiarietà o di previo ordine cronologico, fatto salvo l'onere di preventiva escussione dei cespiti assistiti da garanzia reale ai sensi dell'art. 2911 c.c. (cfr. Trib. Roma, 6 maggio 2020).

Sebbene la decisione in commento non prenda posizione sul punto per le ragioni appena evidenziate, da tempo si afferma in giurisprudenza che il creditore può procedere, oltre che su beni di natura eterogenea (ovvero mobili, crediti ed immobili), anche su beni omogenei. Al riguardo, afferma Cass. 21 aprile 1997, n. 3423 che la pendenza di un processo di esecuzione forzata, iniziato con il pignoramento di individuati beni di un certo tipo — mobili, crediti o immobili — appartenenti al debitore, non osta a che vengano sottoposti a pignoramento altri beni dello stesso tipo per la soddisfazione coattiva del medesimo credito, non essendo precluso al creditore procedente di avvalersi una seconda volta dello stesso mezzo espropriativo (in termini anche Cass. 9 aprile 1992, n. 4375).

Nondimeno, il cumulo dei mezzi di espropriazione forzata incontra un limite intrinseco nel principio di proporzionalità, atteso che l'entità dei beni staggiati non può eccedere in misura incongrua il credito precettato e le pretese degli eventuali intervenuti; a tal fine, l'art. 483, comma 1, c.p.c. accorda al debitore lo strumento dell'istanza di limitazione, su cui il giudice dell'esecuzione si pronuncia con ordinanza non impugnabile (Trib. Como, 7 febbraio 2023, n. 152), fermo restando che la congruità del pignoramento non è determinabile a priori, stante la facoltà d'intervento successivo di creditori privilegiati o chirografari che legittima un'originaria sovrabbondanza della cautela (cfr. Cass. 22 febbraio 2006, n. 3952).

Come correttamente evidenziato dalla decisione in epigrafe, la summenzionata opposizione si configura come una mera istanza ordinatoria estranea al perimetro applicativo degli artt. 615 e 617 c.p.c., non deducendo vizi di validità formale né contestazioni sull'an del diritto di procedere; di conseguenza, la sua proposizione non soggiace a termini decadenziali iniziali, sebbene esigenze di razionalità processuale suggeriscano di differirne il deposito a un momento successivo alla determinazione del valore del compendio pignorato nell'ordinanza di vendita.

Sotto il profilo della competenza, l'art. 493, comma 2, c.p.c. si limita sibillinamente a stabilire che «Se è iniziata anche l’esecuzione immobiliare, l’ordinanza è pronunciata dal giudice di quest’ultima». Ora, se non appare dubbio che qualora pendano esclusivamente esecuzioni mobiliari o presso terzi dinanzi a magistrati diversi del medesimo ufficio, l'istanza è utilmente proponibile dinanzi a ciascuno di essi (A. Saletti), qualora le procedure insistano presso uffici giudiziari differenti, la dottrina si presenta divisa tra la tesi prevalente della competenza concorrente di ogni singolo giudice adito (A. Saletti), l'opinione che radica l'attribuzione in capo al giudice della prima esecuzione promossa (A. Travi) e l'orientamento che ne individua la competenza nel giudice della procedura ritenuta eccessiva (P. Castoro).

Infine, come ribadito dalla decisione in commento, nell'ipotesi di accoglimento, il giudice dell'esecuzione emette un'ordinanza che riserva al creditore la facoltà di selezione del mezzo da mantenere, surrogandosi ad esso solo in via sussidiaria; tale provvedimento, in quanto emesso dal g.e., deve ritenersi non soggetto ai mezzi di impugnazione ordinari e al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., rimanendo, in quanto atto esecutivo, impugnabile unicamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Riferimenti

Borrè, Pluralità d’espropriazioni per lo stesso titolo e difese del debitore, in Riv. dir. proc., 1970, 284;

Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Aggiornamento a cura di R. Giordano, Milano, 2025;

Farina – Metafora – Ziino, Manuale dell’esecuzione forzata. Profili teorici e applicativi, Milano, 2025;

Saletti, Cumulo ed eccesso dei mezzi di espropriazione forzata, in Riv. dir. proc., 1984, 507;

Travi, Espropriazione forzata in generale, in Nss. D.I., VI, Torino, 1960, 897.

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