Violazione del diritto UE ed eccesso di potere giurisdizionale: le SS.UU. ribadiscono la distinzione tra error in iudicando e difetto di giurisdizione

La Redazione
24 Agosto 2026

Le Sezioni Unite si esprimono sui limiti del controllo che la Corte di cassazione può esercitare sulle decisioni della Corte dei conti quando con il ricorso si censura l’eccesso di potere giurisdizionale ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost.

Una professionista veniva condannata dalla Corte dei conti, in entrambi i gradi di giudizio, al risarcimento del danno erariale per aver svolto senza autorizzazione l’attività di avvocato parallelamente a quella di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) presso l’Università degli studi di Firenze, in violazione del vincolo di esclusività previsto per i dipendenti pubblici. Con il ricorso per cassazione, la professionista censurava, in particolare, il rigetto da parte del giudice contabile dell’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. Sosteneva che la Corte dei conti avrebbe dovuto rivolgersi alla CGUE mediante rinvio pregiudiziale per chiarire se il diritto dell'Unione consenta di assoggettare i CEL al vincolo di esclusività proprio del pubblico impiego. Il rifiuto di effettuare tale rinvio non sarebbe stato, a suo dire, mero error in procedendo, ma un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.

La questione è, in sostanza, la seguente: se un giudice speciale rifiuta di chiedere alla Corte di giustizia UE un chiarimento interpretativo che una parte ritiene necessario, questo comportamento può essere denunciato davanti alle Sezioni Unite come un problema di giurisdizione? La ricorrente, inoltre, riteneva che la Corte dei conti avrebbe fatto ricorso ad una interpretazione “creatrice” delle norme sui CEL, tale da oltrepassare i limiti esterni della propria giurisdizione, cadendo in un «eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore».

Dietro ad entrambe le censure vi è un problema teorico rilevante: fino a che punto le Sezioni Unite possono sindacare le decisioni dei giudici speciali (come la Corte dei conti) quando si denuncia non un errore sul merito, ma un presunto superamento dei limiti della funzione giurisdizionale (nella specie, la violazione dell’obbligo, ex art. 267 T.F.U.E., di rimessione alla C.G.U.E. delle questioni concernenti l’interpretazione delle norme dell’Unione)?

Le SS.UU. (Cass. sez. un., 21 agosto 2026, n. 24727) risolvono la questione in modo netto, ribadendo l’orientamento accolto dalla giurisprudenza sull’art. 111, comma 8, Cost.: «l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, deve riferirsi alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che vanno individuate nell’ipotesi in cui un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero quando la neghi, sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed ancora nelle ipotesi in cui sia riscontrabile il difetto relativo di giurisdizione, ossia quando il giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negando la cognizione sull’erroneo presupposto dell’appartenenza della giurisdizione ad altro giudice. Restano invece esclusi dall’alveo del controllo i casi in cui può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, ancorché evidente, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (v. ex multis, Cass. Sez. U. 25/03/2019, n. 8311; Sez. U. 04/12/2020, n. 27770; Sez. U. 21/09/2020, n. 19675; Sez. U. 04/06/2021, n. 15573; Sez. U. 05/05/2022, n. 14301; Sez. U. 10/01/2023, n. 5862; n. 34483 del 2023, cit.)».

Secondo la Corte, l'eventuale violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale può costituire un errore del giudice. Tuttavia, non riguarda i limiti esterni della giurisdizione; pertanto, non può essere fatta valere mediante il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.

La Corte richiama la sentenza del 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad Italia s.p.a., con la quale la CGUE ha reputato come non sia possibile equiparare un motivo vertente su una violazione del diritto dell’Unione ad un motivo inerente alla “giurisdizione”, ai sensi del citato art. 111, comma 8, Cost. In sostanza, il ragionamento è il seguente: anche se il giudice speciale sbaglia nell'interpretare o applicare il diritto UE, resta comunque nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale; non sta esercitando un potere che non gli appartiene.

Quanto al tema dell’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, il Collegio limita a richiamare il costante orientamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui «solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. Ipotesi che però non ricorre quando il giudice speciale ─ come nella specie la Corte dei conti ─ si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela. Tale operazione ermeneutica potrebbe dare luogo, eventualmente, ad un error in iudicando, ma non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (Cass., sez. un, 15/07/2003, n. 11091; Cass. Sez. U. 12/12/2012, n. 22784; Cass. Sez. U. 21/03/2017, n. 7157; Cass. Sez. U. 25/03/2019, n. 8311; Cass. Sez. U. 04/12/2020, n. 27770).

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