La detenzione domiciliare terapeutica tra obiettivi di recupero, criticità applicative e nodi strutturali

Fabio Fiorentin
31 Agosto 2026

La detenzione domiciliare terapeutica introdotta dalla legge 5 agosto 2026 n.140 rischia un'applicazione limitata a causa della carenza di fondi per finanziare i posti nelle comunità terapeutiche. Oltre a un'offerta residenziale esterna insufficiente, la nuova misura appare uno strumento di complessa applicazione per le molte lacune della disciplina e criticità analoghe a quelle già registrate con riguardo all'affidamento terapeutico. 

Genesi della riforma

La legge 5 agosto 2026, n. 140, recante "Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti" (in vigore dal 21 agosto 2026), costituisce l'ultimo intervento del legislatore volto a contrastare la massiccia presenza di soggetti affetti da dipendenze patologiche all'interno del circuito penitenziario ordinario. Il fenomeno della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza tra i detenuti, spesso aggravato da rilevanti comorbilità di natura psichiatrica (fc.d. “doppia diagnosi”), rappresenta da anni una delle emergenze più acute del sistema carcerario italiano, cronicamente deficitario di risorse e spazi specifici dedicati a questa importante fetta della popolazione ristretta.

L'impulso all'introduzione della nuova misura alternativa, denominata formalmente "detenzione domiciliare in casi particolari" (art. 94-ter d.p.r. 309/90), nasce dalla presa d'atto istituzionale circa i ‘insoddisfacente tasso di applicazione pratica del tradizionale affidamento in prova "terapeutico" disciplinato dall'art. 94, d.p.r. 309/1990. A fronte di una platea potenziale estremamente vasta di tossicodipendenti o alcoldipendenti ristretti (quasi un detenuto su quattro presenta attualmente una diagnosi di disturbo da uso di sostanze o alcol), lo strumento preesistente ha mostrato limiti operativi significativi, poiché solo poco più di un terzo delle domande trova effettivo accoglimento.

Tuttavia, la scelta di introdurre un nuovo istituto normativo suscita perplessità di ordine sistematico ed ermeneutico. Il legislatore, anziché rimuovere le cause strutturali che hanno storicamente frenato l'efficacia dell'affidamento terapeutico ha, infatti, optato per l'introduzione di una nuova figura di natura domiciliare senza intervenire sulle criticità di fondo – quali la cronica carenza di organico e il sovraccarico della magistratura di sorveglianza, la parziale o mancata presa in carico dei detenuti da parte dei Servizi per le dipendenze (Ser.d.) e la limitata ricettività delle comunità terapeutiche – che rischiano di riproporsi, in forma amplificata, anche nell'applicazione della nuova detenzione domiciliare.

L'impatto numerico e l'Incognita delle risorse finanziarie

Uno dei nodi più problematici della riforma risiede nella sproporzione tra la platea dei potenziali beneficiari e le risorse materiali ed economiche effettivamente stanziate. I dati ufficiali evidenziano che i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti presenti all'interno delle carceri italiane sono 19.755, cifra che rappresenta più di un terzo dell'intera popolazione penitenziaria. Secondo diverse analisi, peraltro, tale stima è calcolata per difetto, non catturando l'interezza del fenomeno sommerso (alcuni indicano addirittura nell’80% la percentuale dei detenuti affetti da varie forme di dipendenza patologica). A fronte di tale platea, l'offerta complessiva di posti letto nelle comunità terapeutiche italiane (nella quasi totalità gestite da enti privati accreditati) si attesta su 13.277 posti, i quali risultano già perlopiù stabilmente occupati dal circuito ordinario degli utenti esterni o da soggetti in misura alternativa.

A fronte di una tale situazione, l'art. 6 della nuova legge istituisce, presso lo stato di previsione del Ministero della Salute, un fondo specifico con una dotazione di euro 19.436.250 annui a decorrere dall'anno 2026. Il fondo assorbe e abroga i precedenti stanziamenti del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92. Ne deriva che, calcolando il costo medio della retta giornaliera pro capite per la permanenza in una struttura terapeutica residenziale, stimato in circa 100 euro al giorno, la copertura finanziaria della riforma consente il collocamento di appena 530 persone all'anno su scala nazionale. L'obiettivo programmatico annunciato dall'esecutivo, teso a determinare un effetto "svuotacarceri" mediante il trasferimento di migliaia di detenuti dal regime penitenziario alle comunità, si scontra, quindi, con la realtà dei numeri.

L'insufficienza dei finanziamenti prefigura il rischio di un "paradosso applicativo": Se, infatti, l'istituto dovesse riscontrare un effettivo successo applicativo si verrebbe a creare una lista d'attesa di soggetti formalmente ammessi al beneficio dai giudici ma materialmente impossibilitati a eseguirlo per l'assenza di posti disponibili o di fondi per la copertura delle rette. Su queste basi, anche l’obiettivo di contribuire al contenimento del sovraffollamento carcerario perseguito dalla nuova legge sembra difficilmente conseguibile e, peraltro, l'assimilazione delle comunità terapeutiche a meri "ammortizzatori" del sovraffollamento carcerario appare impropria, poiché ne snatura la funzione primaria di luoghi di cura e riabilitazione clinica.

Presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità

Il legislatore ha strutturato la "detenzione domiciliare in casi particolari" (art. 94-ter d.p.r. 309/90) secondo un criterio di residualità rispetto all'affidamento in casi particolari di cui all'art. 94. Il comma 1 della norma stabilisce, infatti, che l'istituto di nuovo conio trova applicazione solo "quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova di cui all'articolo 94". Tale collocazione sistematica fa sì che la detenzione domiciliare terapeutica si configuri come una misura destinata tendenzialmente a soggetti considerati dal giudice non ancora pronti o non abbastanza affidabili per il più ampio regime dell'affidamento, a causa di una prognosi criminale più severa o di una maggiore pericolosità sociale.

Limiti di pena

Sotto il profilo oggettivo, i limiti di pena previsti per l'accesso alla misura si differenziano rispetto all'ordinario affidamento terapeutico, secondo la griglia seguente:

a) reati ordinari: la misura è applicabile se la pena detentiva inflitta (anche se residua o congiunta a pena pecuniaria) non supera gli otto anni. Il limite è più elevato rispetto ai sei anni previsti dall'art. 94 d.p.r. 309/90, estendendo così la portata quantitativa della misura;

b) reati ostativi (art. 4-bis ord. penit.): se il titolo esecutivo comprende uno o più delitti inclusi nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il limite di pena massimo si contrae a quattro anni;

c) deroghe per rapina ed estorsione: Il legislatore ha introdotto una deroga esplicita per le fattispecie di rapina aggravata (art. 628, terzo comma, c.p.) e di estorsione aggravata (art. 629, secondo comma, c.p.). Sebbene tali reati rientrino nei meccanismi ostativi dell'art. 4-bis, per essi viene mantenuto il limite di pena più elevato di otto anni. La ratio di tale scelta risiede nel riconoscimento di queste condotte come reati "tipici" del tossicodipendente, commessi per procurarsi il denaro necessario all'acquisto delle sostanze.

Il divieto di scioglimento del cumulo

In linea con l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di affidamento terapeutico (da ultimo, Cass., sez. I, 11 ottobre 2024, n. 37523), il vaglio di ammissibilità relativo alla presenza di reati ostativi deve fare riferimento all'intero titolo esecutivo in esecuzione, precludendo al giudice la possibilità di procedere allo scioglimento del cumulo delle pene. La mera presenza di un delitto ostativo (fatte salve le sopra indicate eccezioni per rapina ed estorsione) comporta, in altri termini, l'abbassamento automatico del limite di pena a quattro anni.

Il requisito della "attualità" del disturbo e della "correlazione" con i reati commessi

Il legislatore introduce rigidi filtri documentali ed istruttori. A pena di inammissibilità dell'istanza è, infatti, richiesto l'accertamento dell'effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza dell’interessato. Tale requisito risponde all'esigenza di prevenire condotte strumentali da parte di imputati  o condannai per reati gravi che potrebbero tentare di accedere alla misura in assenza di una reale patologia da dipendenza.

Inoltre, la norma impone di comprovare la correlazione e il nesso eziologico tra lo stato di dipendenza e il reato commesso. Si tratta di un presupposto restrittivo, non richiesto per l'accesso all'affidamento terapeutico. Sebbene la valutazione del nesso causale tra patologia e condotta illecita spetti al giudice, l'accertamento clinico-anamnestico graverà sui Ser.d. Questa condizione rischia di limitare l'applicazione dell'istituto nelle ipotesi di cumuli di pene comprendenti reati eterogenei o non direttamente collegati all’approvvigionamento della sostanza.

Le modalità esecutive: le varianti tipologiche (regime residenziale e semiresidenziale)

L'art. 94-ter prevede che la detenzione domiciliare terapeutica possa articolarsi secondo due moduli esecutivi alternativi, i quali escludono in ogni caso la possibilità di eseguire la misura presso l'abitazione privata o il domicilio del condannato (è pertanto esclusa la possibilità di un programma terapeutico territoriale):

Modulo Esecutivo

Luogo di Esecuzione

Presupposti e Limiti di Pena

Residenziale

Strutture private accreditate (art. 117 d.p.r. 309/90) o strutture pubbliche del SSN specializzate per la cura e per la riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze.

Fino a 8 anni per reati comuni; fino a 4 anni per reati ostativi (8 anni per rapina/estorsione aggravate).

Semiresidenziale

Luogo idoneo esterno, diverso dalle strutture comunitarie propriamente residenziali.

Pena non superiore a 8 anni solo per reati comuni. Esclusione totale per i delitti di cui all'art. 4-bis ord. penit..

Nonostante la formale natura "domiciliare" dell'istituto, il corredo prescrittivo è affidato alla discrezionalità del giudice il quale – per rinvio interno al comma 8 della norma – gode delle medesime ampie facoltà di modulazione delle prescrizioni assicurate dall'art. 94 d.p.r. 309/90. È quindi verosimile ipotizzare che, sul  versante applicativo, al fine di consentire lo svolgimento efficace delle attività esterne connesse al programma (lavoro, formazione, colloqui clinici), il giudice disporrà deroghe alla permanenza continuativa dell'interessato all'interno della struttura, rendendo la misura flessibile e, di fatto, più simile all’affidamento terapeutico che alla detenzione domiciliare “classica”.

L'Istruttoria integrata e l'accertamento clinico della dipendenza

Il legislatore ha inteso strutturare un procedimento istruttorio approfondito per la verifica dei presupposti clinici e sociali. Ai sensi del comma 4 dell'art. 94-ter, le valutazioni relative all'attualità della dipendenza, all'idoneità del programma terapeutico e all'andamento dello stesso sono demandate alle competenti unità dei Ser.d., le quali operano in una composizione integrata. Dell’équipe farà, infatti, parte un componente designato dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) territorialmente competente e, laddove ritenuto opportuno, un ulteriore componente incaricato dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP).

Il profilo diagnostico

Sotto il profilo medico-legale, l'istruttoria dovrà misurarsi con i complessi confini clinici che separano l'assunzione saltuaria o ricreativa di sostanze dalla dipendenza patologica strutturata. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha oscillato elaborando linee di indirizzo in parte divergenti:

Un primo orientamento nega rilievo all'assunzione saltuaria, richiedendo un consumo abituale e continuativo che integri lo stato di tossicofilia (Cass., sez. I, 7 gennaio 2019, n. 317).

  • Un secondo indirizzo, valorizzando i criteri scientifici introdotti dal DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), supera la rigida distinzione formale tra uso abituale e dipendenza, riconducendo entrambe le fattispecie nella categoria unitaria del DUS ("disturbo da uso di sostanze"), graduato in base all'intensità clinica (lieve, moderata, grave) (Cass., sez. I, 7 aprile 2016, n. 14008);
  • Un terzo orientamento esclude che il mero consumo abituale, in assenza di alterazioni personologiche e fisiche tipiche della dipendenza, soddisfi i requisiti della norma (Cass., sez. I, n. 3805/2023).

Al fine di superare tali contrasti interpretativi e garantire un'applicazione uniforme sul territorio nazionale, l'art. 94-ter demanda la definizione dei criteri di accertamento a specifiche Linee Guida, la cui elaborazione sarà affidata a una Commissione centrale da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche contro la droga), la cui composizione e il cui funzionamento dovranno essere determinati tramite un DPCM, assunto di concerto con i Ministri della Giustizia e della Salute, previa consultazione della Conferenza Stato-Regioni. Fino alla formale adozione di queste Linee Guida, l'operatività pratica della nuova misura domiciliare rimarrà, dunque, congelata.

Il monitoraggio

 L'esecuzione della detenzione domiciliare terapeutica sarà sottoposta a un rigoroso sistema di monitoraggio periodico. Il comma 5 dell'art. 94-ter pone in capo al responsabile della struttura comunitaria (residenziale o semiresidenziale) l'obbligo di trasmettere al Ser.d. e all'UEPE una relazione semestrale sull'andamento del percorso riabilitativo e sulla risposta del condannato agli stimoli clinici.

La disposizione in analisi introduce un pesante elemento di frizione deontologica e operativa, imponendo al responsabile della struttura di "segnalare in ogni momento all'autorità giudiziaria le eventuali violazioni commesse dalla persona ad esso sottoposta". Questa previsione svela una delle contraddizioni di fondo della riforma, ponendo gli educatori e i terapeuti in una posizione di bivalenza funzionale. Da un lato, essi sono chiamati a edificare un'alleanza terapeutica fondata sulla fiducia, sulle esigenze e fragilità della persona accolta; dall'altro, vengono gravati da compiti di controllo e segnalazione che non appartengono alla mission di recupero socio-riabilitativo e che li vedranno operare come terminali della magistratura con modalità proprie di altri soggetti (UEPE e forze dell’ordine). Tale sovrapposizione rischia di compromettere l'efficacia del percorso riabilitativo, minando alla radice il rapporto di fiducia che dovrebbe essere posto alla base del successo terapeutico.

Per le infrazioni esterne o di natura squisitamente penale, scollegate dal regolamento interno della comunità, l'onere della vigilanza e della tempestiva informativa al magistrato ricadrà sulle forze di polizia, sui funzionari dell'UEPE e sugli operatori del Ser.d. nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali.

Patologia della misura: cause e procedura di revoca

L'art. 94-ter, al comma 6, tipizza i casi che determinano l'interruzione della misura alternativa, introducendo una disciplina connotata da particolare rigore.

La prima ipotesi di revoca attiene alla mancata positiva conclusione del programma terapeutico, fattispecie che ricomprende anche l'ipotesi di formale ed espressa rinuncia da parte dell’interessato. Non vi è, tuttavia, alcun automatismo, poiché a tale negativo esito si perviene salvo che dalla relazione finale dell'UEPE emerga in modo inequivocabile che l'esito negativo del percorso non sia accompagnato da violazioni delle prescrizioni comportamentali. In questo caso, cioè quando si è di fronte ad un mero “fallimento terapeutico" ovvero a un'incompatibilità relazionale all'interno della struttura comunitaria, scevri da irregolarità comportamentali, su istanza dell'interessato e con provvedimento motivato, il giudice può autorizzare il trasferimento dell'esecuzione presso altra struttura comunitaria idonea, per non più di due volte nel corso dell'intera esecuzione, previo parere favorevole del Ser.d. e sulla base di non meglio precisati "criteri oggettivi".

La distinzione tra ricaduta clinica e devianza

L'esperienza applicativa maturata in materia di affidamento terapeutico dimostra la difficoltà di tracciare un netto discrimine tra la violazione colpevole delle prescrizioni (meritevole di revoca) e il mero incidente terapeutico (superabile con un trasferimento ad altra struttura comunitaria). Molto spesso, la trasgressione di un limite orario o di una regola comunitaria costituisce la diretta conseguenza di una ricaduta clinica nell'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Punire con la revoca della misura e il ritorno in carcere un comportamento che è espressione immediata della fragilità patologica del soggetto appare in contraddizione con la dichiarata finalità curativa dell'istituto, assimilando la ricaduta medica a una manifestazione di antisocialità e pericolosità soggettiva.

Violazioni comportamentali ed evasione

La seconda causa di revoca si fonda sul richiamo espresso ai commi 6 e 9 dell'art. 47-ter della legge n. 354 del 1975. La misura viene revocata qualora il soggetto ponga in essere comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni che risultino incompatibili con la prosecuzione del regime domiciliare, ovvero nel caso in cui venga accertato il delitto di evasione (art. 385 c.p.), fatta salva l'ipotesi in cui il fatto sia valutato dal giudice come di lieve entità.

I termini procedurali e il problema del meccanismo cautelare

Il testo normativo stabilisce che l'autorità giudiziaria provvede alla revoca "con immediatezza e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla segnalazione delle violazioni". Questa scansione temporale fissa un termine acceleratorio che appare incompatibile con le garanzie ordinarie del procedimento di sorveglianza, disciplinato dagli artt. 666 e 678 c.p.p., i quali impongono il rispetto di un termine di almeno dieci giorni liberi tra la notifica dell'avviso di udienza e la celebrazione dell'assise collegiale.

Inoltre, la nuova disciplina omette qualsiasi riferimento all'istituto della sospensione provvisoria e cautelare della misura ad opera del Magistrato di sorveglianza, meccanismo previsto dall'art. 51-ter ord. penit. L'assenza di un richiamo espresso a tale procedura “cautelare” suscita il dubbio se tale subprocedimento sia applicabile alla detenzione domiciliare terapeutica. Qualora si neghi l'estensione dell'art. 51-ter ord. penit., qualificandola come un'analogia in malam partem, si priva il magistrato dello strumento d'urgenza in alcuni casi fondamentale, come nel caso in cui l’interessato ponga in essere condotte gravi all'interno della comunità (introduzione di droghe, spaccio, percosse o agìti aggressivi nei confronti del personale), nei quali un intervento immediato di sospensione della misura evita che la comunità si trovi costretta a ospitare il soggetto per tutto il tempo necessario alla convocazione del tribunale collegiale, compromettendo la sicurezza e la serenità terapeutica degli altri ospiti. Per contro, l’ipotesi interpretativa favorevole all’applicabilità dell'art. 51-ter ord. penit., potrebbe trovare favorevole appiglio interpretativo nel comma 8 dell'art. 94-ter, il quale rinvia alle disposizioni dell'art. 94 d.p.r. 309/90 (il quale, a sua volta, richiama la disciplina della legge n.354/75), legittimando l'intervento cautelare monocratico in linea con quanto già avviene per l'affidamento terapeutico.

Gli effetti della revoca e divieto di nuove misure

L'aspetto più rigoroso della nuova disciplina è racchiuso nell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 94-ter, ai sensi del quale, nell'ipotesi di revoca disposta per evasione o per violazione colpevole delle prescrizioni, "la pena residua non può essere sostituita con altra misura".

Si tratta di una preclusione assoluta ed automatica che si pone in contrasto con i principi sanciti dalla Carta costituzionale, anzitutto sotto il profilo di cui all’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza e proporzionalità) considerando che l'ordinamento penitenziario prevede un meccanismo flessibile per la gestione delle revoche delle misure ordinarie, disciplinato dall'art. 58-quater ord. penit. (come da ultimo rimodellato dalla fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 23 luglio 2026)., così che prevedere un divieto assoluto e immodificabile di accesso a qualsiasi altro beneficio, specifico per la detenzione domiciliare terapeutica, configura una disparità di trattamento irragionevole con le altre misure alternative (anche a finalità terapeutica) e contrasta con il principio di proporzionalità, tenuto conto che non prevede una graduazione delle conseguenze sanzionatorie in rapporto alla gravità delle condotte.

La disposizione di nuovo conio appare, inoltre, contrastante con il principio sancito dall’art. 27, terzo comma, Cost. (finalità rieducativa della pena), poiché l'automatismo preclude al giudice qualsiasi valutazione concreta e individualizzata sul percorso di risocializzazione del condannato nel corso del tempo. Un soggetto che si veda revocare la misura nelle fasi iniziali di un cumulo di pena molto lungo (ad esempio a fronte di otto anni di condanna) sarebbe condannato a espiare l'intera pena residua in ambiente carcerario, senza alcuna possibilità di accedere a percorsi alternativi futuri, inclusi i tradizionali programmi ex art. 94 d.p.r. 309/90.

Al netto dei rilevati profili di incostituzionalità, una tale rigidità applicativa rischia di esercitare un forte effetto disincentivante, spingendo i difensori e gli imputati a evitare la misura domiciliare terapeutica per il timore di incorrere in una revoca che potrebbe configurarsi come “tombale” rispetto a ulteriori prospettive di benefici extramurari.

Per completezza, si rammenta che un orientamento giurisprudenziale pacifico, formatosi in materia di affidamento terapeutico (Cass., Sez. I, 7 giugno 2023, n. 24425), consente di escludere la nuova detenzione domiciliare terapeutica dallo spettro di operatività dei divieti ordinari di cui all'art. 58-quater ord. penit.. Trattandosi di una misura speciale a spiccata vocazione terapeutica e clinica, la revoca di una precedente misura alternativa ordinaria non preclude la concessione della detenzione ex art. 94-ter, così come la revoca di quest'ultima non attiva il blocco triennale automatico previsto dall'ordinamento penitenziario per le istanze ordinarie.

Le vicende modificative: le misure alternative "estese"

L'art. 94-ter, al comma 7, disciplina le ipotesi di esito positivo del percorso riabilitativo antecedente al termine naturale della pena. Qualora il programma terapeutico si sia concluso con successo, al fine di favorire il definitivo reinserimento sociale del condannato, il Magistrato di sorveglianza monocratico può disporre, previa rideterminazione delle prescrizioni comportamentali, la trasformazione della detenzione terapeutica in affidamento in prova al servizio sociale ordinario o in detenzione domiciliare ordinaria.

La norma introduce una vistosa deroga asistematica all'interno del riparto di competenze della giurisdizione di sorveglianza. Ai sensi della disciplina di nuovo conio, infatti, il magistrato monocratico ha, infatti, la facoltà di concedere le misure ordinarie "estese" anche quando la pena residua (anche se derivante da cumulo ex art. 663 c.p.p.) superi i limiti edittali massimi previsti dagli artt. 47 e 47-ter ord. penit. (quattro anni), purché non vengano superati i tetti massimi dell'art. 94-ter aumentati della metà o di un quarto. Ne deriva che il giudice di sorveglianza monocratico può applicare un affidamento in prova ordinario o una detenzione domiciliare a soggetti con pene residue fino a dodici anni (o cinque anni in caso di reati ostativi), laddove la concessione ordinaria di tali misure per pene nettamente inferiori resta riservata alla competenza del tribunale di sorveglianza collegiale.

Il procedimento e la revoca per “nuova dipendenza”

Il Magistrato di sorveglianza decide de plano, con decreto motivato nei cui confronti non è prevista alcuna forma di impugnazione (se non, in via interpretativa, il solo ricorso in Cassazione trattandosi di provvedimento in materia di libertà personae).  Questa procedura appare carente sotto il profilo delle garanzie del contraddittorio e priva del prezioso apporto specialistico offerto dai componenti "laici" (psicologi, assistenti sociali) che operano in seno al collegio.

La norma impone, inoltre, l'esecuzione di verifiche periodiche volte ad accertare l'eventuale utilizzo di stupefacenti o alcol. Qualora venga accertato il "sopravvenire di una nuova condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza", il giudice dispone la revoca della misura ordinaria estesa. La legge non precisa se la competenza sulla revoca in esame spetti al magistrato monocratico o al Tribunale di sorveglianza ma – soprattutto – indica quale causa di revoca della misura “estesa” una  "nuova condizione di dipendenza" che appare concetto vago, non essendo chiaro se una ricaduta episodica o comunque un consumo che non sia qualificabile come DUS sia sufficiente a determinare il rientro in carcere ovvero se – come appare ragionevole ritenere - sia necessario un accertamento clinico formale da parte del Ser.d. Sotto tale profilo, peraltro, deve rammentarsi che, secondo la più recente letteratura, il DUS si caratterizza per la natura cornica e recidivante, del che appare incongruo dal punto di vista scientifico correlare un’ipotesi sanzionatoria ad una evenienza (quale la recidivanza nell’uso) che appartiene alla fisiologica evoluzione del disturbo. 

L'applicazione anticipata della misura nel corso del procedimento penale

La legge n. 140/2026, con il nuovo art. 94-quater del d.p.r. 309/90, delinea un meccanismo di definizione anticipata del processo con finalità di recupero, configurando una vera e propria forma di "patteggiamento sulla misura alternativa" direttamente in sede di cognizione.

Presupposti e contenuto del “patteggiamento terapeutico”

Chiarito dunque che il legislatore non ha introdotto una nuova ipotesi di “patteggiamento” in senso tecnico, poiché è esclusa qualunque forma di premialità sulla pena, l'imputato tossicodipendente o alcoldipendente che intenda intraprendere o proseguire un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale può richiedere l'applicazione della misura domiciliare direttamente al giudice del procedimento. I limiti di pena ricalcano quelli della fase esecutiva: la sanzione detentiva finale non deve superare gli otto anni per i reati comuni o i quattro anni per i delitti ostativi di cui all'art. 4-bis ord. penit. (con l'esclusione delle rapine e delle estorsioni aggravate che mantengono il limite degli otto anni).

L'accesso diretto alla detenzione domiciliare terapeutica è escluso:

  • per i delitti di competenza distrettuale indicati dall'art. 444, comma 1-bis, c.p.p..
  • nei confronti di soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

nei confronti dei recidivi “qualificati” ai sensi dell'art. 99, quarto comma, c.p., qualora la pena concordata superi i due anni.

L'istanza deve contenere la formale dichiarazione di volontà del soggetto in ordine allo svolgimento del programma. Se ravvisa l'ammissibilità originaria della richiesta, il giudice concede alla difesa un termine di sessanta giorni per l'acquisizione e la produzione della documentazione clinica e del programma terapeutico redatto dal Ser.d.. Durante questo lasso di tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare rimangono sospesi.

Superato il filtro di ammissibilità, se sussistono le condizioni di legge il giudice della cognizione applica la pena concordata, ne autorizza l'esecuzione con le modalità indicate nel programma terapeutico (che viene allegato alla sentenza) e, qualora l'imputato si trovi sottoposto a custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, dispone l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con le modalità esecutive speciali dell'art. 94-ter, anche in deroga all'art. 89 d.p.r. 309/90.

Stante il richiamo testuale della nuova disciplina alla disciplina del rito speciale del c.d. “patteggiamento” e il riferimento alla necessità del consenso del P.M. per l’accesso diretto dell’imputato alla misura domiciliare terapeutica, la nuova disciplina non appare compatibile con il giudizio abbreviato.

La fase esecutiva: il ruolo del P.M. e del Magistrato di sorveglianza

Divenuta irrevocabile la sentenza, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e il contestuale decreto di sospensione, trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza. Quest'ultimo, entro quarantacinque giorni, pronuncia ordinanza con cui dispone l’esecuzione della misura, conservando il potere di modificare le prescrizioni o di revocare l'autorizzazione qualora siano sopraggiunte ragioni ostative ostacolanti il percorso (come la commissione di un nuovo reato o la modifica del cumulo di pene che renda incapiente la misura). Contro l'ordinanza del magistrato, la difesa e il P.M. possono proporre opposizione al Tribunale di Sorveglianza entro dieci giorni.

Il meccanismo di “patteggiamento sulla misura” disciplinato dall'art. 94-quater rischia di riscontrare uno scarso interesse pratico da parte degli imputati. Sotto il profilo della strategia difensiva, infatti, può apparire più conveniente attivare i riti alternativi tradizionali per ottenere la massima premialità sulla pena in sede di merito, per poi richiedere le misure alternative classiche (affidamento terapeutico o sospensione della pena exart. 90 d.p.r. 309/90) nella fase esecutiva. I percorsi tradizionali offrono, infatti, condizioni esecutive di maggior favore (comprese le soluzioni terapeutiche territoriali) e consentono, ai sensi dell'art. 94, comma 4, d.p.r. 309/90, di computare il tempo trascorso in programma prima dell'ordine di carcerazione ai fini della decorrenza della pena, opzione non contemplata dalla nuova legge.

Le modifiche all’ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.) e l'effetto "porte girevoli"

L'art. 3 della legge n. 140/2026 introduce modifiche all'art. 656, comma 5, c.p.p., inserendo il riferimento testuale ai limiti della nuova detenzione domiciliare terapeutica ai fini della sospensione obbligatoria dell'ordine di carcerazione ad opera del pubblico ministero. La norma prevede che il P.M., qualora l'interessato abbia depositato istanza corredata dal programma ex art. 94-ter, sospenda l'esecuzione e trasmetta gli atti al Magistrato di sorveglianza, che decide nel termine di quarantacinque giorni.

Permane, tuttavia, una grave incongruenza sistematica: il legislatore non ha modificato il divieto di sospensione stabilito dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. per i delitti indicati nell'art. 4-bis ord. penit.. Si determina così un disallineamento operativo: un condannato per un reato ostativo che rientri nei limiti quantitativi della detenzione terapeutica (pene inferiori a quattro anni, o otto anni per rapina/estorsione) non potrà beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del P.M. Il soggetto sarà, quindi, costretto a fare un ingresso in carcere per il tempo necessario alla magistratura di sorveglianza per assumere la decisione (c.d. “effetto porte girevoli”).

L’indicata criticità potrebbe essere superata nella prassi applicativa sollevando questione di legittimità costituzionale o mediante un'interpretazione orientata ai principi della fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2018, la quale ha sancito la necessità di una tendenziale corrispondenza tra i meccanismi di sospensione dell'ordine di carcerazione e l'ammissibilità formale delle misure alternative, per evitare l'inutile transito in carcere di soggetti già inseriti in percorsi di cura.

Il regime transitorio

Le disposizioni relative alla definizione anticipata del processo ex art. 94-quater trovano immediata applicazione nei procedimenti pendenti alla data del 21 agosto 2026, a condizione che non sia già stata pronunciata una sentenza di primo grado. Per i processi in corso di dibattimento in cui sia decorso il termine ordinario per la richiesta di patteggiamento, l'imputato può richiedere la sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantasette giorni al fine di valutare la formulazione dell'istanza, offrendo elementi di prova originari sulla propria condizione di dipendenza; durante la sospensione, i termini di prescrizione e di custodia cautelare rimangono congelati.

In conclusione: verso una "privatizzazione" dell'esecuzione penale?

L'analisi disciplina introdotta dalla legge 5 agosto 2026, n. 140 evidenzia come la "detenzione domiciliare terapeutica" si situi in un delicato equilibrio tra istanze securitarie di controllo speciale e finalità cliniche di recupero della persona affetta da DUS. La marcata connotazione custodialistica impressa dal legislatore alla nuova misura domiciliare terapeutica rischia purtroppo di favorire la possibile deriva verso una "privatizzazione" dell'esecuzione penale custodiale. L'introduzione di una misura formale di natura domiciliare e restrittiva, gestita all'interno di strutture terapeutiche private ma vincolata a rigidi meccanismi di segnalazione alla magistratura di coloro che vi sono sottoposti da parte dei responsabili delle strutture comunitarie rischia, infatti, di traslare le dinamiche tipiche dell'istituzione totale carceraria all'esterno, trasformando le comunità in succursali del sistema penitenziario.

Sotto il profilo operativo, inoltre, le numerose lacune della disciplina pongono una pesante ipoteca sulla fluidità applicativa della nuova misura, che appare di problematica gestione sotto numerosi aspetti, sia sostanziali che procedurali. 

Va, infine, rimarcato che la logica del controllo e l'automatismo delle preclusioni in caso di revoca contrastano con i moderni modelli di riabilitazione clinica, che si fondano principalmente sulla responsabilizzazione dei soggetti, sulla concezione del DUS come patologia a carattere recidivante (dunque, con gestione della ricaduta quale momento fisiologico del percorso terapeutico) e sull’obiettivo della graduale risocializzazione degli interessati.

Al netto di tali criticità e delle dichiarazioni d'intenti della politica, la carenza strutturale di posti nelle strutture e l'insufficienza dei fondi stanziati consegnano la legge n. 140/2026 a un destino di marginalità applicativa, relegando l'istituto a uno strumento residuale destinato a una ristretta cerchia di utenti.

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