Regime dei lavoratori impatriati e limite "de minimis" ex art. 8-bis d.l. n. 148/2017

La Redazione
20 Agosto 2026

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo si è occupata del rapporto tra il regime dei lavoratori impatriati ex art. 16 d.lgs. n. 147/2015 e il vincolo “𝘥𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘮𝘪𝘴” richiamato dall’art. 8-bis d.l. n. 148/2017.

1) Non sussiste un contrasto tra l’art. 8-bis del d.l. n. 148 del 2017 – secondo cui il regime degli impatriati opera nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti «de minimis» – e gli artt. 107 e 108 TFUE.

2) L’art. 3, paragrafo 7, del regolamento n. 1407/2013 non configura il massimale come una franchigia. Esso stabilisce che, quando il nuovo aiuto determina il superamento della soglia, nessuna parte di quel nuovo aiuto può beneficiare del regolamento. L’espressione «nuovo aiuto» individua la misura concessa nel momento considerato; non consente di scomporla ex post in una quota legittima e in una quota eccedente (in modo conforme Cass., Sez. trib., 20 maggio 2011, n. 11228; principio ribadito da Cass., Sez. lav., 9 dicembre 2016, n. 25269, e da Cass., Sez. trib., 29 maggio 2024, n. 15006)

3) In tema di sanzioni, anche se nel periodo in cui è stata presentata la dichiarazione relativa al 2020, il rinvio dell’art. 8-bis ai regolamenti de minimis era testualmente chiaro né poteva ritenersi incerto, in termini generali, che il superamento della soglia non consentisse la conservazione della sola quota compresa nel massimale, assumono rilievo concorrente: l’assenza di una decisione della Commissione europea specificamente riferita alla misura; la risposta resa nel 2019 dal Commissario alla concorrenza, secondo cui, sulla base delle limitate informazioni disponibili, il regime non sembrava sollevare questioni in materia di aiuti di Stato; la mancanza, all’epoca, di una prassi amministrativa specifica che chiarisse l’operatività del limite nei confronti dei professionisti impatriati; la natura personale dell’agevolazione, pur incidente su un’attività economica; e la necessità di coordinare il momento della concessione con il sistema dichiarativo e con la registrazione a posteriori nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Ricorrono, pertanto, nel caso di specie, le condizioni di incertezza normativa oggettiva idonee a escludere la punibilità.

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