La Legge «Liberi di scegliere»

19 Agosto 2026

La legge 17 luglio 2026, n. 131, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2026 e in vigore dal 9 agosto 2026, disciplina le «Misure per la protezione e l’assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. (Liberi di scegliere)».

Oggetto e finalità della Legge «Liberi di scegliere»

La predetta legge trasforma in disciplina nazionale l’esperienza del protocollo «Liberi di scegliere», istituito nel 2012 presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria su impulso del Presidente Di Bella (c.d. metodo Di Bella) e successivamente confluito in un più ampio protocollo sottoscritto e rinnovato da ultimo nel marzo 2024 presso il Ministero di Giustizia, attualmente attivo nei distretti di Corte di Appello di Catania, Reggio Calabria, Napoli, Palermo, Catanzaro e Milano.

Ancora, deve essere evidenziato come la legge Regione Sicilia 5 giugno 2025, n. 24, rechi parimenti «Interventi di sostegno e protezione sociale in favore di soggetti inseriti in contesti di criminalità affinché siano “liberi di scegliere”».

La ricordata normativa regionale ovviamente troverà ora applicazione residuale nei soli casi in cui la materia non sia disciplinata dalla disposizione nazionale e sia con essa compatibile.

L’oggetto e la finalità della legge, così come espressamente stabilito dall’art. 1, consistono nella previsione di misure di protezione personale, assistenza personale, sociale ed economica, assistenza psicologica e percorsi educativi destinati ai minorenni e agli adulti, elencati nel successivo art. 2, che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica in quanto vittime di organizzazioni criminali o a causa dell’appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o nell’ambito di associazioni criminali che pongono in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o di sfruttamento dei relativi proventi.

La nuova normativa trova applicazione, giusto il disposto dell’art. 2, comma 3, qualora non sussistano i presupposti per l’ammissione alle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia intranei alle strutture criminali e i testimoni di giustizia estranei a tali strutture rispettivamente dal decreto-legge n. 8/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 82/1991, e dalla legge n. 6/2018.

Appare opportuno sinteticamente ricordare che le misure di protezione previste dal decreto-legge n. 8/1991 consistono nell’ammissione a uno speciale programma di protezione che può appunto comprendere il trasferimento in comuni diversi da quelli di residenza o in luoghi protetti, il cambiamento delle generalità e l’assistenza economica.

La legge n. 6/2018 prevede in favore dei testimoni di giustizia misure di sostegno economico e di reinserimento sociale.

Obiettivo dichiarato dalla legge n. 131/2026 è, pertanto, quello di recidere i contatti con l’organizzazione criminale così incidendo, senza ricorrere a nuove fattispecie di reato e/o a un inasprimento sanzionatorio, sulla sua capacità di «riprodursi».

A questo proposito è stato significativamente osservato in dottrina che «Diversamente da quanto previsto per collaboratori e testimoni di giustizia, tuttavia, l’accesso alle misure di protezione non è subordinato all’apporto collaborativo del minore nell’accertamento dei reati, né, quindi, al contributo dichiarativo che egli sia in grado di offrire all’autorità giudiziaria, ma soltanto alla sua volontà di sottrarsi al contesto criminale di appartenenza e intraprendere un percorso di vita alternativo» (cfr. M. Falcone, Misure di protezione e assistenza dei minori nei contesti di criminalità organizzata: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge “Libere di scegliere”, in www.sistemapenale.it, 29 luglio 2026).

I destinatari delle misure di protezione

Ai sensi dell’art. 2 della nuova normativa le disposizioni in esame si applicano, qualora ricorrano le ricordate condizioni di cui all’art. 1, ai minorenni:

a) figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli artt. 416 («Associazione per delinquere») e 416-bis c.p. («Associazioni di tipo mafioso anche straniere») e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.p.r. n. 309/1990 («Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope»), ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. («Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose»), a tutela dei quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli artt. 330 («Decadenza dalla responsabilità sui figli») e 333 c.c. («Condotte pregiudizievoli ai figli») o degli artt. 25 e ss. del r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835/1935, concernenti le misure rieducative in favore di minorenni che pongano in essere condotte irregolari o aggressive;

b) indagati, imputati o condannati per i ricordati delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, ovvero per i delitti aggravati ai sensi del parimenti ricordato art. 416-bis.1 c.p., che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi dai predetti contesti criminali;

c) vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all’art. 1 della stessa legge «Liberi scegliere», a tutela delle quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi dei menzionati artt. 330 e 333 c.c. o 25 e ss. r.d.l. n. 1404/1934 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835/1935.

Le nuove disposizioni inoltre si applicano:

a) ai maggiorenni infraventicinquenni, destinatari, da minorenni, delle misure di cui alla legge in esame, che confermino la volontà di allontanarsi dai contesti di cui all'art. 1;

b) ai genitori di minorenne o ai soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilità genitoriale, che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dai contesti di cui all’art. 1.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica che ha accompagnato il disegno di legge n. 1951, poi recepito nella legge n. 131/2026, le persone alle quali potrebbero essere applicate, nel primo biennio, le nuove misure di protezione sono state stimate in 425 persone, tra cui 226 minorenni.

Su tale previsione sono stati quantificati i relativi costi per alloggi, assegni, assistenza sanitaria e psicopedagogica nonché per il patrocinio a spese dello Stato.

Sempre secondo quanto riportato nella predetta relazione tecnica il numero dei destinatari delle misure di protezione è, tenuto conto della prosecuzione pluriennale della presa in carico di taluni di tali destinatari e del contemporaneo ingresso di nuovi beneficiari, destinato ad aumentare progressivamente.

Le misure di protezione e di assistenza

In favore dei menzionati soggetti possono essere adottate misure di protezione personale e misure di assistenza sociale ed economica.

Le misure di protezione personale sono contemplate dall’art. 3 della legge n. 131/2026 e prevedono, se indicato dall’Autorità giudiziaria:

a) il trasferimento immediato in luoghi protetti;

b) l’eventuale utilizzazione di documenti di copertura;

c) il cambiamento delle generalità ai sensi del d.lgs. n. 119/1993.

Dell’adozione delle ricordate misure di protezione è data comunicazione al Prefetto territorialmente competente, il quale può, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all’art. 5 c. 2 del decreto-legge n. 83/2002 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2002, adottare misure di protezione e vigilanza nei confronti dei soggetti interessati.

Le misure di assistenza sociale ed economica sono indicate nell’art. 4 della legge Liberi di scegliere.

Le misure di assistenza sociale prevedono, se indicato dall’Autorità giudiziaria:

a) il supporto sociale, pedagogico e psicologico;

b) l’accesso all’istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l’obbligo scolastico;

c) la conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi;

d) l’accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;

e) il reinserimento sociale e l’integrazione e inclusione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale.

Le misure di assistenza economica a loro volta prevedono, sempre se indicato dall’Autorità giudiziaria:

a) la corresponsione di un assegno periodico;

b) la messa a disposizione di un alloggio e la copertura delle relative spese;

c) la copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla presente legge;

d) la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) l’accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell’interno e gli istituti di credito;

f) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al d.p.r. n. 115/2002.

L’art. 6, comma 1, della legge prevede, poi, che il monitoraggio dell’attuazione delle ricordate misure e le conseguenti valutazioni concernenti eventuali modifiche, anche di carattere normativo, siano effettuati da un Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

La composizione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati dallo stesso art. 6.

Giusto il disposto dell’art. 13 della legge il Comitato tecnico-scientifico presenterà annualmente una relazione sull’applicazione delle più volte menzionate misure di protezione e di assistenza ai Ministri e all’Autorità politica delegata di cui all’art. 6, comma 1.

La procedura prevista per l’ammissione alle misure di protezione e di assistenza

L’art. 5, comma 1, della legge Liberi di scegliere prevede che, ove il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni venga a conoscenza del verificarsi delle condizioni legittimanti l’adozione delle misure di protezione, anche a seguito di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all’assistenza dei minori ovvero a seguito dell’acquisizione di informazioni ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 123/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2023 (e cioè quando il pubblico ministero competente lo abbia informato, al fine dell’eventuale adozione delle iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 c.c., in merito una situazione di pregiudizio interessante un minorenne emersa durante le indagini relative ai gravi reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 d.p.r. n. 309/1990), o di istanza dell’interessato, propone al tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza abituale dell’interessato l’applicazione delle misure di protezione personale previste dall’art. 3 e, ravvisandone la necessità, di quelle di assistenza economica e sociale previste dall’art. 4.

Il secondo comma dell’art. 5 stabilisce, inoltre, che il giudice il quale nei casi previsti dalla legge in esame adotta i provvedimenti previsti dagli artt. 330 e 333 c.c. ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Ai fini della proposta da avanzare al tribunale dei minorenni in merito alle misure in oggetto il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce:

- ove non sia pregiudizievole per il superiore interesse del minore, le dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del curatore e del curatore speciale nonché di ogni altro soggetto interessato;

- il parere del procuratore distrettuale antimafia competente per i reati di cui all’art. 2, comma 1 lett. a) e b) sopra riportati o in relazione alle organizzazioni criminali di cui alla lett. c) del predetto art. 2 parimenti sopra indicate.

Negli stessi casi, quando si tratta dei delitti indicati all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater c.p.p., il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può inoltre chiedere informazioni al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in merito ai contesti criminali di riferimento.

La proposta in questione contiene l’indicazione delle misure richieste e dei loro presupposti nonché dei pericoli cui sono esposti i soggetti ai quali dette misure devono essere applicate.

Nel caso in cui l’iniziativa derivi dalle informazioni acquisite, come sopra indicato, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 123/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2023 (norma conformemente modificata dall’art. 12 della legge in esame), il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni devono coordinarsi tra loro al fine di contemperare le esigenze di segretezza delle indagini con la tutela tempestiva del minore dando tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d’appello del coordinamento e dei provvedimenti adottati.

Il comma 6 dell’art. 5 prevede, infine, l’applicazione, nei limiti della compatibilità, delle norme dettate dal libro II, titolo IV-bis, del c.p.c. per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

L’attuazione delle misure di protezione e di assistenza

L’art. 7 della legge n. 131/2026 disciplina gli aspetti esecutivi delle misure di protezione e di assistenza.

In caso di applicazione della misura di protezione di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del trasferimento immediato in luoghi protetti nonché delle misure di assistenza di cui all’art. 4, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni, per la loro attuazione in coordinamento con i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali sociali e con i servizi sanitari competenti per territorio.

Nel caso in cui siano state applicate le misure di protezione di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) e c) dell’utilizzazione di documenti di copertura e del cambiamento delle generalità e delle correlate misure di assistenza di cui all’art. 4, il tribunale per i minorenni trasmette, invece, il provvedimento alla Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione presso il Ministero dell’interno, di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 8/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82/1991.

In questo caso la Commissione centrale è integrata con un rappresentante del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia e cura l’attuazione delle misure avvalendosi del Servizio centrale di protezione del Ministero dell’interno, di cui all’art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 8/1991.

Il comma 3 dell’art. 7 prevede, infine, che nei casi di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli artt. 416 o 416-bis c.p., per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 16-bis.1 c.p. ovvero per i delitti di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309/1990, le misure di protezione personale e di assistenza sociale ed economica di cui agli artt. 3 e 4, si integrano con i progetti di intervento previsti dall’art. 27 delle norme di cui al d.lgs. n. 272/1989 (recante le norme di attuazione sul processo penale a carico di minorenni) ed elaborati dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali nonché con le misure penali di comunità previste dal d.lgs. n. 121/2018 (relativo alla disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni).

Ancora, deve essere evidenziato che giusto il disposto dell’art. 8 della legge in commento le notizie, gli atti e i provvedimenti concernenti le misure di cui all’art. 3 e quelli relativi alle attività del Servizio centrale di protezione possono, su disposizione dell’autorità giudiziaria e nei casi previsti dalla legge, essere coperti da segreto.

Alle notizie, agli atti e ai provvedimenti in questione si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 9 del d.lgs. n. 119/1993 che detta la disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione dei collaboratori di giustizia.

La durata delle misure di protezione e di assistenza

Come previsto dall’art. 9 della legge in oggetto, mentre le misure di protezione sono adottate senza limite di tempo, la durata di quelle di assistenza sociale ed economica non può essere superiore a due anni, prorogabile per un anno, su istanza del beneficiario e previa valutazione dell’autorità giudiziaria circa la persistenza delle condizioni che ne legittimano la concessione.

In relazione all’attualità del pericolo e alla sua gravità nonché per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all’inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte, tanto le misure di protezione quanto quelle di assistenza possono però, su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni o su istanza delle persone interessate, essere modificate, sospese o revocate dal tribunale per i minorenni che acquisisce tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

Il coordinamento con il sistema di giustizia minorile così espressamente previsto evidenzia che «La scelta del legislatore appare volta a garantire un percorso unitario, evitando duplicazioni di interventi e assicurando il coordinamento tra le esigenze di protezione del minore e quelle di responsabilizzazione e reinserimento proprie del sistema penale minorile» (così M. Falcone, op. cit.).

Ancora è stato evidenziato in dottrina che «Il principio ispiratore è quello del superiore interesse del minore, in linea con la Costituzione e con la Convenzione ONU sui diritti dei fanciulli» (cfr. M. Crisalfi, “Liberi di scegliere è legge: tutele per i minori che si allontanano dalla mafia», 30 luglio 2026, che riporta anche le dichiarazioni rilasciate in merito alla pubblicazione della legge Liberi di scegliere dalla premier Giorgia Meloni e dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, pubblicate dal quotidiano del Ministero della Giustizia Gnewsoline).

Al procedimento in questione si applicano, nei limiti della compatibilità, le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al libro II, titolo IV-bis c.p.c. così come previsto dall’art. 9, c. 3, che rinvia al disposto dell’art. 5, comma 6.

Le modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione

L’art. 10, comma 1, lettera a), della legge in commento ha aggiunto all’art. 292 c.p.p. il comma 3-ter prevedendo che quando si procede per i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. e 74 d.p.r. n. 309/1990 nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p., qualora i fatti riguardino genitori di minorenni, l’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell’art. 336 c.c. o degli artt. 25 e ss. del r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 835/1935.

La lettera b) della menzionata disposizione ha, poi, inserito all’art. 347 c.p.p. il comma 3-bis stabilendo che quando si tratta di taluno dei delitti indicati nel nuovo comma 3-ter dell’art. 292 c.p.p. ed emerge una situazione pregiudizievole per l’integrità psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

La lettera c) della disposizione in oggetto ha, infine, inserito all’art. 656 c.p.p. il comma 3-ter prevedendo che nel caso di condanna a pena detentiva nei confronti di genitori di minorenni per uno dei delitti sopra indicati l’ordine di esecuzione della relativa sentenza di condanna è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni affinché compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica del minore.

Le norme sopra descritte sono evidentemente tutte finalizzate a consentire al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di accertare la sussistenza di situazioni pregiudizievoli per i minorenni onde conseguentemente applicare le descritte misure di protezione e assistenza sociale ed economica.

Tanto premesso deve, da ultimo, essere evidenziato che l’art. 11 della legge Liberi di scegliere ha aggiunto al comma 2 dell’art. 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo si provvede altresì quando si procede per i delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.p.r. n. 309/1990, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 del codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni».

In forza di tale disposizione quando si procede per uno dei più volte ricordati delitti e ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni:

- il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni procedente copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all’art. 329 c.p.p., dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell’azione penale;

- la cancelleria trasmette sempre al giudice civile o al tribunale per i minorenni copia del decreto di archiviazione, della sentenze di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell’art. 591, comma 2, c.p.p. e cioè delle ordinanze del giudice dell’impugnazione che dichiarano l’inammissibilità dell’impugnazione stessa disponendo l’esecuzione del provvedimento impugnato.

Disposizioni finanziarie e di attuazione

L’art. 14 della legge detta le disposizioni finanziare e di attuazione.

Il comma 3 della predetta disposizione prevede in particolare le forme e i tempi con i quali devono essere individuati i contenuti e le modalità di attuazione delle descritte misure di protezione e di assistenza.

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