Il rapporto di amicizia non determina l’impossibilità morale o materiale di procurarsi prova scritta

La Redazione
27 Agosto 2026

La Corte d’appello di Brescia esclude l’applicabilità dell’eccezione prevista dall’art. 2724, n. 2, c.c. alla regola del divieto di prova testimoniale nel caso di relazione amicale tra locatore e conduttore tra i quali sia invalsa la prassi di non richiedere ricevute dei pagamenti.

In tema di eccezioni al divieto della prova testimoniale, in particolare per impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, il rapporto amichevole tra locatore e conduttore non integra di per sé quella particolare relazione (come un vincolo di stretta parentela) che, secondo la giurisprudenza, può giustificare la mancata richiesta di una quietanza di pagamento.

Il conduttore, quale parte contrattualmente tenuta a un'obbligazione pecuniaria periodica, ha non solo il diritto, ma anche l'onere di diligenza di precostituirsi la prova dell'adempimento, richiedendo e conservando le relative ricevute.

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