Plusvalenze fittizie nelle società calcistiche: una politica di bilancio censurabile non dimostra di per sé la falsità della comunicazione sociale
26 Agosto 2026
Massima In tema di false comunicazioni sociali, non è sufficiente, al fine di dimostrare la mendacità della comunicazione, l’esistenza di politiche di bilancio incentrate sulla manipolazione dei valori di compravendita di beni e diritti, atte a generare fittizie plusvalenze, in quanto, laddove questi accordi negoziali siano effettivi ed illeciti, non essere qualificati come falsamente rappresentati per il sol fatto di generare un beneficio contabile, assumendo rilievo penale solo ove il valore attribuito al bene ceduto risultati privo di base economica attendibile, meramente convenzionale e funzionale alla rappresentazione artificiosa del risultato di esercizio Il caso Nell’ambito di un procedimento penale per fatti di bancarotta commessi dai vertici di una calcistica professionistica, i giudici di merito riconoscevano in capo agli amministratori ed i sindaci la responsabilità per i reati di bancarotta impropria da falso in bilancio, relativamente all'appostazione di plusvalenze fittizie, generate dalla cessione di calciatori ad altre società mediante indicazione di valore superiore a quello di acquisto, minusvalenze indebitamente postergate, in violazione del principio di competenza e costi relativi ad emolumenti spettanti ai calciatori appostati nell'anno successivo rispetto a quello di riferimento. In sede di giudizio di appello, la Corte di merito disponeva perizia su tali temi ed il soggetto incaricato di rispondere ai quesiti rispondeva – per quanto d’interesse in questa sede – nel senso che la natura delle attività di compravendita, permuta e compartecipazione del diritto di prestazione sportiva rientrava nella "gestione caratteristica" delle società professionistiche. In secondo luogo, con riferimento alle modalità di rappresentazione in bilancio, in ordine alle plusvalenze da permute (ovvero: compravendite incrociate senza conguaglio o con conguaglio minimo), si affermava che «le analisi tecniche rese possibili dalle evidenze documentali non fornis[sero] conferma né alla tesi accusatoria relativa alle illegittime modalità di iscrizione in bilancio dei DPS conseguenti alle operazioni censurate né a quella difensiva relativa alla correttezza delle suddette modalità di iscrizione nei bilanci dei menzionati DPS.». Relativamente, invece, alla svalutazione delle compartecipazioni attive detenute e delle minusvalenze derivanti dalla cessione dei relativi DPS di alcuni calciatori ad altre società, si riteneva violato il principio di competenza, poiché le relative operazioni, intervenute in epoca successiva alla chiusura dei bilanci di esercizio, ma precedente a quella di approvazione del relativo progetto di bilancio, avrebbero dovuto essere imputate nel conto economico del bilancio di esercizio in chiusura. Infine, con riferimento alle modalità di rappresentazione in bilancio degli accordi di rinegoziazione dei contratti, relativi alla regolamentazione delle remunerazioni delle prestazioni sportive, stipulati dalla società con i propri atleti, come siffatte pattuizioni andassero opportunamente classificate, con la conseguenza per cui solo il riconoscimento di nuovi premi e la rimodulazione delle scadenze di pagamento, anche sotto forma di incentivo all'esodo, intervenuti in epoca successiva alla chiusura dei bilanci di esercizio, ma precedente a quella di approvazione del relativo progetto di bilancio, avrebbero dovuto essere imputati nel conto economico del bilancio di esercizio in chiusura. Le conclusioni della perizia erano però solo in parte condivise dai giudici di seconde cure, che, nonostante i periti non avessero confermato la fondatezza dell’accusa con riferimento alle modalità di rappresentazione in bilancio, in ordine alle plusvalenze da permute, ritenevano sussistente la responsabilità degli imputati anche con riferimento a tale profilo. Le difese contestavano le conclusioni dei giudici di merito. Quanto alle supposte minusvalenze, si sottolineava come le caratteristiche di ciascun contratto di cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, ivi comprese le risoluzioni delle compartecipazioni sugli stessi detenute dalle parti del contratto, presentassero significative specificità in relazione all'individuazione dell'anno di competenza dell'esercizio in cui rilevare l'eventuale minusvalenza da registrare in bilancio, con la conseguenza che per poter considerare durevoli le perdite in relazione al valore di cessione dei diritti di prestazione sportiva non poteva prescindersi dalla verifica, in concreto, della relativa pattuizione e delle clausole che andavano ad incidere sul valore di cessione in forza di eventi futuri (premi, bonus o altri emolumenti in favore della società cedente in ragione delle prestazioni sportive effettivamente rese). In secondo luogo, si contestava l'attitudine decettiva delle appostazioni inerenti a tali cessioni, così come registrate in bilancio e richiamate nelle note integrative, che analiticamente esplicavano le peculiarità delle singole cessioni. Inoltre, si lamentava la mancata applicazione dell'art. 47, comma 1, c.p. a ragione dell'errore sul fatto in cui sono incorsi gli amministratori nell'applicazione delle norme extra-penali in tema di competenza del bilancio, in considerazione della natura del tutto peculiare dei diritti in parola, che rappresentano una tipologia di bene immateriale unica, non espressamente regolata dagli OIC, né dai principi contabili internazionali, rendendo pertanto ineludibile il riferimento alle raccomandazioni contabili impartite dalla Federazione Italiana Giuoco del Calcio, alle quali le società calcistiche debbono fare obbligatoriamente riferimento. La questione Come è noto, il tema della rilevanza ai sensi degli artt. 2621 e 2622 c.c. delle cosiddette “valutazioni mendaci” oggi non pare più presentare più profili di dubbio dopo la decisione delle Sezioni Unite del 31 marzo 2016 n. 22474 (senza pretesa di completezza, Dell'Osso, Rien ne va plus: le Sezioni Unite confermano la perdurante rilevanza delle valutazioni nei delitti di false comunicazioni sociali, in Giur. Comm., 2016, 1204; Cincotti, La rilevanza penale del falso valutativo tra contabilità, valutazioni e stime, ibidem 1215; Alessandri, La falsità delle valutazioni di bilancio secondo le Sezioni Unite, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2016, 1463; Rossi, La rilevanza penale del falso valutativo: la motivazione "di conferma" delle Sezioni Unite, in Giur. Pen. 2016, 2007) secondo cui la nuova formulazione della fattispecie incriminatrice di cui ai citati artt. 2621 e 2622 – in cui, come è noto, la condotta di mendacio è riferita solo alla esposizione o l’omissione di fatti rilevanti, essendo scomparsa, rispetto alla precedente versione della norma, l’espressione «ancorché oggetto di valutazione» – non esclude in alcun modo la persistenza della penale rilevanza degli enunciati valutativi. Con la citata decisione, peraltro, le Sezioni Unite non solo provvedevano a dissolvere ogni dubbio circa la portata applicativa della disciplina in tema di false comunicazioni sociali introdotta nel 2015, ma si premunivano anche di indicare i criteri sulla base dei quali una valutazione può essere tacciata di mendacio ed in quanto tale integrare il reato in discorso. In quella occasione, infatti, il giudice di legittimità sostenne che, pur comportando l’atto valutativo un apprezzamento discrezionale del valutatore, «si tratta nel caso dei bilanci di una discrezionalità tecnica che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati», con la conseguenza che si è in presenza di una condotta di falso quando «la valutazione, elaborata in contesti implicanti l’accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente certi … da tale parametri si discosti» (Scoletta, il bilancio offensivo. falsità, decettività e significatività nel giudizio di illiceità penale delle comunicazioni sociali, in Riv. Tri, Dir. Pen. Ec., 2020, 176). Si tratta di una applicazione della tesi del cd. “vero legale”, la quale vede nel dato normativo contenuto negli artt. 2423 ss. c.c. il fondamentale punto di riferimento da cui muovere nell’accertamento della rilevanza penale della falsità: il controllo sulla verità delle valutazioni è espressione di una discrezionalità tecnica, vincolata da principi contabili che sono stati oggetto di un progressivo affinamento normativo, in grado di guidare in modo piuttosto dettagliato le modalità della rappresentazione bilancistica dei beni e dei fatti di gestione: una valutazione di bilancio può dirsi vera se e solo se effettuata conformemente ai criteri dettati all’uopo dalle relative norme (es., artt. 2425, 2426, 2427 c.c.) e la immutatio veri consiste nella descrizione del valore dei beni sociali con inosservanza dei criteri normativi di stima. Quanti propugnano questa soluzione al problema del giudizio circa la correttezza delle valutazioni contabili si premurano anche di replicare all’obiezione (su cui torneremo in seguito) secondo cui, assai di frequente, i parametri da utilizzare per la valutazione sono essi stessi a loro volta di incerta o elastica interpretazione – si pensi, ad esempio, alla previsione di cui all’art. 2426, n. 8, c.c. in tema di valutazione dei crediti, oppure alla determinazione dei criteri di ammortamento ex art. 2426, n. 2, c.c., o ancora alla necessità di discostarsi, ex art. 2425 ultimo comma, c.c., dalle regole in tema di redazione del bilancio quando ciò sia imposto dalla sussistenza di speciali ragioni. In tali circostanze, infatti, la criticità verrebbe superata considerando comunque come le valutazioni di bilancio siano sempre passibili di una qualificazione in termini di verità relativa, sussistente laddove i giudizi di valore contenuti nel bilancio siano idonei a mantenere la stima del bene all’interno dei valori ragionevolmente attribuibili allo stesso in base alle disposizioni di legge volta a volta applicabili: come sintetizzato da uno dei principali esponenti di questa posizione, «se pure l’elasticità degli accennati [criteri di valutazione delle poste di bilancio] impedirebbe di parlare, con riferimento ad un determinato bene, di un singolo valore “vero”, risulterebbe pur sempre individuabile una fascia di valori ad esso ragionevolmente attribuibili nel rispetto dei limiti [derivanti dall’applicazione dei predetti criteri], decampando dalla quale la valutazione non potrebbe non qualificarsi falsa, in quanto totalmente arbitraria» (Napoleoni, I reati societari, III. Falso in bilancio ed aggiotaggio societari, Milano 1996, 193, nonché ID., Valutazioni di bilancio e false comunicazioni sociali: lineamenti d’una indagine dopo l’attuazione della IV direttiva CEE, in Cass. pen. 1994, 414. In questo senso anche Conti, Disposizioni in tema di società e consorzi, in Commentario al codice civile a cura di Scaloja – Branca, 4^ ed., Bologna – Roma, 2004, 44; Pedrazzi, Profili penali dell’informazione societaria, in AA.VV., L’informazione societaria, II, Milano 1982, 1136). In giurisprudenza, Cass. Pen., sez. V, 5 settembre 2023, n. 36807 secondo cui «il reato di false comunicazioni sociali, in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, attesa la loro intrinseca opinabilità, è configurabile solo in presenza di criteri predeterminati e vincolanti ai quali il redattore deve attenersi. In questi casi, divenendo un modo di rappresentare la realtà (in termini di coerenza o meno con i predetti criteri) non dissimile dalla descrizione o dalla constatazione, la valutazione sarà "falsa" ove si discosti consapevolmente dai detti criteri senza fornire adeguata informazione giustificativa»). La soluzione giuridica Il ricorso è stato dichiarato fondato. Dopo aver ricostruito le modalità con cui il giudice di merito deve approcciarsi rispetto alle conclusioni rese dal perito, in specie laddove intende – come nel caso di specie – discostarsene, la Cassazione evidenzia come i giudici di seconde cure non abbiano adeguatamente motivato la loro conclusione. Secondo i giudici di merito, infatti, i vertici della società sportiva avevano adottato politiche di bilancio, essenzialmente incentrate sulla manipolazione dei valori di compravendita dei diritti sportivi, atte a generare fittizie plusvalenze generate attraverso il meccanismo della permuta secondo valori artatamente incrementati, senza esborso alcuno e con effetti economici negativi procrastinati negli esercizi successivi o l'imputazione ad esercizi successivi di minusvalenze già generate, finalizzate all'occultamento di un progressivo stato di insolvenza, culminato nel fallimento, il tutto secondo un format volto a dissimulare le perdite mediante l'appostazione di valori di scambio del tutto esorbitanti, che avrebbero determinato costi da ammortamento, da svalutazione del credito in caso di ricorrenti compartecipazioni al 50% acquistate su calciatori ceduti, oneri da adeguamento stipendiale e costi per commissioni ai procuratori sportivi. Tali conclusioni, tuttavia, secondo i giudici di legittimità non risultavano adeguatamente argomentate, specie considerando come il perito nominato dalla Corte d’appello avesse affermato che le evidenze documentali da lui consultate non consentivano di sostenere l’artificiosità dei bilanci considerati. Infatti, come si legge nella decisione in commento, «in presenza di fatti gestionali formalmente compiuti, occorreva verificare, per ciascuna operazione, se il valore attribuito ai diritti sportivi fosse privo di attendibile base economica e fosse, invece, meramente convenzionale. E tanto, a maggior ragione, in considerazione delle peculiarità delle operazioni disaminate, oggetto di specifici rilievi difensivi, volti a rimarcare come, nel mercato calcistico professionistico, le operazioni di compravendita, permuta e compartecipazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori presentino caratteristiche peculiari, poiché il valore del diritto di prestazioni sportive non è ricavabile da listini ufficiali o da parametri di mercato vincolanti, ma resta affidato ad una pluralità di fattori — età, rendimento, prospettive tecniche, durata del contratto, ingaggio, categoria, interesse sportivo della società acquirente — che rendono fisiologicamente opinabile la relativa valutazione». In sostanza, se è vero che le modalità con cui i vertici della società fallita concludevano le compravendite dei diversi giocatori – e cioè con scambi incrociati senza conguaglio, o con conguaglio minimo – potevano produrre un effetto contabile immediato, consistente nell'iscrizione di plusvalenze, mentre il costo del diritto acquisito veniva ammortizzato negli esercizi successivi, si era comunque in presenza di operazioni in sé non illecite che perciò non potevano essere qualificate come falsamente rappresentata per il sol fatto di generare un beneficio contabile, assumendo rilievo penale solo ove il valore attribuito al diritto sportivo fosse risultato privo di base economica attendibile, meramente convenzionale e funzionale alla rappresentazione artificiosa del risultato di esercizio. Ne consegue, secondo la Cassazione, che la prova di un falso valutativo non può essere desunta dalla sola anomalia della sequenza negoziale, dalla mancanza di conguagli significativi o dalla ricorrenza di una prassi gestionale spregiudicata, potendo tali elementi possono assumere rilievo indiziario e delineare il contesto dell'operazione, ma non sono idonei a sostituire la verifica tecnica riferita alla singola cessione, necessaria per accertare se il valore iscritto fosse inattendibile secondo parametri economicamente riconoscibili e se la plusvalenza così generata fosse effettivamente fittizia. Come conclude la pronuncia in esame, «proprio perché si verte in tema di falsi valutativi, il passaggio dal giudizio sulla prassi gestionale alla prova della falsità penalmente rilevante delle appostazioni avrebbe richiesto un raccordo puntuale con dati tecnici riferiti ai singoli scambi: valore di mercato dei calciatori, parametri utilizzati per stimarlo, scostamento rispetto al valore iscritto, misura della plusvalenza asseritamente fittizia e incidenza sulle soglie di punibilità. … Il richiamo ad una prassi di "maquillage" dei bilanci può spiegare il contesto e la finalità delle operazioni, ma non è sufficiente, senza un autonomo accertamento tecnico riferito alle singole permute-vendite, a dimostrare la falsità valutativa dei valori attribuiti ai diritti di prestazione sportiva». Considerazioni conclusive La sentenza della Cassazione oggi in commento cerca di replicare ad una delle principali criticità che sono state sollevate dopo la decisione delle sezioni unite del 2016. Nel commentare questa decisione, infatti, diversi autori (Santoriello, Il criterio del "vero legale" per giudicare le valutazioni in bilancio. Alcune considerazioni critiche, in Società, 2023, 1276) evidenziarono come il criterio di determinazione della mendacità di un giudizio di stima suggerito dalla Cassazione rimanesse, per quanto si volesse precisarne i contorni, sempre sfumato ed assolutamente indeterminato nel suo contenuto posto che in alcun modo è rinvenibile una previsione normativa che consenta di qualificare senza alcun dubbio una valutazione come completamente irragionevole così come non si comprende sulla base di quali elementi si possa sostenere che l’attribuzione di valore ad un bene è rimasta (o non è rimasta) all’interno di comprensibili ed accettabili diverse modalità di ricostruzione dello stesso. In effetti, il richiamo al “vero legale” si rivela di scarsa utilità allorquando i parametri da utilizzare per la valutazione risultino essi stessi a loro volta di incerta o elastica interpretazione (si pensi, ad esempio, alla previsione di cui all’art. 2426, n. 8, c.c. in tema di valutazione dei crediti, oppure alla determinazione dei criteri di ammortamento ex art. 2426. n. 2, c.c., o ancora alla necessità di discostarsi, ex art. 2425 ultimo comma, c.c., dalle regole in tema di redazione del bilancio quando ciò sia imposto dalla sussistenza di speciali ragioni), né può sostenersi la possibilità di instaurare una equivalenza concettuale fra la verità della singola valutazione e la sua plausibilità ovvero la sua idoneità a mantenere la stima del bene all’interno del range di valori ragionevolmente attribuibili allo stesso in base alle disposizioni di legge volta a volta applicabili. A quest’ultimo proposito, può dirsi che, pur se, in termini generali, può concordarsi con chi afferma che «se pure l’elasticità degli accennati [criteri di valutazione delle poste di bilancio] impedirebbe di parlare, con riferimento ad un determinato bene, di un singolo valore “vero”, risulterebbe pur sempre individuabile una fascia di valori ad esso ragionevolmente attribuibili nel rispetto dei limiti [derivanti dall’applicazione dei predetti criteri], decampando dalla quale la valutazione non potrebbe non qualificarsi falsa, in quanto totalmente arbitraria» (Napoleoni, I reati societari, cit., 193), è tutt’altro che agevole garantire che l’operatività nel concreto di tali riflessioni non determini un’applicazione assolutamente discrezionale del criterio della ragionevolezza – quando una valutazione è completamente irragionevole? quando il disaccordo circa l’attribuzione di valore ad un bene rimane comunque all’interno di comprensibili ed accettabili diverse modalità di ricostruzione dello stesso? -, il cui contenuto, per quanto si cerchi di precisarne i contorni, rimane sempre sfumato ed assolutamente indeterminato. Evidentemente tali dubbi e perplessità sono poi destinati ad aumentare quando si versi in ambiti in cui l’attribuzione di valore ad un dato cespite è particolarmente complessa e di una tale criticità fornisce plastica dimostrazione proprio la vicenda di fatto su cui si innesta la decisione in commento. In effetti, assegnare un valore economico alle prestazioni di uno sportivo è quanto di più complesso possa ipotizzarsi in sede di redazione di un bilancio e presumibilmente ciò ha condotto i giudici di merito a percorrere quello – che secondo la Cassazione – si presenta come inammissibile salto logico ovvero prendere atto di (un’indiscussa) politica di bilancio «spregiudicata … [intesa a] generare un beneficio contabile … a generare fittizie plusvalenze attraverso il meccanismo della permuta secondo valori artatamente incrementati, senza esborso alcuno e con effetti economici negativi … il tutto secondo un format volto a dissimulare le perdite mediante l'appostazione di valori di scambio del tutto esorbitanti, che avrebbero determinato costi da ammortamento, da svalutazione del credito in caso di ricorrenti compartecipazioni al 50% acquistate su calciatori ceduti, oneri da adeguamento stipendiale e costi per commissioni ai procuratori sportivi» per desumere da questa circostanza la piena dimostrazione della falsità delle singole appostazioni contabili. A fronte di tali argomentazioni, la Cassazione pone un significativo ed insuperabile argine in quanto affermando che «il richiamo ad una prassi di "maquillage" dei bilanci può spiegare il contesto e la finalità delle operazioni, ma non è sufficiente, senza un autonomo accertamento tecnico riferito alle singole permute-vendite, a dimostrare la falsità valutativa dei valori attribuiti ai diritti di prestazione sportiva … [giacché] il passaggio dal giudizio sulla prassi gestionale alla prova della falsità penalmente rilevante delle appostazioni avrebbe richiesto un raccordo puntuale con dati tecnici riferiti ai singoli scambi». Si tratta di affermazioni assai rilevanti. Secondo la Cassazione, infatti, la sola presenza di una censurabile politica di bilancio – quand’anche finalizzata solo a spostare nel futuro gli effetti economici negativi, con occultamento di un progressivo stato di insolvenza – non determina di per sé la sussistenza del delitto di cui agli artt. 2621 e 2622 cod. civ. dovendosi dimostrare che il valore indicato in bilancio delle singole operazioni negoziali è meramente convenzionali, sganciato da ogni attendibile parametro economico e funzionali a generare fittizi effetti economici e patrimoniali. In conclusione, «la prova del sistema, della sua finalità e della sua spregiudicatezza non equivale, infatti, alla prova del falso valutativo delle singole poste. Essa può offrire il contesto, concorrere alla ricostruzione dell'elemento soggettivo e spiegare la logica complessiva delle operazioni; ma, quando il falso dipende dalla valutazione economica di diritti, di contratti o di utilità immateriali, occorre pur sempre individuare il criterio tecnico che rende inattendibile il valore iscritto e che consente di affermarne la fittizietà oltre il ragionevole dubbio». |