Le misure di coercizione indiretta alla luce delle più recenti modifiche legislative
26 Agosto 2026
Le misure di coercizione indiretta Con l’introduzione dell’art. 614-bis c.p.c., avvenuta a opera della l. 18 giugno 2009, n. 69 (cui hanno fatto seguito le modifiche apportate, dapprima, dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2015, n. 132, quindi, dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), il legislatore ha perseguito lo scopo di accordare al creditore di una prestazione diversa dal pagamento di una somma di denaro una maggiore tutela, rappresentata da una sorta di penale per l’inadempimento totale o per il ritardato adempimento di un obbligo di fare o di non fare, ovvero di consegnare o di rilasciare, previsto da un provvedimento di condanna. Si tratta, dunque, di uno strumento di coercizione indiretta (come, del resto, reso palese dalla rubrica della disposizione), che mira, da un lato, a incentivare l’adempimento spontaneo dell’obbligo da parte del debitore attraverso la pressione psicologica derivante dalla minaccia di una sanzione civile (di carattere pecuniario) e, dall’altro lato, a predeterminare una forma di ristoro (risarcimento o indennizzo) per il creditore a fronte del perdurante inadempimento della controparte. Secondo la formulazione originale della norma, la misura di coercizione indiretta poteva essere accordata soltanto dal giudice della cognizione, su richiesta di parte, con il provvedimento recante la condanna a un facere infungibile (ora, invece, a tutti gli obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro), purché non risultasse manifestamente iniquo: il requisito da ultimo menzionato è stato variamente interpretato, nel senso di precludere la concessione della misura coercitiva quando la prestazione richiesta all’obbligato sia di carattere personale (contrapponendosi all’interesse meramente patrimoniale dell’avente diritto all’adempimento dell’obbligo), ovvero quando l’esecuzione della condanna implichi il fatto di un terzo o un sacrificio eccessivo a carico del debitore, oppure quando il giudice, in base a una valutazione prognostica e prudenziale, ritenga prevedibile che l’obbligato non potrà eseguire spontaneamente il provvedimento per cause indipendenti dalla sua volontà. A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, la domanda di emissione di una misura coercitiva può essere proposta per la prima volta anche al giudice dell’esecuzione, con ricorso da presentarsi dopo la notificazione del precetto, dovendosi fare applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 612 c.p.c., in quanto compatibili. Da tale modifica, secondo alcuni, si trae conferma del fatto che la richiesta di applicazione di una misura coercitiva, non qualificabile alla stregua di una domanda in senso tecnico, non soggiace alle decadenze previste per la modifica della domanda, sicché nel giudizio di cognizione può essere proposta fino a quando la controparte ha la possibilità di replicarvi. Resta il fatto che, facendo riferimento l’art. 614-bis c.p.c. genericamente al provvedimento di condanna, quale presupposto per la pronuncia della misura di coercizione indiretta, il legislatore ha inteso ricomprendere ogni atto del giudice (anche diverso dalla sentenza) che accerta l’esistenza di una situazione giuridica sostanziale bisognosa di restaurazione, alla quale fa da contraltare l’obbligo del debitore di adempiere o di eseguire la prestazione – ovviamente diversa dal pagamento di una somma di denaro – a tale scopo necessaria. La pronuncia della misura coercitiva da parte del giudice dell’esecuzione, invece, è ammissibile sia quando la relativa richiesta non sia stata già formulata al giudice che ha emesso il provvedimento recante la condanna all’esecuzione della prestazione dovuta dal debitore (e non già quando la stessa, sebbene proposta, sia stata respinta o, comunque, non accolta), sia quando l’obbligazione abbia fondamento in un titolo esecutivo di carattere stragiudiziale (in quanto, ovviamente, ricompreso nel catalogo delineato dall’art. 474 c.p.c.), per azionare il quale, dunque, non occorre promuovere un giudizio di cognizione ordinaria nel cui ambito introdurre la richiesta di stabilire una misura di coercizione indiretta; è indispensabile, peraltro, che sia già stato notificato al debitore il precetto e, sebbene la norma non lo espliciti, che sia inutilmente spirato il termine dilatorio concesso per l’adempimento spontaneo. Mentre la riforma del 2022 ha confermato l’esclusione delle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. dall’ambito di applicazione delle misure contemplate dall’art. 614-bis c.p.c., il nuovo art. 473-bis.39 c.p.c. consente espressamente al giudice di pronunciarle, anche in via officiosa, nell’ambito dei procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alla famiglia, in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale. In presenza delle condizioni per accordare la misura coercitiva indiretta, il giudice è chiamato a determinare il contenuto del provvedimento, che costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza, stabilendo il quantum della sanzione pecuniaria (in base al valore della controversia, alla natura della prestazione, al danno quantificato o prevedibile e, più in generale, a ogni altra circostanza utile); solo a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022 è stato introdotto anche il criterio di commisurazione dell’entità della misura coercitiva al vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento, che, in qualche modo, sottende la finalità di rendere per il debitore l’inadempimento all’ordine del giudice più sconveniente rispetto al suo adempimento. La latitudine temporale delle misure di coercizione indiretta Tenuto conto della finalità insita nelle misure di coercizione indiretta, ravvisabile nel dotare le pronunce di condanna aventi per oggetto prestazioni diverse dal pagamento di una somma di denaro e insuscettibili di essere portate a compimento senza la cooperazione dell’obbligato di uno strumento che sia in grado di garantirne l’effettività, spingendo il debitore a eseguire lui stesso quanto previsto dal provvedimento di condanna per non essere tenuto a soggiacere alla sanzione pecuniaria, il legislatore della riforma ha previsto, da un lato, che il giudice determini il momento di decorrenza (vale a dire, il termine iniziale) della misura coercitiva e, dall’altro lato, che possa fissarne un termine finale di durata, allo scopo di evitare che il creditore possa trarre vantaggio dalla mancata esecuzione del provvedimento di condanna, ritardando l’esecuzione al solo fine di ricavarne un profitto economico. Dal primo punto di vista, la norma persegue lo scopo di individuare un adeguato spazio di tempo affinché il debitore possa adempiere spontaneamente l’obbligo impostogli; dal secondo punto di vista, è chiara l’intenzione del legislatore di evitare che l’indeterminatezza della durata della misura di coercizione indiretta comporti un aggravio del tutto sproporzionato nella sfera patrimoniale del debitore che si sottragga all’adempimento. La nuova formulazione dell’art. 614-bis c.p.c., tuttavia, rende evidente che, se la fissazione del dies a quo della misura coercitiva indiretta rappresenta un dovere per il giudice che la dispone (giudice – deve intendersi – della cognizione, vuoi perché la previsione è contenuta nel solo comma 1, vuoi perché, quando la richiesta è formulata al giudice dell’esecuzione, l’inadempimento si è già consumato), quella del dies ad quem, al contrario, rimane pur sempre una facoltà, trattandosi di un potere l’esercizio del quale non è affatto indicato come necessario. Peraltro, come chiarito dalla relazione di accompagnamento al d.lgs. 149/2022, la facoltà del giudice di fissare il limite di durata massima della misura di coercizione è limitata alle ipotesi nelle quali si sia in presenza di un’obbligazione di fare, giacché, qualora la si estendesse anche a quelle di non fare, si creerebbe di fatto una zona di sostanziale impunità per il debitore che disattende l’ordine impartitogli, visto che, in questo caso, la violazione è integrata dalla condotta illegittima che, di per sé, può essere tenuta in qualsiasi tempo. La delimitazione temporale dell’operatività delle misure di coercizione indiretta risponde all’esigenza di evitare che il creditore possa lucrare la maturazione di una sanzione che, con il tempo, può assumere contorni del tutto sproporzionati e ultronei rispetto alla funzione sua propria e, di converso, che il debitore resti esposto a un sacrificio economico spropositato. Per quanto l’introduzione di questo assetto sia da ascrivere alla modifica legislativa operata dal d.lgs. 149/2022, la sussistenza di un analogo principio era predicabile anche in precedenza, alla luce di quanto affermato da Corte cost., 18 giugno 2026, n. 109, che, dichiarando inammissibili e non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Brindisi sul presupposto che il giudice dell’opposizione a precetto non fosse legittimato a determinare un tetto quantitativo e temporale – che non fosse già stato fissato dal giudice della cognizione – rispetto all’operare delle misure di coercizione indiretta, ha chiarito che l’individuazione di un termine massimo di durata era possibile anche nel regime previgente. Al fine di assicurare la coerenza di entrambe le funzioni associate alla misura ex art. 614-bis c.p.c. (minaccia di condanna al pagamento di una somma di denaro che si accresce con il perdurare dell’inadempimento e sanzione conseguente alla perdurante inottemperanza del debitore), infatti, il giudice che la emette è tenuto a individuare un importo adeguato, sulla base di una valutazione prognostica; ciò implica che la misura deve risultare adeguata e predeterminata anche dal punto di vista temporale. Per questo motivo, secondo la Corte costituzionale, la previsione di un termine finale o di un limite quantitativo massimo della misura di coercizione indiretta deve ritenersi a essa consustanziale, essendo la sua perpetuità inconciliabile con la funzione tipicamente sollecitatoria, soprattutto quando risulti la sua sopravvenuta inidoneità a realizzare la finalità che ne aveva giustificato l’emissione (come accade quando il creditore si sia astenuto per un tempo significativo dall’attivarsi per avere soddisfazione coattiva del proprio diritto). La misura di coercizione indiretta, dunque, non deve trasformarsi in uno strumento di trasferimento coattivo di ricchezza privo di valida causa. Così, ogni volta che la misura coercitiva – tanto nel vecchio, quanto nel nuovo regime – sia stata disposta senza l’indicazione della durata o di un limite quantitativo, il giudice dell’opposizione all’esecuzione minacciata o intrapresa, pur non potendo modificare il contenuto intrinseco del relativo provvedimento, potrà constatare che, dopo un certo momento, esso è divenuto inutile, rendendo obiettivamente inverosimile che l’obbligo possa essere adempiuto e perdendo, in questo modo, la funzione sua propria di indurre all’esecuzione spontanea, tenuto conto degli elementi concreti della singola fattispecie sottoposta alla sua valutazione. Si tratta, in altri termini, di accertare l’inefficacia sopravvenuta della misura per carenza di utilità. Solo in questo modo, secondo i giudici delle leggi, la disciplina recata dall’art. 614-bis c.p.c. si pone in armonia con i principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della tutela giurisdizionale, circoscrivendo la misura coercitiva emessa senza limiti di durata entro i margini temporali o quantitativi strettamente necessari per la realizzazione della sua funzione tipica, onde evitare che si trasformi in uno strumento di ingiustificata locupletazione per il creditore e di sacrificio sproporzionato per il debitore. Principi che debbono fungere da guida anche in relazione all’attuale versione dell’art. 614-bis c.p.c., soprattutto alla luce di quelle pronunce che hanno chiaramente perimetrato le questioni che possono essere sollevate dal debitore con il rimedio previsto dall’art. 615 c.p.c. per reagire all’esecuzione minacciata o intrapresa in forza di una misura di coercizione indiretta (si veda, in particolare, Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2023, n. 22714), visto che, come osservato in precedenza, il giudice che la dispone ora come ora non è tenuto – ma solo facoltizzato – a individuarne il dies ad quem, a differenza di quanto è a dirsi per il dies a quo. Misure di coercizione indiretta e abuso del diritto In qualche misura, le parole della Corte costituzionale riecheggiano in alcuni provvedimenti di merito che si erano già fatti carico di porre un argine a condotte speculative poste in essere dai creditori a danno dei propri debitori, giungendo a configurare un vero e proprio abuso del diritto. La sanzione pecuniaria prevista con il capo della pronuncia reso ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., infatti, non rappresenta il fine ultimo della statuizione del giudice, ma lo strumento attraverso il quale il debitore è compulsato ad adempiere spontaneamente l’obbligo – diverso dal pagamento di una somma di denaro – posto a suo carico, onde consentire al creditore di ottenere il bene della vita sotteso alla statuizione di condanna. Il pagamento dell’importo così predeterminato, quindi, si pone necessariamente come conseguenza della mancata attuazione del comando giudiziale e non come mezzo attraverso il quale il creditore può scegliere di ottenere un bene (denaro) diverso da quello dovutogli in virtù di detto comando. L’abuso del diritto (o del processo), sulla scorta del formante giurisprudenziale che ha elaborato i caratteri fondamentali dell’istituto, è stato individuato, per esempio, da Trib. Verona, 14 novembre 2024, proprio in questa alterazione della funzione assegnata alla misura coercitiva indiretta, surrettiziamente utilizzata – sia pure in modo legittimo, quantomeno da un punto di vista formale – allo scopo di conseguire un risultato non solo diverso, ma addirittura ultroneo rispetto a quello che il legislatore ha individuato come suo proprio. Il fatto che ora sia stato espressamente attribuito al giudice che dispone la misura di coercizione indiretta il potere-dovere di circoscriverne la portata sia sotto il profilo temporale, sia per quanto concerne gli importi che il creditore può legittimamente pretendere, attesta l’esigenza di evitare che, in modo capzioso, lo strumento di tutela venga piegato a finalità eminentemente locupletatorie, dando così luogo a un vero e proprio abuso. L’ulteriore ritocco apportato dal d.lgs. 164/2024 al testo dell’art. 614-bis c.p.c., attraverso l’inserimento, nel comma 2, della previsione in base alla quale il provvedimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo, testimonia una volta di più la funzione servente della sanzione pecuniaria rispetto all’attuazione dell’obbligo – diverso dal pagamento di una somma di denaro – portato dal titolo esecutivo. L’obiettivo è chiaro: si è voluto evitare, in questo modo, che il creditore possa omettere di coltivare l’esecuzione forzata, provocandone l’estinzione anticipata, pretendendo, nel contempo, il pagamento degli importi fissati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., pur avendo manifestato il proprio sostanziale disinteresse per l’attuazione coattiva dell’obbligo inadempiuto. D’altra parte, la fissazione di un tetto alla misura coercitiva indiretta si pone in linea con la concorrente funzione risarcitoria che pure le viene riconosciuta: com’è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, essendo indubbio il primario scopo di deterrenza assegnato all’istituto di cui all’art. 614-bis c.p.c. (testimoniato anche dal fatto che la fissazione della somma da parte del giudice prescinde dalla prova o anche solo dall’allegazione di un danno, collocandosi la quantificazione in un momento addirittura anteriore rispetto alla sua possibile verificazione), è ben possibile che esso assolva, nella sua concreta declinazione e in maniera generalmente complementare, anche una finalità afflittiva, integrando una sanzione di condotte inosservanti di un ordine giudizialmente impartito, ovvero una finalità risarcitoria, cioè di determinazione in via anticipata del ristoro derivante dall’inottemperanza a tale ordine, assumendo decisivo rilievo l’effettivo contenuto del provvedimento adottato, che, attraverso l’esame della motivazione e dei criteri impiegati per determinare l’ammontare della somma dovuta, consente di individuare la funzione che il giudice ha inteso assegnare in via preminente alla condanna al pagamento in caso di inadempimento o ritardo (Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2015, n. 7613). D’altra parte, non va trascurato che l’istituto di matrice francese dell’astreinte – cui il legislatore italiano si è in qualche misura ispirato – ha una prevalente funzione indennitaria a beneficio del creditore. Se si considera, pertanto, che tra gli elementi di valutazione espressamente menzionati dall’art. 614-bis c.p.c. rientrano, da un lato, il vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento e, dall’altro lato, il nocumento quantificato o prevedibile che il medesimo inadempimento è in grado di arrecare al creditore, è evidente come, quando quest’ultimo invochi la tutela scaturente dalla misura di coercizione indiretta, possano venire in rilievo le sue condotte che hanno concorso alla causazione di quel danno che la misura è diretta a ristorare, alla stregua del principio dettato dall’art. 1227 c.c., a maggior ragione se idonee a configurare un vero e proprio abuso del diritto, rendendone ingiusta e inammissibile l’attuazione coattiva. In questo modo, peraltro, viene pure disinnescato il rischio che la misura di coercizione indiretta travalichi le finalità sue proprie e assuma, di fatto, la veste di strumento risarcitorio di carattere punitivo, per quanto negli ultimi anni si sia avuta più di un’apertura al riconoscimento della sua configurabilità anche nel nostro ordinamento. |