Nel danno da lite temeraria non rientrano le spese di lite
25 Agosto 2026
In tema di responsabilità aggravata da lite temeraria, la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dell’art. 96 c.p.c. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno, patito dalla controparte del litigator improbus, eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest’ultimo: detto danno costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. Non assume, poi, rilievo la circostanza che il danno da lite temeraria deve poter essere liquidato in via equitativa; la possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l’impossibilità o la particolare difficoltà di provarne il suo preciso ammontare ex art. 1226 c.c.), ma non consente di derogare né all’accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell’integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità processuale aggravata), né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell’azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato. Da ciò deriva che la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all’onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (cfr. Cass. 9712/2025 che richiama Cass. sez. un., 20 aprile 2004, n. 7583; Cass., sez. un., 19 gennaio 2007, n. 1140; Cass. n. 15175 del 2023, cit. Cass. 27 ottobre 2015, n. 21798). |