Misure urgenti in materia di giustizia-migranti: decreto-legge convertitoFonte: L. 7 agosto 2026 n. 145
17 Agosto 2026
Il decreto-legge n. 100/2026 si articola in tre Capi: al Capo I sono contenute le «Disposizioni urgenti in materia di giustizia»; al Capo II le «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Patto dell’Unione Europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024»; al Capo III le «Disposizioni finali». Il Capo I si compone di nove articoli e contiene previsioni di natura eterogenea, introdotte dal Governo con il dichiarato fine di «assicurare, nel loro insieme, la piena funzionalità del sistema giustizia sotto il profilo dell’organizzazione degli uffici giudiziari e ministeriali, della tenuta degli organici e delle risorse, dell’adeguamento dei meccanismi di selezione e accesso alle professioni legali, nonché della continuità dei servizi digitali e delle infrastrutture strumentali all’esercizio della giurisdizione» (così la Relazione Illustrativa). Disposizioni per l’accesso alla professione di avvocato (Art. 1) L’esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato si svolge in un’unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Tutela cautelare in materia di proprietà industriale e diritto d’autore (Art. 2) L’articolo 2 introduce una peculiare disciplina al sistema di tutela cautelare avuto riguardo, segnatamente, al d.lgs. n. 30/2005, recante la disciplina del Codice della proprietà industriale, nonché alla legge n. 633/1941, recante la disciplina della protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. La novella legislativa consegue alla necessità di conformare l’ordinamento nazionale alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea resa il 23 aprile 2026 nella causa C132/25. In tale sede, il giudice europeo ha dichiarato incompatibile con la Direttiva 2004/48/CE la prassi legislativa e interpretativa italiana della cosiddetta strumentalità attenuata, che consentiva ai provvedimenti cautelari anticipatori, come le inibitorie, di mantenere la propria efficacia a tempo indeterminato anche in assenza dell'instaurazione di un giudizio di merito. Si prevede, dunque, da un lato, che, qualora il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio stabilito dalla legge (ovvero venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario) o si sia estinto successivamente al suo avvio, i provvedimenti cautelari siano dichiarati inefficaci; dall’altro, che la declaratoria di inefficacia non operi in via automatica, ma che la stessa sia dichiarata dal giudice solo a seguito di una specifica istanza presentata dalla parte destinataria della misura. Proroga in materia di Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (Art. 3) L’articolo 3 differisce ulteriormente l’operatività del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie al 17 ottobre 2027. Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti (Art. 4) L’articolo 4 consente ai giudici che hanno raggiunto o stanno per raggiungere il limite massimo di permanenza nella medesima sede (la cui scadenza è fissata prima del 31 dicembre 2026) di restare in carica fino a tale data. La disposizione modifica, inoltre, le regole per l'assegnazione ad altre posizioni tabellari o gruppi di lavoro interni all'ufficio in presenza di distribuzioni di carico eccedenti le soglie previste. Magistratura onoraria e organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace (Art. 5) L’articolo 5, comma 1, lett. a), modifica l’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 116/2017, prevedendo che, in aggiunta ai compiti già previsti di coordinamento ed organizzazione dell’ufficio del giudice di pace, il presidente del tribunale «vigila sull'attività, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio». Inoltre, dopo il comma 1 dell’articolo 8 è inserito il comma 1-bis, secondo cui «Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalità e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.». L’articolo 5, comma 1, lett. b), modifica l’articolo 32, comma 3, d.lgs. n. 116/2017, differendo l’entrata in vigore delle disposizioni che ampliano le competenze del giudice di pace in materia civile di cui all’articolo 27 d.lgs. n. 116/2017 al 31 ottobre 2027. Ufficio per il processo (Art. 6) L’articolo 6 del decreto-legge n. 100/2026 interviene sul d.lgs. n. 151/2022, che disciplina organicamente l’ufficio per il processo, con l’obiettivo di consolidare l’UPP quale struttura stabile di supporto alla giurisdizione. La prima modifica riguarda l’articolo 1 d.lgs. n. 151/2022 e prevede che, accanto ai tribunali ordinari, vengano inseriti anche i tribunali per i minorenni; la scelta è coerente con il differimento dell’entrata in funzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (T.P.M.F.), previsto dallo stesso decreto-legge: poiché il nuovo assetto ordinamentale viene rinviato, la norma evita che, nel periodo transitorio, gli uffici minorili restino privi di strumenti organizzativi già disponibili per gli altri uffici giudiziari. Sotto altro profilo, particolarmente rilevante appare la modifica apportata dal decreto-legge all’articolo 3 d.lgs. n. 151/2022: il progetto organizzativo dell’UPP dovrà essere redatto in coerenza con il programma annuale delle attività previsto dall’articolo 4 d.lgs. n. 240/2006 e le attività dell’UPP dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di tale decreto. Il passaggio riconduce l’UPP entro la cornice della programmazione annuale dell’ufficio giudiziario. La norma in commento modifica anche l’articolo 4 d.lgs. n. 151/2022, intervenendo sull’elenco delle figure professionali assegnabili all’UPP e all’ufficio spoglio, analisi e documentazione. La modifica più significativa sul piano funzionale riguarda gli articoli 5 e 6 d.lgs. n. 151/2022, cioè i compiti dell’UPP civile e penale. Per entrambi i settori viene inserito un comma 1-bis, che stabilisce che il personale stabilizzato è impiegato «in via ordinaria» nelle attività di supporto al magistrato, salvo i casi di urgente e comprovata necessità. Pagamento degli indennizzi Pinto liquidati nell’anno 2022 (Art. 7) L’articolo 7 novella i termini di presentazione della dichiarazione necessaria a ottenere il pagamento degli indennizzi ex lege Pinto (legge n. 89/2001) e il correlato regime di decadenza in ipotesi di mancata trasmissione nei termini, prevedendo, per i crediti relativi alle somme liquidate nel 2022, il termine del 30 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione necessaria ai fini del pagamento, a pena di decadenza. Potenziamento digitale dell’amministrazione della giustizia (Art. 8) L’articolo 8 stanzia risorse «al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuità dei servizi di connettività e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi». Termine per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio (Art. 9) L’articolo 9, comma 1, stabilisce che «fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione». Il comma 2 prevede che «La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d'opera professionale è stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la prestazione sia compiuta posteriormente. Il Capo II del decreto, dagli articoli 10 a 17, dà attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024, recependo la direttiva UE 2024/1346 sull’accoglienza e adeguando l’ordinamento ai regolamenti UE 2024/1348, sulla procedura comune di protezione internazionale, 2024/1349, sulla procedura di rimpatrio alla frontiera, 2024/1351, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, 2024/1356, sugli accertamenti alle frontiere esterne, e 2024/1358, sul nuovo sistema Eurodac. Giova, in via di estrema sintesi, osservare che le norme contenute nel decreto-legge n. 100/2026 vanno ad incidere principalmente sul d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sul d.lgs. n. 25/2008 (riguardante le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale) e sul d.lgs. n. 142/2015 (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ivi incluse le norme sul trattenimento). Recepimento della Direttiva UE 2024/1436 relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (Art. 10) Tra le prime novità rilievo vi è l’introduzione, nel d.lgs. n. 142/2015, dell’articolo 5-ter che prevede il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico. Con esso il prefetto, in presenza di determinate condizioni, autorizza il richiedente a risiedere in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga. L’articolo 5-quinquies prevede il reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, con ricorso al giudice del luogo in cui il richiedente è autorizzato a risiedere, nel termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. L’articolo 5-sexies disciplina il rischio di fuga, da valutare, caso per caso, sulla base di una o più delle circostanze normativamente previste. L’articolo 6-bis regola la procedura di trattenimento prevedendo che il richiedente possa essere trattenuto direttamente nel contesto di una procedura di frontiera (in linea con l'art. 43 del regolamento UE 2024/1348) per decidere sul suo diritto d'ingresso nel territorio dello Stato. L’articolo 6-quater regola le misure alternative al trattenimento quali: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità; b) prestazione della idonea garanzia finanziaria; c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato; d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Attuazione del Regolamento UE 2024/1348 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale in (Art. 11) L’articolo 11 del decreto-legge n. 100/2026 disciplina le fasi della manifestazione di volontà, della registrazione e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Il provvedimento regola inoltre le procedure accelerate e le procedure di asilo alla frontiera, prevedendo termini specifici per la loro conclusione. Una novità riguarda l’accesso al lavoro, con l’estensione da 60 a 90 giorni del termine, decorrente ora dalla formalizzazione (e non dalla semplice presentazione) della domanda, prima del quale al richiedente protezione internazionale è precluso l’accesso al lavoro. La disciplina interviene anche sul diritto del richiedente a rimanere nel territorio dello Stato e sulle controversie in materia di protezione internazionale nella procedura di frontiera. Sotto questo profilo l’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 100/2026 prevede che il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contradditorio, adotta il decreto entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Il decreto non è reclamabile. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso per cassazione. La disciplina in tema di fermo e di trattenimento (Art. 12) L’articolo 12, comma 2, lett. b), decreto-legge n. 100/2026 ha previsto, tra l’altro, una nuova tipologia di «fermo» adottabile nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare. In dettaglio, il Governo ha introdotto nell’art. 10-ter, d.lgs. n. 286/1998 un nuovo comma 2-quiquies, che prevede che l’autorità di pubblica sicurezza o l’autorità di frontiera può, ricorrendone i presupposti, «procedere al fermo dello straniero». Entro quarantotto ore decorrenti dall’inizio degli accertamenti, l’autorità procedente chiede la convalida al giudice di pace, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. L’articolo 12, comma 2, lett. c), decreto-legge n. 100/2026 disciplina nel dettaglio il procedimento di convalida del fermo dinanzi al giudice di pace, introducendo nel tessuto del d.lgs. n. 286/1998 un nuovo articolo 10-quater (Convalida del fermo per accertamenti). La richiesta di convalida è trasmessa al giudice territorialmente competente, il quale fissa l’udienza e ne dà immediato avviso all’autorità procedente e al difensore, nominando altresì, ove necessario, un interprete, che viene immediatamente avvisato a cura della cancelleria. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore, mentre l’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. L’udienza può svolgersi mediante collegamento audio-visivo ai sensi dell’articolo 127- bis, comma primo, c.p.c. Il giudice provvede entro quarantotto ore dalla richiesta di convalida con decreto motivato che, se non è pronunciato in udienza, viene comunicato al difensore e all’autorità procedente a cura della cancelleria. Ad ogni modo, la disciplina sin qui riassuntivamente esaminata risulta strettamente collegata con quella relativa all’eventuale «trattenimento» di cui al novellato comma 3 dell’articolo 10-ter, d.lgs. 286 del 1998. Nella nuova formulazione il comma in parola prevede che decorso il termine di 72 ore, il «rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga» e, «non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive», lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o strutture analoghe Il trattenimento «è disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto». La richiesta di convalida è trasmessa senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento al giudice di pace territorialmente competente, a meno che il trattenimento non sia disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale: in tal caso, competente per la convalida è la sezione specializzata presso il Tribunale ordinario. L’impatto sulla Corte di cassazione (Art. 12) L’articolo 12, comma 2, lett. f) e g), decreto-legge n. 100/2026 interviene sulle disposizioni concernenti il processo di Cassazione in materia di convalida, proroga o riesame del trattenimento o delle misure alternative previste dal testo unico in materia di immigrazione (d.lgs. n. 286/1998). In particolare, con la lettera f) viene abrogato il comma 6 dell’articolo 14 del suddetto testo unico immigrazione, che nell’ultima formulazione – risultante all’esito delle interpolazioni operate attraverso l'art. 18-bis, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2) decreto-legge n. 145/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187/2024 e del successivo intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 39/2025 – disegnava un giudizio di cassazione da celebrarsi secondo le regole dettate dal codice di procedura penale e dunque, de facto, da ricondursi alla competenza delle sezioni penali del giudice di legittimità. Il processo di cassazione nella materia in esame viene ora ridisegnato dall’articolo 14.1 del d.lgs. n. 286/1998, introdotto dalla lett. g) dell’articolo 12, comma 2. La nuova disciplina è in realtà un «ritorno al passato», nel senso che con essa il legislatore del 2026 riconduce la materia nell’ambito della competenza della Cassazione civile, all’interno delle quale era sempre stata collocata sino alla riforma del 2024. Competenza delle sezioni specializzate (Art. 14) L’articolo 14 del decreto-legge n. 100/2026 modifica le competenze delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari, riconducendo in capo a esse i procedimenti di convalida o proroga del trattenimento e delle misure alternative. Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (Art. 15) L’articolo 15 prevede, ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, l’istituzione, per gli anni 2027 e 2028, di un contingente di 240 funzionari e 77 assistenti a tempo determinato per le Commissioni territoriali. Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione (Art. 16) L’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 100/2026 prevede l’istituzione, presso ciascuna sezione specializzata, di un ufficio per il processo stralcio al quale viene demandato la definizione del contenzioso pendente, in tema di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE pendente all’11 giugno 2026. Il comma 2 precisa che «si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto». Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, «all'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonché l'adozione di provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del d.lgs. n. 116/2017». Il comma 5 dispone che «i giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo». Ai giudici onorari è assicurata adeguata formazione, anche mediante la partecipazione obbligatoria a specifici corsi. Il Capo III, composto dagli articoli 18 e 19, contiene le disposizioni finali. L’articolo 18 prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La legge n. 145/2026, di conversione in legge, senza modificazioni, del decreto-legge n. 100/2026, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto 2026 ed è entrata in vigore il 9 agosto 2026.
Si allega il parere del CSM sul decreto-legge n. 100/2026 dell'8 luglio 2026. |