Opposizione all’esecuzione forzata tributaria e giurisdizione del giudice tributario

La Redazione
20 Agosto 2026

Il Tribunale di Catanzaro si adegua all’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario.

In tema di esecuzione forzata tributaria, a mente di Cass. civ., sez. Un. 13913/2017, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito.

Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.

Nel caso in esame, a sostegno dell’opposizione l’attrice, premettendo che trattavasi di pignoramento ex art. 72 bis d.P.R. 602/1973, rilevava l’erroneità del procedimento per mancata indicazione del dettaglio dei crediti, per difetto di motivazione dell’atto stesso anche in relazione al calcolo di interessi e accessori, per difetto di esercizio del potere di rappresentanza, nonché per mancata notifica dei titoli in riscossione e mancata indicazione del responsabile del procedimento. Rilevava ancora l’erroneità del procedimento per inesistenza del diritto a procedere nella esecuzione per impignorabilità delle somme trattandosi di fondi finalizzati ab origine per l’esecuzione di servizi essenziali e per la retribuzione delle maestranze aventi funzione paritetica a quelle dei dipendenti pubblici.

Sotto l'aspetto sistematico, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, o asseritamente non preceduto da detta notifica (…), integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rientra nell'àmbito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, che è competente quindi a decidere anche sui denunciati vizi formali e difetto di impignorabilità.

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