Assegno divorzile, contributo alla vita familiare e controllo sulla motivazione: legittimità del ragionamento presuntivo del giudice di merito

La Redazione
28 Agosto 2026

Nel giudizio sul quantum dell’assegno divorzile, il giudice può valorizzare in via presuntiva il contributo del coniuge alla famiglia e al successo professionale dell’altro, desumendolo da circostanze significative (nascita dei figli, rinuncia al lavoro), senza che ciò integri vizio di motivazione apparente.

In tema di assegno divorzile, qualora risulti che, durante la convivenza coniugale, la moglie abbia fornito un effettivo contributo alla vita familiare e al successo professionale del marito, non oggetto di specifica contestazione, la determinazione del quantum può legittimamente fondarsi su un ragionamento presuntivo, desunto da circostanze di fatto quali, nella specie, la nascita della terzogenita e il conseguente incremento dei compiti di cura della prole, cui ha fatto seguito la cessazione del rapporto di lavoro della moglie, ritenuta, in assenza di elementi contrari, frutto di una scelta condivisa tra i coniugi e tale da comportare un apprezzabile sacrificio per la stessa. La valutazione così compiuta, ove sorretta da un percorso argomentativo comprensibile e controllabile, esclude la configurabilità del vizio di motivazione apparente, che ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non consente di ricostruire l’iter logico‑decisionale e non raggiunge la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

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