Il compenso dell’amministratore di s.r.l. tra diritto all’emolumento e prova dell’attività gestoria
31 Agosto 2026
Massima In tema di società di capitali, il compenso degli amministratori può essere previsto nello statuto ovvero essere determinato dall'organo societario competente al momento della loro nomina; in mancanza, può essere oggetto di domanda di accertamento in sede giudiziale, fondata sull'allegazione della prestazione professionale svolta. Il caso La controversia trae origine dalla domanda proposta dall’amministratrice di una società a responsabilità limitata nei confronti della società medesima per ottenere il pagamento dei compensi asseritamente maturati nello svolgimento dell’incarico nel periodo compreso tra il 1998 e il 2007. La vicenda processuale aveva già formato oggetto di un precedente giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione n. 3657/2020, la quale aveva cassato con rinvio la decisione della Corte d’appello che aveva ritenuto configurabile una rinuncia tacita al compenso da parte dell’amministratrice, desumendola dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento. In quell’occasione la Suprema Corte aveva affermato il principio secondo cui la rinuncia al compenso dell’amministratore non può essere desunta dal mero silenzio del titolare del diritto, ma richiede la presenza di comportamenti concludenti idonei a manifestare in modo inequivoco una volontà abdicativa. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Perugia ha nuovamente rigettato la domanda, osservando che, pur essendo pacifica la formale investitura della ricorrente quale amministratrice della società, mancava qualsiasi allegazione e prova circa l’effettivo svolgimento di attività gestorie. La stessa attrice aveva infatti più volte sostenuto che la gestione della società fosse stata integralmente demandata agli altri amministratori. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, deducendosi, tra l’altro, che il giudice del rinvio avrebbe violato il principio di diritto enunciato nella precedente sentenza rescindente e che il diritto al compenso dovesse considerarsi ormai definitivamente accertato. Con l’ordinanza in commento la Corte di cassazione rigetta il ricorso, affermando che, in assenza di una preventiva determinazione statutaria o assembleare del compenso, incombe sull’amministratore che agisce in giudizio l’onere di allegare e dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività gestoria, non essendo sufficiente la mera prova della nomina alla carica. Le questioni L’ordinanza affronta due questioni di particolare interesse. La prima concerne la possibilità per l’amministratore di una società di capitali di ottenere giudizialmente la liquidazione del compenso qualora questo non sia stato previamente determinato né dallo statuto né dall’assemblea. La seconda riguarda l’individuazione del fatto costitutivo della relativa pretesa creditoria e, precisamente, se il diritto al compenso possa ritenersi conseguenza automatica della nomina alla carica ovvero richieda la dimostrazione dell’effettivo svolgimento dell’attività gestoria. Le soluzioni giuridiche Sulla prima questione. Il diritto al compenso dell’amministratore costituisce uno dei profili più dibattuti del diritto societario, in quanto si colloca tra la disciplina dell’organizzazione societaria e quella del rapporto obbligatorio intercorrente tra amministratore e società. Per quanto concerne le società per azioni, l’art. 2389 c.c. individua nell’assemblea dei soci, salvo diversa previsione statutaria, l’organo competente alla determinazione del compenso degli amministratori. Sebbene il legislatore non abbia dettato un’analoga disposizione per la società a responsabilità limitata, è ormai opinione consolidata che il medesimo principio trovi applicazione anche con riferimento a tale modello societario, in ragione dell’identità della funzione economica del compenso e della sostanziale omogeneità della disciplina dell’organo amministrativo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come la determinazione del compenso costituisca materia sottratta alla disponibilità dell’organo gestorio e riservata all’autonomia statutaria ovvero alla volontà dei soci. Particolare rilievo assume la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 21933 del 2008, che ha riconosciuto carattere imperativo alla disciplina dell’art. 2389 c.c., escludendo la possibilità che gli amministratori possano autonomamente attribuirsi il compenso in assenza della prescritta deliberazione assembleare. Tale principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la possibilità di eludere la disciplina imperativa in materia di compensi attraverso il ricorso a schemi contrattuali formalmente diversi. In particolare, Cass. civ. n. 20613/2024 ha affermato che la disciplina dettata dagli artt. 2389, comma 1, e 2364, comma 1, n. 3, c.c. è posta anche nell’interesse generale al corretto funzionamento della società e non può essere aggirata mediante la stipulazione di contratti di consulenza o di prestazione d’opera intellettuale aventi, nella sostanza, funzione remunerativa dell’attività amministrativa, in assenza delle prescritte formalità societarie. L’assenza di una preventiva determinazione dell’emolumento non implica, tuttavia, che l’incarico debba necessariamente considerarsi gratuito. Già in precedenza la giurisprudenza aveva infatti escluso che la mancata adozione della deliberazione assembleare comportasse, di per sé, l’inesistenza del diritto al compenso, ritenendo piuttosto che, in tale ipotesi, l’amministratore potesse rivolgersi all’autorità giudiziaria affinché fosse quest’ultima a determinarne l’ammontare (Cass. civ., 20 ottobre 2021, n. 29252; Cass. civ. n. 28911/2018), facendo applicazione dei principi generali in materia di mandato oneroso di cui all’art. 1709 c.c. La stessa ordinanza in commento si inserisce in questo orientamento, ribadendo che il difetto di una deliberazione societaria non preclude il riconoscimento dell’emolumento, purché l’amministratore dimostri i presupposti della propria pretesa. La soluzione appare condivisibile. In merito alla seconda questione. Il profilo di maggiore interesse affrontato dall’ordinanza riguarda l’individuazione del fatto costitutivo della domanda proposta dall’amministratore che agisca per ottenere il pagamento del compenso in assenza di una preventiva determinazione dell’emolumento da parte della società. L’ordinanza in commento precisa, sul punto, che la domanda presuppone la prova dell’attività concretamente svolta. In assenza di una preventiva determinazione dell’emolumento, infatti, l’amministratore non può limitarsi a dimostrare la propria nomina, ma deve allegare e provare lo svolgimento delle funzioni gestorie, quale fatto costitutivo della pretesa creditoria. La soluzione appare coerente con il principio generale di cui all’art. 2697 c.c., poiché l’amministratore che agisce per ottenere la liquidazione giudiziale del compenso non invoca l’adempimento di un’obbligazione già determinata, ma chiede al giudice di accertare l’esistenza del diritto e di procedere alla quantificazione dell’emolumento. Ne consegue che la liquidazione equitativa può riguardare esclusivamente il quantum della prestazione e non può supplire alla totale assenza di prova circa l’attività svolta. Sul punto, la giurisprudenza ha già affermato che il diritto al compenso, pur sorgendo dalla titolarità dell’incarico, deve essere parametrato alla qualità e quantità dell’attività concretamente prestata, potendo il giudice procedere alla determinazione giudiziale dell’emolumento solo dopo l’allegazione e la prova dei relativi presupposti (Cass. civ. n. 28911/2018) La pronuncia merita, tuttavia, una precisazione. Se è condivisibile escludere che la sola nomina ad amministratore costituisca titolo sufficiente per ottenere automaticamente un compenso, non sembra corretto identificare l’attività amministrativa esclusivamente con il compimento di singoli atti gestori. L’incarico di amministratore comprende infatti anche attività di indirizzo, vigilanza e partecipazione alle decisioni societarie, che dovranno essere valutate secondo le concrete modalità di esercizio della funzione. Nel caso concreto, tuttavia, la conclusione della Corte appare condivisibile, poiché la ricorrente non aveva semplicemente omesso di provare l’attività svolta, ma aveva dedotto che la gestione della società fosse stata affidata integralmente agli altri amministratori. In tale situazione, correttamente la Cassazione ha escluso la possibilità di procedere alla liquidazione del compenso in assenza di qualsiasi elemento idoneo a dimostrare l’effettivo esercizio della funzione amministrativa. Conclusioni La pronuncia in commento chiarisce che l’assenza di una preventiva determinazione del compenso dell’amministratore non comporta la gratuità dell’incarico, potendo l’emolumento essere determinato giudizialmente sulla base dei principi generali in materia di mandato oneroso. Tuttavia, in mancanza di una deliberazione societaria che abbia già individuato il compenso, l’amministratore deve dimostrare lo svolgimento dell’attività gestoria quale presupposto della propria pretesa. La mera titolarità formale della carica, infatti, non costituisce titolo sufficiente per ottenere automaticamente una remunerazione. La soluzione appare condivisibile, poiché consente di contemperare il principio di onerosità dell’incarico amministrativo con l’esigenza che il compenso sia comunque collegato a un’attività effettivamente svolta nell’interesse della società. |