Ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo
24 Agosto 2026
La risposta, in termini generali, è no: il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è proponibile quando la sentenza d'appello ha confermato la decisione di primo grado (cd. "doppia conforme"). La regola è sancita, direttamente, nel testo dell'art. 360, quarto comma, c.p.c., secondo cui «Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4)»; il n. 5, cioè l’omesso esame, è dunque espressamente escluso dal novero dei motivi ammissibili. La ratio è quella secondo la quale se due giudici di merito, all'esito di un esame autonomo, hanno ricostruito i fatti negli stessi termini e sono pervenuti alle medesime conclusioni, l'ipotesi che vi sia un fatto decisivo sfuggito a entrambi è da ritenersi del tutto remota e, pertanto, l'accesso al sindacato di legittimità sul fatto viene precluso. La giurisprudenza di legittimità ha, però, precisato che il ricorrente può superare la preclusione dimostrando che le ragioni di fatto poste a base delle due sentenze sono tra loro diverse: «… In questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 29851 del 2022; Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019), mentre nulla di ciò viene specificato nella censura» (così, in motivazione, Cassazione civile, sez. lav., 31 gennaio 2024, n. 2861). La nozione di doppia conforme, peraltro, è interpretata in senso ampio: «… Infatti, è stato affermato che ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724 del 09/03/2022), situazione questa che ricorre nella fattispecie ove nella sostanza la Corte ha condiviso la valutazione del materiale istruttorio operata dal Tribunale, aggiungendo alcune personali considerazioni sulla rilevanza dei singoli mezzi di prova» (così, in motivazione, Cassazione civile, sez. II, 7 febbraio 2023, n. 3666). In conclusione, pertanto, il ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., contro una sentenza di appello che ha confermato la prima decisione è tendenzialmente inammissibile (restando, però, aperta la via degli altri motivi di ricorso). L'unica finestra di ammissibilità si apre se il ricorrente assolve l'onere, invero gravoso, di dimostrare puntualmente che le due pronunce poggiano su ragioni di fatto diverse: in tal caso, non ricorrendo una vera doppia conforme, la preclusione decade. |