Rito camerale d’appello in materia di divorzio e produzione documentale

La Redazione
31 Agosto 2026

È stata rimessa alla discussione in pubblica udienza una questione attinente alla definizione del regime delle preclusioni probatorie nel rito camerale d’appello in materia di divorzio e alla corretta interpretazione dell’orientamento che ammette la produzione di documenti nuovi o sopravvenuti.

Con ordinanza interlocutoria del 26 agosto 2026, n. 24786, la prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso la causa alla pubblica udienza per la discussione della seguente questione, ritenuta di rilievo nomofilattico:

«Se, nel rito camerale d’appello in materia di divorzio, l’orientamento che ammette la produzione di documenti nuovi o sopravvenuti debba essere interpretato come comprensivo anche dei documenti preesistenti e fondativi del diritto azionato, ovvero se la producibilità debba ritenersi limitata ai soli documenti nuovi o sopravvenuti, con conseguente inammissibilità delle produzioni tardive relative ai fatti costitutivi del diritto».

Viene valutata, cioè, la portata dell’orientamento giurisprudenziale (Cass., sez. I, ordinanza n. 27234/2020; Cass., sez. I, ordinanza n. 29908/2024) che consente l’acquisizione di mezzi di prova nuovi o sopravvenuti nel rito camerale d’appello in materia di divorzio: l’elasticità del rito camerale consente la produzione in appello di documenti preesistenti relativi ai fatti costitutivi del diritto, o la producibilità deve ritenersi limitata ai soli documenti nuovi o sopravvenuti?

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