Reclamo avverso il provvedimento sull’esdebitazione e incompetenza funzionale della Corte d’appello

La Redazione
25 Agosto 2026

La Corte d’appello di Milano rimarca l’applicabilità dell’art. 124 c.c.i.i. al reclamo proposto contro il decreto che dichiara l’esdebitazione o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni all’esdebitazione, chiarendo anche le conseguenze in punto ammissibilità del reclamo proposto davanti al giudice funzionalmente incompetente.

L’art. 283 c.c.i.i., stabilisce che il decreto che dichiara l’esdebitazione o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni all’esdebitazione è comunicato ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ex art. 124 c.c.i.i. avanti al tribunale nel caso di provvedimento del giudice di primo grado monocratico ovvero alla corte d’appello in caso di provvedimento collegiale.

La norma, dunque, attraverso l’espresso richiamo all’art 124 c.c.i.i. con riferimento al reclamo al decreto pronunciato dal giudice nell’ambito del procedimento di esdebitazione applica direttamente anche alla procedura suddetta la disciplina del reclamo dettata per la liquidazione giudiziale, con la conseguenza che il reclamo deve essere proposto avanti al tribunale e non avanti alla corte d’appello.

Quanto all’ammissibilità del reclamo proposto davanti al giudice funzionalmente incompetente, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che non vi sono ragioni giuridiche o sistematiche perché per la domanda di esdebitazione prevista dall’art. 283 c.c.i.i. l’impugnazione proposta davanti al giudice incompetente sia inammissibile, in quanto l’impugnazione proposta davanti al giudice incompetente è comunque idonea a instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile, pertanto, di essere proseguita dinanzi al giudice competente, per territorio o grado, attraverso il meccanismo della translatio iudicii previsto dall’art. 50 c.p.c.

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