Accertamento incidentale nel fallimento dell’illiceità penale del finanziamento bancario: la Cassazione fa il punto
26 Agosto 2026
La decisione della Suprema Corte è stata resa, nell’ambito del fallimento di una S.r.l., a valle della richiesta di ammissione allo stato passivo, con privilegio pignoratizio, di un credito derivante da un finanziamento bancario concesso alla società poi fallita, richiesta avanzata dalla cessionaria del credito. Il Giudice Delegato aveva respinto la domanda ritenendo, tra l’atro, che la banca avesse concesso il finanziamento sebbene in presenza di un palese stato di insolvenza della società e che tale condotta illecita non consentisse, ex art. 2035 c.c., di richiedere la restituzione del credito abusivamente concesso. In sede di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Vicenza ha (parzialmente) accolto l’opposizione della cessionaria del credito, ammettendola al passivo al chirografo e respingendo le eccezioni del fallimento secondo il quale le pretese azionate sarebbero derivate da una abusiva concessione di credito da parte della banca. Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, di non potersi pronunciare, neppure in via incidentale, sull’eccezione, ritenendo che fosse a tal fine necessaria la partecipazione della banca al giudizio di opposizione allo stato passivo. Contro questa pronuncia, il creditore proponeva ricorso per cassazione. Il fallimento ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, sostenendo che nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo l’accertamento incidentale di una condotta abusiva della banca erogatrice del credito non richiede la chiamata in giudizio della stessa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso incidentale, sulla base di queste argomentazioni: «L’accertamento in via incidentale della illiceità penale della condotta dei funzionari della banca che ha erogato i finanziamenti posti a fondamento della domanda di ammissione al passivo non è in alcun modo incompatibile né con il giudizio di opposizione allo stato passivo (artt. 98 e 99 l.fall.), né, più in generale, con il giudizio di verificazione dei crediti vantati nei confronti del fallito (artt. 93 e ss. l.fall.) Il giudice delegato (artt. 95, comma 3°, primo e secondo periodo, e 96, comma 1°, l.fall.), infatti, al pari del tribunale fallimentare (art. 99, comma 9° e comma 11°, l.fall.), ha tutti i poteri (prima istruttori e poi cognitori) per stabilire, anche a mezzo di (soli) indizi (purché, secondo le regole generali, gravi, precisi e concordanti): - se l’erogazione dei dedotti finanziamenti costituisca, o meno, un fatto illecito penale, con la conseguente nullità dei contratti che siano stati l’espressione per violazione di norma imperativa; - se, dunque, la banca (o il cessionario del presunto credito: ceduto come tale, con tutti gli eventuali vizi del relativo titolo costitutivo) abbia il credito alla restituzione delle somme erogate, oppure se, al contrario, l’erogazione delle somme oggetto di finanziamento abbia integrato (oltre che un’attribuzione eseguita in forza di un titolo nullo, anche) una prestazione eseguita, ai fini previsti dall’art. 2035 c.c., in offesa al buon costume. Il decreto impugnato: lì dove ha ritenuto che le “condotte illecite prospettate dal Fallimento non possono essere accertate neppure in via incidentale”, e, sulla base di tale rilievo, ha rigettato l’eccezione di nullità dei titoli contrattuali posti a fondamento del credito, che il Fallimento aveva sollevato, ha, in sostanza, (consapevolmente: ma, nondimeno, illegittimamente) omesso di pronunciarsi su tale eccezione pur avendone, in realtà, il potere, nonché il dovere, ed ha, di conseguenza, violato il principio, posto dall’art. 112 c.p.c., per cui il giudice (anche fallimentare) ha il dovere di pronunciarsi, oltre che sulla domanda (di ammissione), anche su tutte le eccezioni sollevate dalle parti, compreso il curatore, come inequivocamente stabilito, per il giudice delegato, dall’art. 95, comma 1°, secondo periodo, e comma 3°, primo periodo, l.fall., e, per il tribunale, dall’art. 99, comma 2°, n. 4, e comma 7°, l.fall.». |