Via libera alla liquidazione automatizzata dell’IVA in caso di omessa dichiarazione: pubblicate le regole attuative

La Redazione
28 Agosto 2026

Con il provvedimento del 28 agosto 2026 (Prot. n. 239129/2026), l’Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni attuative dell’art. 54-bis.1 del Decreto IVA, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, che consente la liquidazione automatizzata dell’IVA nei casi di omessa dichiarazione annuale.

L’art. 54-bis.1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), inserito dall’art. 1, comma 111, lett. a), della l. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), prevede che l’Agenzia delle entrate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, possa procedere alla liquidazione dell’imposta dovuta anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, al netto degli eventuali versamenti dell’imposta effettuati dal contribuente.

Il provvedimento, emanato ai sensi del comma 5 dell’art. 54-bis.1, approva le disposizioni di attuazione del medesimo articolo.

In particolare:

  • sono individuate le fonti informative da utilizzare per la liquidazione dell’imposta dovuta (fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dati delle liquidazioni periodiche, versamenti IVA);
  • sono stabilite le modalità per l’invio della comunicazione degli esiti della liquidazione (a mezzo PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC o al domicilio digitale speciale; altrimenti, tramite raccomandata A/R);
  • è previsto che la suddetta comunicazione, unitamente al prospetto analitico riportante gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici considerati ai fini della liquidazione, sia resa disponibile in formato elettronico nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale del contribuente;
  • è previsto che l’attività di assistenza ai contribuenti sia demandata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia competente per territorio, ovvero alla Direzione Regionale (per i “grandi contribuenti”), cui il contribuente, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell’imposta e fornire i chiarimenti necessari

Il provvedimento amplia così l’utilizzo delle basi dati digitali dell’Agenzia delle Entrate, rafforzando i controlli automatizzati sulle posizioni IVA omesse e delineando un nuovo percorso procedimentale che professionisti e contribuenti dovranno monitorare con particolare attenzione.

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