Il fideiussore nelle procedure di sovraindebitamento
Valerio Sangiovanni
26 Agosto 2026
L’Autore esamina la posizione del fideiussore nel contesto delle procedure di sovraindebitamento, per rimediare alla quale il Codice della crisi gli permette di ricorrere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore oppure, se non è un consumatore, alla liquidazione controllata.
L’ingrato ruolo di fideiussore
Il ruolo di fideiussore è ingrato: egli risponde in solido con il creditore per debiti altrui e, se l’ammontare della fideiussione è particolarmente elevato, può venire a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.
Non è difficile per il fideiussore trovarsi tale situazione: basti considerare che il fideiussore potrebbe garantire i debiti di una società, che possono facilmente raggiungere importi elevati, o la frequenza con cui le banche chiedono fideiussioni (in alcuni casi subordinando addirittura l’erogazione di mutui e aperture di credito al fatto che tutti i soci della società rilascino fideiussione e con loro, in certi casi, anche i loro familiari).
Ecco allora che la particolare frequenza di queste fideiussioni e gli importi talvolta elevati delle garanzie fanno sì che non raramente i fideiussori finiscano in una condizione di sovraindebitamento, per uscire dalla quale il Codice della crisi predispone la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (per i consumatori) o, in alternativa, la liquidazione controllata.
Il fideiussore come consumatore
Come anticipato, il fideiussore ha due strade per liberarsi dal debito generato dalla fideiussione che lo ha condotto al sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 c.c.i.i.) oppure la liquidazione controllata (art. 268 c.c.i.i.). La prima di queste strade presuppone però, come si intuisce, che il soggetto interessato sia qualificabile come “consumatore”.
Occorre dunque risolvere una questione preliminare e stabilire, di volta in volta, se il fideiussore possa considerarsi o meno come consumatore (sul tema del fideiussore sovraindebitato cfr. F. Pasquariello, Profili di disciplina relativi al consumatore sovraindebitato: meritevolezza e valutazione del merito creditizio; il consumatore fideiussore, in Dir. fall., 2025, I, 156).
Occorre prendere le mosse dalla giurisprudenza unionale. La definizione di consumatore fatta propria dal codice del consumo (e quella molto simile contenuta nel codice della crisi) deriva dalla direttiva comunitaria 93/2013 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Il precedente più importante della giustizia unionale in tema di natura del consumatore del garante bancario è l’ordinanza Tarcau della Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE 19 novembre 2015, in causa C-74-15, Tarcau). La vicenda si svolge in Romania dove una banca concede una linea di credito a una s.r.l., che ha un unico socio, che è anche unico amministratore. A un certo punto, la s.r.l. chiede un aumento della linea di credito e la banca lo concede, previo ottenimento di garanzie da parte dei genitori del socio unico. Le garanzie vengono concesse sotto forma di ipoteca su di un immobile di proprietà dei genitori (seppure l’ordinanza Tarcau riguardasse un’ipoteca, i principi enunciati valgono anche per le garanzie personali). Nasce un contenzioso tra i garanti e la banca, che arriva alla Corte di giustizia. Questa autorità giudiziaria osserva che la nozione di consumatore va valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in essere rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio di una professione. Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, oppure abbia agito per scopi di natura privata. Come emerge da questa ordinanza della Corte di giustizia, bisogna indagare gli scopi per i quali la persona fisica ha agito: se ha agito per scopi connessi alla società, è un professionista; se invece ha agito per scopi personali, è un consumatore. Alla ordinanza Tarcau della Corte di giustizia dell’Unione Europea hanno fatto seguito alcuni interventi della Corte di cassazione, che hanno confermato che la persona fisica che garantisce un debito imprenditoriale rimane consumatore se le ragioni per cui presta la fideiussione attengono alla sua sfera personale.
Se il fideiussorenon è un consumatore non può accedere alla ristrutturazione dei debiti – appunto – del consumatore. La questione è stata trattata di recente dalla Corte di cassazione (Cass. 11 novembre 2025, n. 29746). Tizia presenta domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. La sua esposizione debitoria è riconducibile ad alcune fideiussioni che ha rilasciato a favore di due società: della prima di dette società è socia all’80%, della seconda al 60%. Inoltre è stata amministratrice delle due società in passato, anche se – nel momento del rilascio delle fideiussioni – non era più amministratrice. La Suprema Corte nega che il fideiussore sia un consumatore, in quanto le fideiussioni sono state rilasciate per debiti di società di cui Tizia è socia, e con partecipazioni di maggioranza. Dal momento che la debitrice deve essere qualificata come professionista, non ha diritto di essere ammessa alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La possibile colpa grave del fideiussore
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore manca il voto dei creditori (diversamente dal caso del concordato minore): la decisione se omologare il piano del consumatore è di fatto rimessa alla valutazione, ampiamente discrezionale, del giudice.
L’unico limite degno di nota è costituito dall’art. 69 c.c.i.i., sulle condizioni soggettive ostative. La legge prevede difatti che «il consumatore non può accedere alla procedura ...se … ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode» (comma 1).
Tra i precedenti più recenti concernenti il fideiussore che vale la pena menzionare, si può segnalare una sentenza del Tribunale di Pesaro (Trib. Pesaro 30 aprile 2026, in ilcaso.it). Tizio concede due garanzie per i debiti dell’impresa della moglie, impresa che aveva ricevuto credito nella misura – rispettivamente – di € 900.000 e di € 162.000. Dal momento che l’impresa della moglie non è in grado di onorare i debiti sottostanti, le garanzie vengono escusse e il marito si trova indebitato per ingenti importi. Il marito chiede allora la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il giudice pesarese non dubita che Tizio sia un consumatore, perché non ha alcun interesse di tipo economico rispetto all’attività della moglie. Il Tribunale di Pesaro esclude inoltre che sussistano elementi di colpa grave da parte del marito. I finanziamenti erano stati concessi anni addietro (nel 2010 e nel 2014), quando non c’erano segnali di allarme tali da far pensare che le obbligazioni non sarebbero state onorate. Il giudice pesarese omologa, dunque, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dal marito/fideiussore.
Anche il Tribunale di Napoli Nord (Trib. Napoli Nord 24 luglio 2024) ha affrontato il tema della possibile colpa grave del fideiussore. Una signora presenta domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. L’origine dei debiti è data da una fideiussione per oltre € 1,5 milioni rilasciata a favore della s.r.l. di cui il marito è socio. Il giudice napoletano considera la richiedente consumatrice, in quanto la moglie non è né socia né amministratrice della s.r.l.: la moglie ha concesso la fideiussione esclusivamente per ragioni di affetto coniugale e non per ragioni di natura professionale. Bisogna poi capire se la moglie versi in una situazione di colpa grave. Anche la risposta a questa domanda è negativa. Il Tribunale di Napoli Nord osserva difatti che, quando è stata rilasciata fideiussione, la s.r.l. era in bonis. La condizione di insolvenza della società è sopravvenuta nel tempo. Sussiste colpa della moglie, in quanto ha garantito un debito che oltrepassa di gran lunga la sua capacità di farvi fronte. Tuttavia, il giudice napoletano considera la colpa del fideiussore solo lieve e non grave e tale da ostacolare l’ammissione alla procedura. Per questa ragione viene omologato il piano di ristrutturazione presentato dalla ricorrente.
Ancor prima il Tribunale di Ancona (Trib. Ancona 28 dicembre 2023, in ilcaso.it) si è occupato di valutare la colpa grave del fideiussore, anche in relazione al concorso di colpa della banca. Il figlio di una coppia rilascia fideiussione a favore di una banca per i debiti contratti dalla società (una s.r.l.) di cui sono soci i genitori. Dal momento che la società non paga, l’istituto di credito escute la garanzia, cosicché il figlio si trova esposto per l’enorme cifra di € 1.088.560 nei confronti della banca. Il figlio chiede di essere ammesso a una procedura di ristrutturazione dei debiti. Il giudice adito deve valutare se il debitore sia meritevole. Il dubbio che sorge è che il consumatore abbia assunto la posizione debitoria con colpa grave. Ora, rilasciare una fideiussione per un importo milionario quando si dispone di un piccolo patrimonio (un magazzino) e di un reddito normale (€ 1.400 al mese) è, per definizione, colpevole, in quanto non si è in grado di far fronte al debito, in caso di escussione della garanzia. Va peraltro osservato che il rilascio di una fideiussione è di regola posto dalla banca come condizione per l’erogazione del credito, cosicché il rifiuto del figlio avrebbe impedito la concessione del credito alla società dei genitori. Inoltre, se l’esposizione debitoria della s.r.l. è fondata su aperture di credito, nel momento in cui rilascia la fideiussione, il fideiussore non sa quale potrà essere l’esposizione debitoria a distanza di anni: la fideiussione garantisce un debito futuro. A svantaggio del fideiussore va considerato che la fideiussione deve indicare l’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.), cosicché – nel momento della firma della garanzia – il figlio era consapevole che avrebbe potuto essere chiamato a pagare un debito ingente. Il Tribunale di Ancona non sa la sente però di concludere nel senso di una colpa grave del fideiussore, e di escluderlo dalla procedura di ristrutturazione. Il giudice anconetano valorizza la circostanza che il fideiussore garantisce un debito altrui, non proprio; il soggetto eccessivamente indebitato è in primis la società che viene garantita. Nel caso di specie si trattava di una s.r.l., la quale era poi stata dichiarata fallita. Il decreto del Tribunale di Ancona addebita la reale colpa del sovraindebitamento agli istituti di credito, per non avere valutato correttamente il merito creditizio. Il provvedimento del giudice anconetano menziona l’art. 124-bis t.u.b., ossia la disposizione che impone alle banche di verificare il merito creditizio. Testualmente, il comma 1 di questo articolo prevede che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate”. Il merito creditizio che deve essere valutato è anche quello del fideiussore, non solo quello della società che era stata finanziata. La colpa della banca può essere desunta anche dall’art. 1943, comma 1, c.c., secondo cui “il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione”. La disposizione concerne non tanto la banca, ma chi si obbliga a rilasciare fideiussione. Tuttavia, il principio pare estensibile anche alla banca: come ha potuto l’istituto di credito accettare a garanzia come fideiussore il figlio, il cui patrimonio e reddito sono del tutto insufficienti ad assicurare il pagamento del debito principale? Tra il possibile profilo di responsabilità del debitore e quello della banca, ritiene il giudice anconetano che sia prevalente la responsabilità della banca. Il fideiussore non ha causato con colpa grave il proprio indebitamento: nulla osta a che sia ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti.
L’accesso del fideiussore alla liquidazione controllata
In alternativa alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, il fideiussore può chiedere la liquidazione controllata. Questa procedura non è riservata a chi sia consumatore e dunque può accedervi anche il fideiussore che debba essere qualificato come imprenditore. Si immagini il caso in cui il garante sia un’impresa oppure sia una persona fisica, ma che ha agito in qualità di professionista, come avviene per l’amministratore o il socio della società.
Con la procedura di liquidazione controllata si può ottenere l’esdebitazione, e dunque la liberazione definitiva dai debiti che non si è riusciti a pagare con il patrimonio messo a disposizione dei creditori. Molto di recente, il Tribunale di Modena (Trib. Modena 18 marzo 2026, in ilcaso.it). ha trattato proprio questo profilo. Tizio presenta domanda di liquidazione controllata e il Tribunale di Modena, con sentenza del febbraio 2023, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata. Decorsi tre anni, nel febbraio 2026, il debitore presenta istanza di esdebitazione. L’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura della procedura di liquidazione controllata o anche anteriormente, purché siano decorsi tre anni (così il comma 1 dell’art. 282 c.c.i.i.). L’esdebitazione opera se il debitore “non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (comma 2 dell’art. 282 c.c.i.i.). Nel caso affrontato dal giudice modenese una parte significativa dell’esposizione debitoria deriva da fideiussioni prestate a sostegno di una società. Non ci sono elementi per ritenere che tali garanzie siano state rilasciate in un momento in cui la futura crisi dell’impresa fosse già palese al debitore. Secondo il Tribunale di Modena, la sola sproporzione tra l’ammontare del debito garantito e la consistenza del patrimonio offerto dal fideiussore non integra causa ostativa alla concessione del beneficio. In conclusione, viene accolta l’istanza e il giudice modenese dichiara l’esdebitazione del debitore, con conseguente inesigibilità nei suoi confronti dei crediti concorsuali rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura di liquidazione controllata.
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Sommario
L’ingrato ruolo di fideiussore
L’accesso del fideiussore alla liquidazione controllata