Le Sezioni Unite intervengono su spese processuali e compenso del CTP
21 Agosto 2026
Le Sezioni Unite hanno risolto la questione, oggetto di contrasto interpretativo, se la rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa delle spese per l’assistenza di un consulente tecnico di parte esiga o meno la prova dell’avvenuto pagamento. Secondo i giudici di legittimità la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non esige la prova dell'avvenuto pagamento, ma richiede soltanto la prova dell’assunzione della relativa obbligazione. Invero, le spese che la parte ha sostenuto - o dovrà sostenere - per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano pacificamente tra le «spese processuali» di cui all'art. 91, comma primo, c.p.c.: esattamente come le spese per remunerare il difensore. Se le spese di consulenza costituiscono spese processuali al pari delle altre, come le altre debbono essere trattate: e dunque andranno liquidate d'ufficio, a prescindere da una domanda di parte. È dunque irrilevante che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso. Quel che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancor effettuato al momento della sentenza. L'assunzione dell'obbligazione di pagamento del consulente di parte è implicita nel conferimento dell'incarico professionale, dal momento che il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.), e che nel contratto di prestazione d'opera professionale (quale è quello che lega la parte al suo consulente) la determinazione del compenso non è elemento essenziale. L'esattezza della conclusione appena raggiunta è corroborata dal rilievo che nessuno esigerebbe - ed il farlo sarebbe contrario all'art. 91 c.p.c. - che la parte vittoriosa, per ottenere la rifusione degli onorari dovuti al difensore, debba dimostrare di avere remunerato l'avvocato: e lo stesso sarà a dirsi per le spese rese necessarie dalla nomina del consulente di parte. Se dunque la parte documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, le spetterà la rifusione del relativo importo, salvo che il giudice non lo ritenga superfluo od eccessivo ai sensi dell'art. 92, comma primo, c.c. Se la parte non documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, la liquidazione potrà essere compiuta dal giudice d'ufficio, applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal d.m. n. 115/2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d'ufficio. Discorso in parte differente va fatto per le spese sostenute dalla parte nella fase stragiudiziale, al fine di ottenere una perizia di parte. Le spese stragiudiziali non sono spese processuali: esse costituiscono invece un danno emergente, con la conseguenza che non possono essere liquidate d'ufficio ed esigono una domanda di parte e la prova del danno. Se dunque la spesa sostenuta per remunerare un consulente di parte nella fase stragiudiziale è dichiarata già sostenuta, ma chi la allega non ne dimostri l'entità, nessun risarcimento potrà essere accordato. Non così quando la parte interessata alleghi di avere nominato un consulente di parte nella fase stragiudiziale, ma di non averlo ancora remunerato. In questo caso sarebbe inesigibile dal danneggiato la prova d'un pagamento non ancora effettuato. In conclusione, la Corte ha affermato i seguenti princìpi di diritto: «(A) la nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l'obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell'art. 1709 c.c. Pertanto, la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall'avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto»; «(B) il risarcimento del danno emergente consistito nella necessità di dover sostenere una spesa non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che quella spesa sia stata sostenuta; (C) se la vittima di un fatto illecito chiede di essere risarcita di una spesa che assume già sostenuta, ha l'onere di provare il pagamento; se invece chiede di essere risarcita di una spesa necessaria, ma non ancora sostenuta, ha l'onere di provare soltanto o di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l'utilità della spesa da sostenere in futuro». |