D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148: il nuovo volto dell’agricoltura "sostenibile"

25 Agosto 2026

Il recente decreto n. 148 del 7 agosto 2026 ha modificato l'art. 32, lett. b-bis), comma 2 del d.P.R. 917/1986 in tema di redditi agrari.

Continua il processo di ammodernamento dell’agricoltura che ha avuto origine con il d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.

Quest’ultimo, si rammenta, ha ampliato la nozione fiscale di attività agricola, ricomprendendo nell’alveo del reddito agrario anche quello derivante dall’esercizio di attività svolte in fabbricati, favorendo, così, una lenta trasformazione dell’agricoltura che da “orizzontale” è divenuta “verticale”.

Il decreto 192 ha, dunque, adeguato l’art. 32 del Tuir all’evoluzione dell’art. 2135 c.c., ricomprendendo, altresì, anche produzioni realizzate mediante tecniche innovative e attività connesse alla tutela ambientale (come nel caso della vertical farm).

In tal modo, si sono ampliate anche le fonti di reddito dell’agricoltore non più circoscritte alle produzioni svolte sul suolo, ma anche derivanti da attività svolte, appunto, in fabbricati.

L’art. 4 del decreto legislativo n. 148/2026 interviene, dunque, ulteriormente sull’art. 32 del Tuir, coordinando la disciplina delle attività connesse con la nuova fattispecie introdotta dalla lettera b-bis). In particolare, la modifica consente di ricomprendere tra le attività di cui alla lettera c) anche quelle esercitate mediante l’utilizzo degli immobili individuati dalla citata lettera b-bis).

La novella, dunque, completa così l’intervento del decreto legislativo n. 192/2024, estendendo anche alle attività connesse il nuovo paradigma produttivo dell’agricoltura realizzata mediante l’utilizzo di immobili e tecniche innovative, superando ulteriormente il tradizionale collegamento tra attività agricola e sfruttamento diretto del terreno.

Le relative attività connesse possono, in tal modo, rientrare nel regime del reddito agrario, se rispettano le condizioni previste dall’art. 32.

In concreto, la modifica assume particolare rilievo perché completa la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 192/2024: se la nuova lettera b-bis) ha consentito di ricondurre al reddito agrario determinate produzioni vegetali realizzate mediante l’utilizzo di immobili, l’art. 4 del decreto n. 148/2026 estende ora il medesimo criterio alle attività connesse di cui alla lettera c).

In altri termini, anche le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli possono essere ricondotte al reddito agrario quando realizzate mediante l’utilizzo degli immobili individuati dalla lettera b-bis), naturalmente nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 32.
L’obiettivo è adeguare la fiscalità agricola alle moderne forme di coltivazione e produzione in ambiente controllato, nell’ottica di un’agricoltura che realizzi finalità istituzionali, quale appunto la tutela dell’ambiente.

L’art. 4 del Correttivo quater deve, dunque, essere letto nell’ottica di un completamento della trasformazione dell’agricoltura verso forme di attività svolte lontano dal suolo.

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