Le Sezioni Unite confermano la reciproca indipendenza del giudizio civile e del giudizio contabile
28 Agosto 2026
Il presidente del C.d.a. di una società in house, interamente partecipata da un Comune e affidataria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, veniva sottoposto, parallelamente, a giudizio contabile davanti alla Corte dei conti e a giudizio civile di risarcimento dei danni davanti al giudice ordinario. Nell’ambito di quest’ultimo giudizio, veniva proposto regolamento preventivo di giurisdizione, che si concludeva con affermazione da parte delle Sezioni Unite (Cass. sez. un., n. 20297/2024) della giurisdizione del giudice ordinario. Giunto a definizione il giudizio contabile con una condanna del manager al risarcimento del danno erariale e rigetto dell’eccezione del difetto di giurisdizione, avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, incentrato sul difetto di giurisdizione del giudice contabile e sul conflitto con il principio del ne bis in idem. Nel merito, la Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, ribadendo quanto affermato da Cass. sez. un. n. 20297/2024 (che a sua volta aveva attinto da copiosa e consolidata giurisprudenza) ovvero la reciproca indipendenza tra la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, anche quando investono un medesimo fatto materiale: «l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. Un., 4 gennaio 2012, n. 11; Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2012, n. 27092; Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2009, n. 25495; di recente, Cass., Sez. Un., 6 aprile 2018, n. 8568; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2019, n. 33092), non potendo la giurisdizione della Corte dei Conti ritenersi sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l’amministrazione e i soggetti danneggianti (Cass., sez. un., 19 maggio 2016, n. 10323, pronunziata a proposito di fattispecie assimilabile alla presente)». L’azione civile e quella di responsabilità per danno erariale, dunque, «restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della Pubblica Amministrazione ed al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della parte attrice. La Corte rigetta anche i dubbi avanzati dal ricorrente in ordine ad una possibile violazione del ne bis in idem, ricordando come la giurisprudenza abbia già affermato tale potenziale conflitto appaia scongiurdato dalla regola affermata in giurisprudenza, «secondo cui della condanna emessa dal giudice che per primo pervenga all’affermazione di responsabilità debba tenere conto il giudice che si pronunci in seguito, potendo, ove la condanna sia già integralmente satisfattiva e reintegrativa del danno provocato, pervenire alla declaratoria di improponibilità del giudizio proseguito». |