Il futuro delle preclusioni ostative alla concessione dei benefici penitenziari dopo la sentenza costituzionale n.149/2026

Fabio Fiorentin
24 Agosto 2026

Con la pronuncia n.149 depositata il 23 luglio 2026, la Corte costituzionale torna ad occuparsi del sistema di preclusioni che, con varie gradazioni e modalità, preclude l’accesso ai benefici penitenziari al ricorrere di alcune situazioni (riconducibili essenzialmente a condanne per determinati delitti o a specifici comportamenti tenuti dal condannato nel corso dell’esecuzione), che il legislatore assume a indicatori di una pericolosità soggettiva incompatibile con l’esecuzione extramuraria.

La rete delle preclusioni dell’art. 58-quater ord. penit.

La disposizione censurata dalla Corte con la sentenza n.149/2026 costituisce uno dei perni fondamentali di un articolato sistema di preclusioni contenute nell’art. 58-quater ord. penit.

Tra esse, e per quanto qui di specifico interesse, il comma 1 della evocata disposizione pone un generale divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti del condannato riconosciuto colpevole di una condotta di evasione ai sensi dell’art. 385 c.p.

Il secondo comma vieta, invece, la concessione di ulteriori benefici al soggetto nei cui confronti sia stata disposta la revoca delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, comma 11, ord. penit.), della detenzione domiciliare (art. 47-ter, comma 6, ord. penit.) e della semilibertà (art. 51, comma 1, ord. penit.), nei casi in cui il soggetto, nel corso della fruizione del beneficio, abbia tenuto comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni, tali da risultare incompatibili con la prosecuzione della misura.

Il comma 3 del medesimo art. 58-quater ord. penit. identifica la misura temporale di tale blocco applicativo, indicandola nella misura fissa di tre anni decorrenti, nell’ipotesi di evasione, dal ripristino dell’esecuzione della pena ovvero, nel caso di revoca di precedente misura alternativa, dalla data di adozione del relativo provvedimento.

La vista preclusione trova applicazione anche con riferimento all’esecuzione della pena presso il domicilio in forza dell’espresso richiamo all’art. 58-quater ord. penit, contenuto nel comma 8 dell’art. 1, l. n. 199/2010.

La ratio sottesa a tale rete di divieti è duplice: sanzionare quei comportamenti colpevoli del condannato che abbiano comportato una regressione trattamentale culminata con la revoca della misura alternativa e assecondare le esigenze preventive correlate alla recrudescenza di pericolosità sociale del soggetto.

Le questioni di costituzionalità sollevate dal giudice rimettente

Il Magistrato di sorveglianza di Bologna con due ordinanze di analogo tenore, prospettava il contrasto con gli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, Cost., della disposizione dell’art. 58-quater, comma 3, ord. penit., nella parte in cui prevede che, in caso di revoca di una misura alternativa alla detenzione, il divieto di concessione di nuovi benefici «opera per un periodo di tre anni dal momento della ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2» anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non oltre tre anni, e decorre dal momento della ripresa dell’esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca di cui al comma 2».

Il giudice di sorveglianza rimettente premetteva di essere investito dell’istanza di beneficio (nella specie, la misura dell’esecuzione della pena a domicilio ai sensi della legge n. 199/2010), formulata da detenuto al quale, in una precedente esecuzione, era stata revocata la stessa misura per fatto a lui colpevole e non erano ancora decorsi tre anni dalla medesima.

Alla luce della disposizione dubitata di incostituzionalità, la domanda sarebbe dunque incorsa nella declaratoria di inammissibilità, non essendo ancora decorso il periodo di tre anni dalla revoca. Il rimettente ha ritenuto, tuttavia tale disciplina restrittiva in contrasto con alcuni fondamentali principi costituzionali.

Il giudice a quo ha quindi sottoposto al vaglio della Consulta i profili di contrasto del divieto triennale di concessione dei benefici iscritto nell’art. 58-quater, comma 3, ord. penit., con i parametri costituzionali, stigmatizzando la durata fissa della preclusione e la sua indistinta applicazione a tutti i benefici (dal più limitato permesso premio all’affidamento in prova).

Inoltre, il rimettente ha rilevato che l’estensione triennale del divieto in esame esaurisce, in una gran parte di casi, il tempo della pena residua ancora da espiare, vanificando quindi ogni ulteriore possibilità di riammissione del condannato ad un (qualsiasi) altro beneficio esterno e sottraendo per un periodo eccessivo al giudice di sorveglianza la possibilità di valutare eventuali mutamenti significativi che potrebbero riguardare la personalità del condannato successivamente alla revoca, così vanificando le residue possibilità di risocializzazione del soggetto che, anzi, risulterebbe demotivato a impegnarsi ulteriormente nel percorso trattamentale intramurario.

Ulteriori profili di incostituzionalità sono stati prospettati dal Magistrato di sorveglianza di Bologna nella violazione del principio di minimo sacrificio necessario della libertà personale, di cui all’art. 13 Cost., alla luce della protrazione del divieto in questione per un periodo di ben tre anni, e nella ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla più flessibile disciplina – assunta quale tertium comparationis – dettata per la revoca delle pene sostitutive della pena detentiva introdotte dalla riforma Cartabia.

Precisamente, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, come novellato dalla riforma Cartabia, la persona che sia incorsa nella revoca colpevole di una pena sostitutiva e si trovi in espiazione in carcere del residuo della pena stessa, potrà essere ammessa ai permessi premio, al lavoro all’esterno nonché, al compimento della metà della pena detentiva risultante dalla conversione, altresì alle misure alternative alla detenzione.

Proprio l’introduzione della disciplina delle “nuove” pene sostitutive costituisce, secondo il giudice rimettente, un decisivo elemento di novità, tale da giustificare un ripensamento della posizione mantenuta fino a quel momento dal Giudice delle leggi e propiziare l’estensione all’esecuzione delle pene ordinarie, in tema di conseguenze della revoca, della disciplina introdotta dal D.lgs. n. 150 del 2022 per l’analoga situazione patologica che coinvolga una pena sostitutiva, in un contesto di evidente omogeneità tra i due plessi sotto il profilo della disciplina esecutiva (ricorda, infatti, il rimettente che l’art. 76 della legge n. 689 del 1981 estende alle pene sostitutive l’applicazione, nei limiti della compatibilità, di diverse disposizioni dell’ordinamento penitenziario).

La differenza con le conseguenze della revoca di una misura alternativa previste dal comma 3 dell’art. 58-quater ord.penit. non si giustifica – così ha ritenuto, infatti, il rimettente - alla luce del principio di eguaglianza, perché, in entrambi i casi, i condannati avrebbero dato prova di non adeguatezza nel corso dell’esecuzione extramoenia, venendo parimenti giudicati meritevoli di regredire nel trattamento ed incorrendo nel ripristino della pena detentiva e nella carcerazione, all’esito di una valutazione individualizzata del giudice di sorveglianza.

La decisione della Corte

In più occasioni, la Consulta è intervenuta sulla disposizione dell’art. 58-quater ord.penit. per sterilizzarne i profili di più marcato contrasto con principi costituzionali di razionalità e proporzionalità della risposta punitiva (art. 3, Cost.) e di vocazione delle pene al recupero sociale del reo (art. 27 comma 3, Cost.).

Questa volta, il Giudice delle leggi si pronuncia su un profilo peculiare della disciplina ostativa dichiarando l’incostituzionalità della preclusione in esame limitatamente alla durata triennale della stessa nei confronti del condannato che abbia subito la revoca, per fatto a lui imputabile, di una misura alternativa.

Analoghe questioni erano state dichiarate infondate dalla Corte (sent. n. 173 depositata il 23 luglio 2021) in occasione di una precedente – e ormai risalente – pronuncia su un’ordinanza di rimessione (Mag. sorv. Spoleto, ord. 5 novembre 2020) fondata sui medesimi argomenti ripresi dal Magistrato di sorveglianza di Bologna.

In quell’occasione, lo scrutinio di costituzionalità era stato superato sul rilievo che la preclusione in esame scattava non già automaticamente, bensì all’esito di un giudizio operato caso per caso dal tribunale di sorveglianza, con una valutazione individualizzata dell’inidoneità del soggetto alla prosecuzione del trattamento rieducativo esterno al carcere (Corte cost., sent. n.173 del 2021 e ordinanza n. 87 del 2004).

Eppure, la Consulta, con la stessa evocata sentenza, aveva invitato il legislatore a ripensare la disciplina proprio sotto il profilo della durata della preclusione censurata il cui rigore, pur potendo essere temperato dagli effetti della liberazione anticipata, finiva per riguardare, in un elevato numero di casi, la totalità - o quasi - della pena residua da espiare.

La perdurante inerzia del legislatore ha, dunque, offerto alla Corte l’occasione per intervenire, anche alla luce della diversa sensibilità maturata con riguardo alla disciplina delle conseguenze della revoca di taluna delle “nuove” pene sostitutive, che la riforma Cartabia ha strutturato in termini flessibili e più armonici con il finalismo rieducativo delle pene.

La Consulta, secondo una linea di tendenza ormai consolidata, ritiene di intervenire direttamente sul tessuto normativo inciso dalla censura di incostituzionalità anche nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie in disamina – non ricorra l’ipotesi delle c.d. “rime obbligate” ma possa comunque rinvenirsi nell’ordinamento una soluzione idonea a sanare il vulnus di costituzionalità eventualmente rilevato (c.d. “rime adeguate”).

In questa prospettiva, viene rimodulato il comma 3 dell’art. 58-quater nella parte in cui indica(va) in tre anni la durata della preclusione stabilita nel comma 2 della medesima disposizione penitenziaria.

Ad essere modificata è solo la dimensione temporale della preclusione, che resta dunque ancora attiva nelle dinamiche esecutive e compatibile con i parametri costituzionali poiché origina non già da un automatismo applicativo, bensì da una valutazione operata nel singolo caso dal giudice di sorveglianza (in questi termini, già si era espressa Corte cost., ord. n.87 del 2004).

L’imposizione di un temporaneo divieto alla concessione di ulteriori benefici, inoltre, esprime una legittima opzione del legislatore, che rientra pienamente nella discrezionalità correlata all’esercizio della funzione legislativa e non in contrasto con la finalità rieducativa delle pene in quanto non collegata al titolo di reato né ad una valutazione di pericolosità operata dal giudice della cognizione, ma consequenziale ad un giudizio individualizzato della magistratura di sorveglianza che, nel disporre la revoca della misura alternativa per fatto colpevole dell’interessato, deve riservare tale più severo esito ai casi più gravi, anche tenendo conto delle conseguenze di una tale declaratoria con riferimento, tra l’altro, proprio all’attivazione della preclusione in esame.

La Corte ricorda quindi l’invito espresso formulato al legislatore di valutare «se e in che misura il rigore della disciplina censurata [potesse] essere attenuato, anche in relazione al rischio che la preclusione triennale da essa stabilita conduc[esse], nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all’esterno del carcere durante la successiva esecuzione della pena». Infatti, «tenuto conto degli stringenti limiti di pena inflitta o residua che condizionano oggi l’accesso alle singole misure (quattro anni, nelle ipotesi ordinarie di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale), oltre che dei tempi tecnici necessari per l’esame delle istanze del condannato da parte del giudice di sorveglianza, la preclusione triennale successiva alla revoca, pur potenzialmente temperata dagli effetti della liberazione anticipata, finisce per coprire, in un elevato numero di casi, la totalità o quasi della pena residua» (Corte cost., sent. n. 173/2021).

Il Giudice delle leggi è, dunque, ben conscio che la preclusione in esame poggia su solide basi, essendo stata pensata in chiave di deterrenza contro eventuali violazioni delle prescrizioni inerenti alle misure alternative già concesse; ciò che tuttavia appare distonico con i parametri costituzionali (art. 3 e 27 comma 3, Cost.) è la durata eccessiva del “blocco” imposto dalla disposizione censurata, che il Giudice delle leggi ritiene non più adeguata in rapporto alla «necessità di non inibire per periodi eccessivamente prolungati la valutazione degli esiti del percorso intramurario, ai fini della concessione di benefici penitenziari, nell’ottica del rispetto del principio cardine della progressività trattamentale».

Il Giudice delle leggi ricorda di essersi già espresso in senso analogo in materia di permessi premio con la sentenza n. 24 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 5, ord. penit., che poneva una preclusione biennale alla concessione di nuovi permessi premio nei confronti dei soggetti che durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive avessero riportato condanna o siano imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale. Tale lasso di tempo biennale era stato ritenuto, infatti, una preclusione di durata eccessiva soprattutto adottando il punto di vista del detenuto, per il quale due anni costituiscono un periodo di tempo tutt’altro che trascurabile.

Così completata la rassegna dei propri precedenti, la Corte osserva che – analogamente a quanto già rilevato con la sentenza n. 68 del 2026 - il giudizio sulla costituzionalità di una preclusione applicativa si gioca anche sotto il profilo della possibilità, per il condannato, di fruire di una eventuale seconda possibilità nell’arco della espiazione della pena residua, espiata successivamente alla revoca.

Sulla base di tali principi viene, dunque, valutata la legittimità del divieto triennale di concessione di ulteriori benefici nei confronti del soggetto che abbia subito la revoca di precedente misura alternativa, evidenziandone i punti critici sotto molteplici profili: si tratta di un blocco che trova applicazione in rapporto a tutti i benefici (dai più limitati permessi premio, al lavoro all’esterno fino alle misure alternative alla detenzione); si estende per un arco temporale triennale senza possibili eccezioni; esaurisce la valutazione del giudice di sorveglianza nel momento decisorio sulla revoca della misura, senza possibilità che tale vaglio possa essere replicato nel corso del prolungato periodo triennale che segue ad essa, non consentendo quindi di adeguare la modalità esecutiva della pena ai «fisiologici cambiamenti della personalità umana, che la disposizione in esame presume invece immutabile per un lasso temporale da ritenere eccessivo, alla luce delle recenti pronunce di questa Corte».

Tempo eccessivo, osserva ancora il Giudice delle leggi, anche tenuto conto che una preclusione così protratta può escludere di fatto il condannato da ogni possibilità di ulteriore concessione di un’altra misura extramuraria in tutti i casi in cui il residuo pena da espiare sia inferiore ai tre anni (eventualità nient’affatto infrequente nella prassi).

Per contro, anche nei casi di pena comunque capiente, l’operatività della preclusione inibisce al giudice di sorveglianza ogni valutazione sulla eventuale positiva evoluzione della personalità, tale da consentire la concessione anche di un beneficio minimo e più limitato rispetto alla misura revocata, con l’effetto di inceppare il meccanismo della logica gradualistica sottesa al principio della progressività trattamentale, già acquisito da tempo al patrimonio assiologico della elaborazione costituzionale.

L’intervento manipolativo

Venendo ora alla pars construens, la Corte accoglie il suggerimento del giudice rimettente e individua nel meccanismo introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 in tema di pene sostitutive, nel novellato art. 67, secondo comma, della legge n. 689/1981, la disciplina idonea a regolare gli effetti della revoca di una misura alternativa, in sostituzione del divieto triennale “secco” previsto dalla disposizione del comma 3, art. 58-quater ord. penit., caduto sotto la scure dell’incostituzionalità.

Per effetto della pronuncia costituzionale in analisi anche nel caso di revoca di misure alternative la preclusione di cui alla evocata disposizione di matrice penitenziaria opererà, pertanto, nel senso di richiedere la sola espiazione di metà della pena residua – e comunque non più di tre anni – prima di consentire un nuovo accesso ad un beneficio extramurario, all’esito di una valutazione del giudice di sorveglianza in ordine agli eventuali progressi conseguiti durante il tempo detentivo successivo alla revoca della precedente misura alternativa.

Il mantenimento del limite del triennio si impone - come osserva la Consulta -, in ragione del fatto che alcune misure alternative (a es. la semilibertà) possono essere concesse anche nel caso la pena residua sia superiore alla soglia temporale dei quattro anni (che accomuna, invece, la maggior parte dei benefici), così che, se non si prevedesse il mantenimento della soglia massima dei tre anni all’operatività della preclusione, ne potrebbero discendere effetti in malam partem.

Una soluzione-tampone in attesa di un intervento di riforma organica

La soluzione individuata dalla Corte viene espressamente descritta dal pronunciamento costituzionale quale rimedio di “pronto intervento” ma tendenzialmente provvisorio, tale da consentire il bilanciamento tra finalità rieducativa della pena e salvaguardia delle esigenze di difesa sociale, in attesa di un intervento legislativo che possa disciplinare in modo organico la materia, consentendo la sopravvivenza della preclusione indicata nel comma 3 dell’art. 58-quater ord.penit. nei limiti della compatibilità con i princìpi della Carta fondamentale.

In attesa di tale auspicato intervento, la più immediata conseguenza del dictum costituzionale attiene all’operatività in concreto della preclusione in analisi, poiché la decisione della Corte attribuisce alla magistratura di sorveglianza la responsabilità di valutare, nel singolo caso, la compatibilità di un eventuale rinnovato accesso ai benefici penitenziari da parte di un soggetto che, essendo incorso nella precedente revoca di una misura alternativa, abbia scontato più di metà della pena residua o comunque tre anni, bilanciando le esigenze di difesa sociale con l’eventuale positiva modificazione della personalità nel corso della permanenza in carcere.

In questo contesto, peraltro, appare auspicabile che il vaglio giudiziale si attenga al principio-guida della progressività trattamentale – evocato dalla stessa pronuncia in commento -, che verrebbe inevitabilmente vulnerato dalla riammissione ex abrupto dell’interessato alla stessa misura già revocata, in assenza di convincenti elementi di segno positivo che dovrebbero essere ricavati, principalmente, dai risultati dell’osservazione della personalità effettuata dall’équipe dell’istituto penitenziario.

È, infatti, di tutta evidenza che una regressione trattamentale così grave quale certificata dalla revoca di una misura alternativa per condotte imputabili al condannato integra una presunzione – non più assoluta ma relativa – di inadeguatezza del soggetto in rapporto ai benefici extramurari, tale da poter essere superata soltanto in presenza di sopravvenuti indici di modificazione della personalità in senso positivo.

Ed è proprio tale considerazione – peraltro adombrata in un passaggio motivazionale della pronuncia in commento – a rivelarsi suggestiva del possibile volto di un intervento di riforma ad opera del legislatore.

Ciò che potrebbe essere affrontato, infatti, nell’ottica della riforma dell’attuale disciplina, è l’attuale profilo critico che appiattisce irragionevolmente nel medesimo orizzonte temporale (metà pena o comunque tre anni) il blocco applicativo per tutti i benefici, che potrebbe essere superato introducendo una diversa strutturazione della preclusione in osservanza del principio di progressione trattamentale, che consenta una maggiore graduazione nell’applicazione delle misure extramurarie.

A titolo di esempio, una riforma dell’ostatività di cui al comma 3 dell’art. 58-quater ord.penit. potrebbe prevedere l’accesso ai più limitati benefici penitenziari (permessi premio e lavoro all’esterno) dopo l’espiazione di un terzo della pena residua; della semilibertà al raggiungimento della metà (ovvero dei tre anni) e l’affidamento in prova a decorrere dai due terzi della pena residua.

Tale griglia applicativa non precluderebbe al giudice una valutazione individualizzata sulla persona del condannato, ottemperando al criterio «costituzionalmente vincolante» che esclude, nella materia dei benefici penitenziari, «rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso» (Corte cost. sent. n. 436/1999), consentendo a tale giudizio di operare in un contesto normativo coerente con l’esigenza della progressività trattamentale, particolarmente pregnante nel caso di soggetti che si siano già dimostrati non adeguati all’esecuzione extramuraria e contemperando al tempo stesso la finalità retributiva e quella di difesa sociale con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena (Corte cost., sent. n.255/2006; Corte cost. n.189/2010, Corte cost. n.78/2007, Corte cost. n.445/1997, Corte cost. n.504/1995).

Il Giudice delle leggi, infatti, (Corte cost., sent. n. 149/2018) non ripudia in toto meccanismi basati sul raggiungimento, da parte del condannato, di soglie determinate di pena prima di accedere ai benefici penitenziari purché si tratti di limiti ragionevoli, una volta superati i quali, ulteriori preclusioni potrebbero legittimarsi soltanto ove corroborate da una valutazione individualizzata del giudice (ex multis, Corte cost., sent. 8 ottobre 2010, n. 291), volta alla verifica della sussistenza, nel singolo caso, di ragioni ostative di ordine specialpreventivo legate alla persistente pericolosità sociale del condannato (Corte cost., sent. 26 giugno-2 luglio 1990, n.313).

In conclusione, è poi appena il caso di evidenziare che una riformulazione organica del sistema di preclusioni dovrebbe opportunamente abbracciare l’intero disposto dell’art. 58-quater, ord. penit., sul quale già la Corte si era pronunciata con la sentenza n. 189 del 2010 e, successivamente, la giurisprudenza di legittimità, che ha conferito alla evocata disposizione, attraverso una lettura costituzionalmente orientata, natura di preclusione non più assoluta, e tale da non precludere automaticamente l’ammissione ad una misura alternativa alla detenzione a causa dell’intervenuta condanna per il reato previsto dall’art. 385 c.p., bensì superabile con l’attribuzione al giudice di sorveglianza di un vaglio particolarmente approfondito sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte di evasione, dei successivi progressi trattamentali compiuti e del grado di rieducazione raggiunto.

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