Assegnazione della casa familiare e rapporto di locazione
18 Agosto 2026
In tema di assegnazione della casa familiare condotta in locazione, il provvedimento di assegnazione, incidendo sul titolo di godimento dell’immobile, comporta nei rapporti tra gli ex coniugi, coobbligati in solido in quanto entrambi parti nel rapporto contrattuale relativo alla locazione dell’immobile precedentemente adibito ad abitazione familiare, che il peso economico della permanenza nell’immobile e dunque del canone non possa continuare a gravare sul coniuge che non ne gode più, soprattutto quando il provvedimento presidenziale abbia espressamente previsto un contributo al mantenimento del coniuge assegnatario comprensivo delle somme per il pagamento del canone di locazione. Ne consegue che il coniuge non assegnatario, il quale, pur essendo rimasto formalmente obbligato verso il locatore in forza del preesistente vincolo contrattuale, abbia adempiuto il debito relativo ai canoni maturati dopo l'assegnazione della casa familiare, anche mediante accordo transattivo concluso al fine di evitare l'azione esecutiva, agisce quale soggetto che ha soddisfatto un'obbligazione imputabile, nel rapporto interno tra le parti, al coniuge assegnatario. Pertanto, l'esborso sostenuto integra un pagamento sostitutivo idoneo a fondare il diritto di rivalsa o di restituzione nei confronti di quest'ultimo, senza che la natura transattiva dell'adempimento o la persistente solidarietà verso il terzo creditore valgano a escludere la ripetibilità delle somme corrisposte. |