Tribunale di Pescara: indicazioni sul contributo unificato nelle procedure del Codice della crisi

La Redazione
20 Agosto 2026

Il Tribunale fornisce alcune indicazioni riguardanti contributo unificato dovuto nell'ipotesi di ricorso per l'accesso agli strumenti di risoluzione e regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale di cui agli artt. 40-41 c.c.i.i.

Il documento datato 23 luglio 2026 dispone che per i ricorsi per l'accesso agli strumenti agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, concordato preventivo e concordato semplificato) e alla liquidazione giudiziale di cui agli artt. 40-41 c.c.i.i., nonché al procedimento per l'accertamento dello stato di insolvenza anteriore o successivo alla liquidazione coatta amministrativa, è dovuto il pagamento del contributo unificato in base al valore della causa dichiarato dal ricorrente.

Nell'ipotesi in cui con lo stesso ricorso la parte chieda, in via subordinata, l'accesso strumenti diversi di regolazione della crisi o della liquidazione, l'importo del contributo unificato è determinato dalla somma del valore delle rispettive domande. I ricorsi introduttivi di detti procedimenti dovranno obbligatoriamente contenere dichiarazione di valore della causa con il relativo pagamento del contributo unificato commisurato al valore dichiarato ex art. 13 d.P.R. 115/02.

In caso di omissione della dichiarazione del valore di causa si applicherà il valore massimo ex art. 13 comma 1 lett. g) d.P.R 115/02.

Al documento viene unita una tabella elaborata dall'Ufficio per la determinazione del contributo dovuto a seconda della procedura, prevista dal Codice della Crisi di Impresa e di Insolvenza.

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