L’art. 473-bis.22, c. 1, secondo inciso, c.p.c. e il dies a quo del contributo economico. In claris non fit interpretatio: sogno (o brocardo?) di una notte di mezza estate

01 Settembre 2026

Quando il giudice può far decorrere il contributo economico dalla data della domanda e quando, invece, la decorrenza resta ancorata al provvedimento stesso? Il nuovo art. 473-bis.22 c.p.c., letto alla luce della Riforma Cartabia e del primato del dato letterale, sembra segnare un deciso superamento dell’automatica retroattività elaborata dalla giurisprudenza pre-riforma, restituendo centralità alla discrezionalità giudiziale sulla decorrenza dell’obbligo di mantenimento.

Il quadro normativo pre e post Riforma Cartabia

L’art. 473-bis.22 c.p.c., introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, disciplina i provvedimenti temporanei e urgenti assunti in sede di separazione giudiziale che, prima della riforma, erano disciplinati dall’art. 708 c.p.c., conseguentemente abrogato dall’art. 3, comma 49, del decreto legislativo in questione. L’articolo 708, rubricato “Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente, così disponeva al comma 3: «Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi (…)».

L’articolo si chiudeva col comma 4 dal seguente tenore: «Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del provvedimento».

Strettamente correlato è – o era? – l’art. 189 disp. att. c.p.c., rubricato “Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi che recita:

«L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all’articolo 708 del Codice costituisce titolo esecutivo.

Essa conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale».

Se lo si mette a confronto con l’art. 473-bis.22 c.p.c., se ne scorge la quasi perfetta sovrapponibilità, atteso che quest’ultimo dispone al comma 2: «L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale (novità rispetto alla piattaforma normativa previgente ), e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento».

Sennonché, con riferimento a tale ultimo inciso si vuol prestare preliminare attenzione.

E lo si fa mossi da una recente riflessione: «Si premette che i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.hanno natura tipicamente interinale, vengono emessi nel contraddittorio tra le parti e possono essere sia revocati o modificati in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori (art. 473-bis.23 c.p.c.) sia essere reclamati innanzi alla Corte di Appello (art. 473-bis.24 c.p.c.) per ottenere una nuova valutazione degli stessi fatti già sottoposti all’esame del Giudice di primo grado (…).

Il comma 3 dell’art. 473-bis.24 c.p.c. prevede infatti che “eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al Giudice di merito” mentre l’art. 473-bis.23 c.p.c. chiarisce che è il Collegio o il Giudice delegato a poter modificare i provvedimenti temporanei e urgenti in caso di fatti nuovi sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori (…)».

Orbene, si condivide il pensiero dell’autrice nella misura in cui qualifica forma, sostanza e quindi peso processuale specifico della istanza di modifica/revoca e del reclamo.

Anzi, volendo azzardare un certo parallelismo con il binario cautelare del rito penale, si potrebbe dire che:

L’art. 473-bis.23 c.p.c.: all’art. 299 c.p.p. * = l’art. 473-bis.24 c.p.c. : all’art. 310 c.p.p.

* La disposizione dell’art. 299 c.p.p., rilevante in parte qua, è la seguente:

1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall’articolo 274.

2. Salvo quanto previsto dall’art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un’altra meno grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose.

(…).

Si è concordi anche per e nel prosieguo, laddove così esternato: «ritengo che i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice delegato non abbiano alcun effetto vincolante nei confronti del Tribunale Collegiale che dovrà assumere la decisione finale. Il mancato reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. e l’assenza di ulteriore istruttoria non vincolano formalmente il Giudice alla conferma dei provvedimenti ex art. 473-bis.23 c.p.c. conservando il Tribunale sempre piena libertà di discostarsene, purché motivi in modo puntuale le ragioni, in fatto e in diritto, che impongono una diversa regolamentazione delle questioni controverse.

Ad esempio, nulla esclude che una valutazione più rigorosa effettuata dal Tribunale dello stesso materiale probatorio sulla base del quale erano stati assunti i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. conducano il Collegio a una decisione diversa».

A questo punto, il lettore si chiederà se un tale focus lo deconcentri dal quesito sotteso al titolo del contributo.

In fondo però e, a ben pensarci, è un esame basico del dato letterale e dei suoi riflessi giuridici quel che è stato compiuto.

Del pari basico è l’esame che ci si appresta a compiere adesso riguardo al dies a quo dell’economico contributo. Si tratta proprio dell’art. 473-bis.22 comma 1, c.p.c., secondo inciso.

Lo si riporti e se ne assapori il nitore linguistico anche qui:

Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. (…).

A fronte di tale chiarezza, ci si domanda se e quale problema interpretativo possa nascere.

Per chi non è avvezza alla materia ma è curiosa come Alice e sa ascoltare come Momo, compulsare i database giuridici sembra cosa buona e giusta. Anzi, doverosa, perché il buon diritto pratica e gusta.

Il panorama giurisprudenziale

Cercando riparo dalla calura esegetica, la bimbetta si ritrovava nel bel mezzo di una selva oscura, quando – a un tratto – la diritta via sembrava capita. Proprio lì, all’ombra delle palme, scorgeva l’epigrafe dalla sabbia scolpita: «Se, tra i provvedimenti assunti con l’ordinanza provvisoria, il Giudice ponga a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico, dovrà altresì determinare la data di decorrenza di questo che sarà, di regola, dalla data della statuizione salva la facoltà di retrodatazione alla data della domanda (ciò nella dichiarata ottica di prevenire quel considerevole contenzioso che si innescava dall’incertezza circa l’insorgenza temporale degli obblighi contributivi discendenti dall’adozione dei provvedimenti presidenziali nonché per garantire che, anche nel tempo trascorso tra il deposito del ricorso e la celebrazione della prima udienza - anche se oggi particolarmente contenuto - gli oneri di mantenimento siano comunque assolti)» (R. Beghelli, Art. 473-bis.22 c.p.c. – Provvedimenti del giudice, Codice di procedura civile commentato a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella con la collaborazione di M.C. Giorgetti, G. Finocchiaro, A. Scala, V. ).

Tuffandosi nel mare della giurisprudenza pre Cartabia, la bimbetta galleggiava tra le onde sospinte da un’unica e limpida corrente, salvo qua e là trovar dei rametti: letti d’un fiato, le sembravan tutti arresti corretti.

È solo che adesso, sulla scia tracciata dall’art. 473-bis.22 c.p.c., la corrente le pare (dover) esser contraria, la peculiarità delle singole e specifiche situazioni potendo trovare altrettanto diversificate decisioni.

Sarà perché il tempo, talvolta rosicchiato dai “Signori grigi”, ha scansione e contenuti ben definiti. Anzi, una scansione sui contenuti ben parametrata, perché sulla vita (e condotta) del singolo ricorrente così come del singolo resistente ragionevolmente calibrata.

Hurry up!

Si voghi dal passato al presente, seguendo il tracciato del “diritto vivente”.

Così, colei che riflette e scrive in questa sede cocente ne seguirà il mo(ni)to – si spera – attentamente.

Per Cass. civ., 9 agosto 1985, n. 4411, rv. 441873 - 01, «In tema di separazione personale dei coniugi, l’assegno di mantenimento, pur decorrendo dalla data della domanda, va quantificato tenendo conto dell’evoluzione della situazione economica dei coniugi medesimi fino alla data della decisione, e, pertanto, anche in sede d’appello, può essere fissato con misure e decorrenze diverse alla stregua delle varie fasi della suddetta evoluzione».

Nello specifico, si era verificato che il provvedimento presidenziale provvisorio, avente a oggetto l’assegnazione della casa coniugale a coniuge diverso dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto di godimento, non era stato confermato dalla pronuncia di separazione (difettando il presupposto rappresentato dalla qualità di affidatario di figli minori). In tale ipotesi, si era ritenuto che con tale variazione «non si rende di per sé necessaria, per il periodo di esecuzione di detto provvedimento, una riduzione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento riconosciuto in favore del medesimo coniuge, tenuto conto che la disponibilità di quell’alloggio non costituisce componente dell’assegno di mantenimento, e che essa può giustificare una minore quantificazione dell’assegno stesso solo quando il giudice del merito riscontri una sua apprezzabile incidenza sulle reciproche condizioni dei coniugi».

Sposta leggermente in avanti il dies a quo Cass. civ., 23 agosto 1985, n. 4498, rv. 441962 - 01: «L’assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato a norma dell’art. 156, 3° comma c.c. decorre dal giorno della comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale per essere autorizzati a far cessare la loro convivenza, ancorché non sia stato domandato in tale sede, trattandosi di obbligo ex lege che nasce dal matrimonio e di cui la decisione giudiziale fissa in concreto la relativa entità al momento della cessazione della convivenza».

Si ritorna alla data del deposito della domanda con Cass. civ., sez. I,15 maggio 1986, n. 3202, Mass. Giur. it., 1986: «In linea di principio, questa Corte ha avuto occasione di statuire che in tema di separazione personale dei coniugi, l’obbligo del marito di provvedere al mantenimento della moglie decorre dalla data della domanda in applicazione della regola prevista per gli alimenti dall’art. 445 c.c. e permane immutato sino a quando non intervengano fatti modificativi della situazione economica dell’uno, dell’altro o di entrambi i coniugi (sentt. nn. 1919-84; 5763-81). Il principio, com’è evidente, riguarda tuttavia esclusivamente il dies a quo da cui sorge l’obbligo e il corrispondente diritto al mantenimento, ma lascia impregiudicata la determinazione del contenuto della prestazione, la quale subisce gli effetti dei fatti modificativi della situazione economica dell’uno, dell’altro o di entrambi i coniugi (sent. 1919-84 cit.), sicché, come per tutte le obbligazioni di durata che si risolvono in una serie periodica di prestazioni protratte nel tempo, è possibile che salva la decorrenza anzidetta per quanto concerne l’an debeatur il contenuto delle singole prestazioni periodiche si adegui nei singoli casi alle peculiarità della fattispecie, onde ad un mutamento, ad esempio, in senso favorevole, della situazione economica dell’obbligato in un determinato periodo di tempo corrisponderà per quel periodo e senza efficacia retroattiva, un aumento dell’assegno mensile».

Quasi certamente, in quegli anni, la statistica giocava ancora a sfavore della donna.

Inizia a porsi però un’ulteriore domanda: quid iuris nel caso in cui il ricorso sia stato depositato dal marito, rectius: da chi all’obbligo di mantenimento è tenuto?

Cosa s’intenderebbe in tal caso per domanda? Varrebbe sempre l’avvio del procedimento, quale che sia la parte ricorrente, o la domanda è solo quella stricto sensu intesa che, provenendo dalla parte resistente, coinciderebbe con la sua comparsa di costituzione in giudizio?

Ed è giusto che tale principio – essendo nota agli addetti ai lavori la differenza – valga anche per l’assegno di mantenimento, pur essendo sancito espressamente solo per gli alimenti?

E ancora, venendo all’anima del presente studio, siffatto principio può o deve ritenersi superato da una norma di tenore letterale innegabilmente contrario?

Infine – si fa per dire – quel principio nel panorama giurisprudenziale è stato applicato in modo costante o se ne è intravista qualche (pur lieve) variazione?

La risposta sembra essere la seconda, atteso che nei primi anni ‘90, la “stessa” Sezione I, C.C. e dep. 20 maggio 1993, n. 5749, Gaggiotti c. Ceppaluni, Mass. Giur. it., 1993, si era pur così espressa: «In tema di separazione personale dei coniugi, il principio secondo cui l’assegno di mantenimento deve decorrere dalla data della domanda trova applicazione quando a quella data sussistevano in concreto i correlativi presupposti; ove, invece, le risultanze istruttorie indichino, di fatto, un diverso e successivo momento di insorgenza della condizione di inadeguatezza patrimoniale dell’un coniuge o della capacità economica dell’altro, il giudice è tenuto a fissare la decorrenza dell’assegno di mantenimento con riguardo a tale momento».

La sentenza è così bella nella sua lungimirante concretezza, da meritare vengano citati ulteriori passaggi motivi: «2.bis (…). Il tenore di vita in costanza di matrimonio non è infatti un obiettivo che può essere reclamato come tale dal coniuge separato (anche in conseguenza della duplicazione, dopo la separazione, di bisogni e spese che le parti prima affrontavano e sostenevano in comune) ma solo un dato di riferimento da cui inferire la condizione economica cui questi possa “aspirare”, ed in correlazione alla quale valutare (come correttamente nella specie il Collegio di appello ha pur fatto) l’adeguatezza o meno dei mezzi economici da quel coniuge posseduti.

3. È invece fondata, nei sensi che si diranno, la successiva seconda doglianza attinente alla decorrenza dell’assegno.

Vero è infatti, in tesi, che detto assegno è dovuto - come sostiene il ricorrente - dalla data della domanda (cfr. Cass. 1985 n. 572 per tutte).

Ma ciò sempreché sussistano in concreto da quella data i correlativi presupposti.

Per cui ove invece le risultanze istruttorie indichino, di fatto, un diverso e successivo momento di insorgenza della condizione di inadeguatezza patrimoniale dell’un coniuge e/o della capacità economica dell’altro, il giudice del merito è libero, ed anzi è tenuto, a regolare in conformità la decorrenza dell’assegno di mantenimento.

La decisione sul punto deve essere ovviamente sorretta da congrua motivazione. Ed è proprio sotto tale profilo che la sentenza di appello presta invece il fianco a censura: non avendo la Corte a qua adeguatamente spiegato perché nella specie sia “giusta la decorrenza dell’assegno dalla data di deliberazione della presente sentenza”; né essendo, al riguardo, univoco il riferimento al disagio economico, cui altrimenti andrebbe incontro la Ceppaluni.

4. La sentenza impugnata va pertanto cassata nei limiti della censura accolta, con il conseguente rinvio della causa - per nuovo esame sul punto della decorrenza dell’assegno di mantenimento - ad altra sezione della Corte di appello di Roma, la quale provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità».

Sic!

Interessante per le censure svolte dal ricorrente (più che per le conclusioni cui la Corte giunge, tornando allo ius receptum) è quanto si legge in Cass. civ., Sez. I, C.C. e dep. 8 gennaio 1994, n. 147, Costacurta c. Sobrero, Giur. it., 1994, I, p. 1: «3. Con i tre mezzi dell’odierno ricorso cui resiste l’intimata con controricorso - contesta, rispettivamente, il Costacurta l’an, il quantum ed il dies a quo di debenza dell’assegno in oggetto; lamentando, in ordine ai primi due profili, che la Corte abbia statuito senza il dovuto supporto probatorio, vuoi dell’ipotizzata modifica della situazione economica delle parti, vuoi della consistenza reddituale del marito e della “oculatezza o meno della Sobrero nella amministrazione del denaro ricevuto”; ed assumendo, infine, con riguardo alla residua censura, che, in applicazione degli articoli 156 c.c. e 277 c.p.c., “gli effetti dell’accoglimento della domanda non avrebbero potuto decorrere che dalla pronuncia della decisione”».

Tuttavia, la S.C. in tal caso ha così concluso: «5. (…) come è ius receptum (diversamente dall’assegno di divorzio che, nella sua originaria quantificazione, decorre dal momento della formazione del titolo in forza del quale esso è dovuto e cioè appunto dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avente effetto costitutivo), l’assegno di mantenimento in sede di separazione (come anche la successiva revisione dell’assegno divorzile ed, ovviamente, di quello di separazione) deve decorrere dalla data della correlativa domanda (così come correttamente quindi presupposto dal Collegio a quo) in applicazione del principio generale per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cfr. nn. 3080/1985, 4415/1986)».

In parziale adesione a tale indirizzo, si poneva Cass. civ., Sez. I, C.C. e dep. 20 agosto 1997, n. 7770, Mass. Giur. it., 1997: «L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, decorre dalla data della domanda, se in tale momento esistevano le condizioni per l’emanazione del relativo provvedimento, con la conseguenza che tale decorrenza sussiste anche se la sentenza non abbia espressamente sancito la retroattività dell’assegno, ovvero abbia stabilito soltanto che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalità riguardanti l’adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato e ancora non adempiute».

In evidenza

Più esattamente, si legge al § 2 dei Motivi della decisione: «(…). L’assegno decorre dalla domanda, in applicazione del principio generale stabilito per gli alimenti dall’art. 445 c.c. (Cass. 15 maggio 1986 n. 3202; Cass. 20 maggio 1993 n. 5749), nonché dell’altro secondo cui gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se a tale momento esistevano le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento (Cass. 26 ottobre 1983 n. 6322; Cass. 8 gennaio 1994 n. 147), con la conseguenza che la decorrenza dalla domanda sussiste ancorché la sentenza non ne abbia espressamente sancito la retroattività ovvero abbia stabilito soltanto che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalità attinente all’adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato ma non ancora adempiute (Cass. 16 dicembre 1987 n. 9326)».

Orbene, la differenza con la portata dell’attuale art. 473-bis.22 c.p.c. è evidentissima: la retroattività è sancita ove sia il giudice a farlo. Eh sì, perché il Giudice può anche decidere di non farlo. L’espressione ivi contenuta: con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda pare non prestare il fianco a dubbi di sorta e/o a interpretazioni diverse.

Evocava nuovamente l’art. 445 c.c. Cass. civ., sez. I, 22 aprile 1999, n. 4011, rv. 525627 - 01: «Il principio secondo cui l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento decorre (in applicazione della regola fissata per gli alimenti dall’art. 445 c.c.) dalla data della presentazione della domanda da parte dell’avente diritto riguarda soltanto il profilo dell’an debeatur della domanda stessa, e non interferisce, pertanto, sull’esigenza di determinare il quantum tenendo conto dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della fissazione di misure e decorrenze differenziate dalle date in cui i mutamenti si siano verificati».

Quanto in ultimo appare in grassetto fa rima con i quesiti presupposti e che ci si pone di nuovo per fare un altro passetto: «quid iuris nel caso in cui il ricorso sia stato depositato dal marito, rectius: da chi all’obbligo di mantenimento è tenuto? Cosa s’intenderebbe in tal caso per domanda? Varrebbe sempre l’avvio del procedimento, quale che sia la parte ricorrente, o la domanda è solo quella stricto sensu intesa che, provenendo dalla parte resistente, coinciderebbe con la sua comparsa di costituzione in giudizio?».

La doppia enfasi grafica è perché quell’espressione – chiaramente – dice molto.

Il principio della retrodatazione alla data della domanda era stato applicato a prescindere da chi avesse depositato il ricorso – parte ricorrente era il marito – da Cass. civ., sez. I, n. 4558/2000, Di Grecchio contro Klotsche Gertrud Sigrid, rv. 535549 – 01: «L’assegno di mantenimento in favore del coniuge, fissato in sede di separazione, così come la sua successiva revisione, decorre dalla data della relativa domanda (Cass., 8 gennaio 1994, n. 147); e ciò non soltanto per il precetto di cui all’art. 445 c.c., ma anche in applicazione del più generale principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.
Non rileva che il presidente del tribunale non abbia ritenuto di adottare provvedimenti (temporanei ex art. 708 c.p.c.) al riguardo, né che la Klotsche non abbia chiesto un provvedimento urgente in corso d’istruttoria. Poiché non è dedotto un difetto di domanda in proposito (nel qual caso si sarebbe dovuta denunziare una violazione dell’art. 112 c.p.c., censura che non risulta formulata), è giocoforza ritenere che la domanda medesima fosse stata formulata, e ad essa si deve fare riferimento, come statuito dalla corte distrettuale, la quale ha anche precisato la data di decorrenza (9 novembre 1988 - v. pag. 15), verificando altresì che già risultavano sussistenti in concreto a quella data i richiesti presupposti».

Il che però val quanto dire: pur non avendo verificato l’an della domanda di parte (che comunque era) resistente, essa la si presume, posto che la mancata censura della relativa assenza ne sana il gap.

Ci si chiede, a questo punto, fin dove possa spingersi il vaglio della Suprema Corte in materia, la questione sembrando involgere un profilo squisitamente di rito.

Peraltro, che la genesi della richiesta abbia un peso specifico di assoluto rilievo lo si ricava proprio dall’art. 445 c.c. che così recita: Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale [163 c.p.c.] o dal giorno della costituzione in mora dell’obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

E ciò evidentemente perché la nascita del diritto è subordinata all’iniziativa dell’avente bisogno cui l’aggettivo relativa affiancato al sostantivo domanda sembra fare riferimento. Diversamente – com’è ovvio – nel caso in cui invece l’aggettivo sia da intendersi riferito in senso oggettivo e dunque inerente all’assegno, non già soggettivamente e dunque afferente alla parte.

Dello stesso tenore si rivela Cass. civ., sez. I, 3 giugno 2002 (dep. 22 ottobre 2002), n. 14886, Chiriac contro Fortunato, rv. 557999 - 01: «L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell’“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull’esigenza di determinare il “quantum” dell’assegno alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità di fissare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati».

Nel caso specifico, originato da ricorsi reciproci depositati in data 20 novembre 1996 e 10, si era verificato quanto segue: «(…). Col terzo motivo la ricorrente, premesso che davanti alla Corte di merito aveva lamentato che il Tribunale aveva fatto decorrere l’ammontare dell’assegno di mantenimento dalla decisione, anziché dalla domanda, deduce sostanzialmente che la sentenza impugnata non si sia pronunciata su tale decorrenza, già fissata dalla data dell’ordinanza del giudice istruttore.
Il motivo è fondato.
La Chiriac in appello aveva lamentato come erroneamente il Tribunale avesse fatto decorrere l’ammontare dell’assegno di mantenimento, adeguato in corso di causa a lire 800.000, dalla data della decisione, anziché dalla domanda.
La Corte d’appello sul punto si è limitata a richiamare la decorrenza stabilita dal giudice di primo grado, che aveva fatto seguito all’ordinanza presidenziale del 14 maggio 1997 (con la quale era stato fissato il dies a quo per lire 500.000 dal giugno 1997) e all’ordinanza del g.i. del 27 giugno 1997 (con cui l’assegno di mantenimento era stato aumentato a lire 800.000 dal luglio 1997);
trascurando che essa era tenuta ad argomentare (ed a statuire) in relazione alla specifica deduzione svolta dalla appellante con riferimento alla concreta fattispecie, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da un lato, l’assegno di mantenimento fissato in favore del coniuge in sede di separazione decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio secondo cui un diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio (v. Cass. sent. 2235/2000 e Cass. sent. 147/1994); e dall’altro, tale principio non interferisce sulla esigenza che il quantum sia determinato alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità di determinare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati (v. Cass. sent. 4041/1999 e Cass. 5749/1993)».

Fa esplicito riferimento ai minori, poi, Cass. civ., sez. I, 3 novembre 2004, n. 21087, rv. 577936 - 01: «In tema di separazione o divorzio e nella ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l’obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli».

Ci si permetta solo di rilevare quanto segue: l’art. 473-bis.22 c.p.c., laddove fa riferimento al contributo economico oggetto del… relativo provvedimento temporaneo e urgente, non distingue tra parti e prole, ma “parla” di contributo economico tout-court.

Analogo sembra il portato di Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2006, n. 10119, rv. 591138 - 01: «Qualora si tratti di determinare l’assegno di mantenimento per i figli, poiché si verte in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, deve riconoscersi la possibilità di chiedere ed ottenere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvenire di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell’obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio: ciò non implica, infatti, una domanda nuova, ma una pretesa che già rientra nella primitiva istanza di corresponsione di quanto dovuto a quel titolo».

Ragion per cui «(…) la proposizione di una simile istanza non ricade sotto il divieto dello ius novorum, né per quanto attiene al giudizio di primo grado (art. 183 c.p.c., comma 4, ultima parte), né per quanto attiene al giudizio di appello (art. 345 c.p.c., comma 1) (…)».

Evoca l’orientamento consolidato Cass. civ., sez. I, dep. 11 luglio 2013, n. 17199, rv. 627192 – 01: «7. - È (…) fondato il quinto motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 445 c.c., nonché l’omessa motivazione circa un punto controverso e decisivo del giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo modificato la misura dell’assegno, ne ha disposto la decorrenza dalla data della decisione di secondo grado, anziché da quella della sentenza di primo grado, conformemente a quanto previsto da quest’ultima, non impugnata sul punto.
7.1. - In proposito, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il principio generale per il quale un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio trova applicazione anche in sede di separazione, con riguardo all’assegno di mantenimento attribuito ad uno dei coniugi, il quale deve pertanto essere riconosciuto con decorrenza dalla data della relativa domanda (…)».

Degno di considerazione appare poi e, in relazione alla importanza attribuita all’accordo transattivo tra i coniugi, quanto stabilito da Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2015 (dep. 3 dicembre 2015), n. 24621, rv. 637914 - 01: «L’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’accordo, intervenuto stragiudizialmente in pendenza di un giudizio di appello, poi abbandonato dalle parti a seguito della composizione del contrasto, avesse impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado)».

Sintetizza perfettamente l’evoluzione storica degli accordi negoziali in materia familiare il passaggio esteso a p. 5: «Tradizionalmente gli accordi “negoziali” in materia familiare erano ritenuti del tutto estranei alla materia e alla logica contrattuale, affermandosi che si perseguiva un interesse della famiglia trascendente quello delle parti, e l’elemento patrimoniale, ancorché presente, era strettamente collegato e subordinato a quello personale. Oggi, escludendosi in genere che l’interesse della famiglia sia superiore e trascendente rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti, si ammette sempre più frequentemente un’ampia autonomia negoziale, e la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, là dove essa non contrasti con l’esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli, si afferma con maggior convinzione».

Ebbene, dopo l’ulteriore conferma del principio sin qui illustrato anche con Cass. civ., Sez. I, 3 febbraio 2017, n. 2960, rv. 643860-02 – «L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio» – è interessante capire se tale principio valga anche in caso di separazione consensuale.

La prima a occuparsene è stata Cass. civ., sez. III, 22 dicembre 2021, n. 41232.

In quel caso, intervenuta la separazione consensuale, nessuna decorrenza era stata indicata dai coniugi nel ricorso, men che meno stabilita nel provvedimento di omologa, sicché il Tribunale adito dal marito che aveva spiegato opposizione ai precetti notificatigli dalla moglie aveva accolto l’opposizione per la seguente ragione: a differenza di quella giudiziale, alla quale soltanto andava applicato il principio generale della decorrenza degli effetti dalla data della domanda – fatta salva una espressa, diversa statuizione in sentenza – il regolamento concordato dai coniugi in ordine alla definizione dei rapporti patrimoniali, pur originando dall’accordo stesso, acquista efficacia solo una volta intervenuto il provvedimento di omologazione. Di diverso avviso si era mostrata la Corte territoriale, la quale si era spinta anche oltre, sostenendo che data la natura negoziale dell’accordo, l’effetto obbligatorio decorre dall’accordo medesimo senza neppure aver bisogno della omologa.

Sennonché, la S.C. si è (condivisibilmente) così espressa: «5. Vero è (…) che (…) la stessa lettera delle norme invocate dal ricorrente consente di identificare sì l’insorgenza dell’efficacia delle previsioni tipiche in tema di separazione (tra cui di certo quelle relative all’eventuale assegno di mantenimento per coniuge ed eventuali figli, in mancanza di specificazione diversa), ma senza che tale efficacia incida necessariamente, in difetto di alcuna statuizione espressa o anche solo implicita, sulla decorrenza di uno o più tra gli obblighi che uno dei coniugi separandi abbia assunto sottoscrivendo il ricorso congiunto con l’altro.

6. Pertanto, altro è l’efficacia e cioè la produzione dell’effetto proprio dell’atto, altro è la decorrenza di quello: l’effettiva pronuncia del provvedimento di omologa costituirà ovviamente condizione ineliminabile perché l’effetto venga a giuridica esistenza, ma appunto rendendo definitivamente operativo l’assetto di interessi complessivamente valutato dai coniugi in sede di deposito del ricorso congiunto come corrispondente al meglio alle reciproche e rispettive esigenze.

7. Ne consegue che, a meno di univoci elementi sulla sussistenza di una diversa volontà delle parti o di apposite nuove o diverse previsioni sul punto specifico nel provvedimento di omologa, la decorrenza va normalmente ancorata al momento del deposito, se non altro in applicazione del principio generale per il quale quod sine die debetur statim debetur ed in conformità alla regola di comune esperienza per la quale il complessivo assetto di interessi oggetto del ricorso congiunto può presumersi riferito al tempo e al contesto in cui esso è formato e soprattutto depositato, in quel momento diventando definitiva la manifestazione di volontà dei ricorrenti e così la loro valutazione di rispondenza degli accordi esposti ai loro interessi, beninteso ove non sia diversamente ma univocamente indicato da chi l’atto ha formato (…)».

E ciò perché, sottolinea la Corte, pur essendo innegabile la sua diversità rispetto alla separazione giudiziale, anche nel caso della separazione consensuale «8 (…) è pur sempre indispensabile, per i coniugi che abbiano formato il relativo ricorso congiunto, agire in giudizio o comunque attivare un procedimento – nella specie, giudiziale e peculiare, sebbene di non pacifica qualificazione – per conseguire l’efficacia degli accordi così in quella sede raggiunti.

9. In altri termini, si è in presenza pur sempre di un procedimento peculiare, ma indispensabile per fare valere un diritto, che trova la sua fonte nell’accordo tra i coniugi separandi, destinato ad essere riconosciuto dall’ordinamento quale fonte regolatrice dei rapporti in pendenza della separazione, sia pure appunto a condizione della sua successiva omologa: ed il tempo necessario affinché il procedimento si concluda non può andare allora a detrimento di chi lo ha dovuto attivare, da tanto derivando che l’assetto di interessi che ne è oggetto operi, una volta emanato l’atto conclusivo del procedimento, fin dal momento in cui questo stesso ha avuto inizio (sempre, si ripete, ove non sia diversamente stabilito o, come nella specie, ove non sia stabilito alcunché, ovvero che – e nei limiti in cui questo possa avvenire – non sia precisato nulla sul punto di aggiuntivo o diverso dal provvedimento)».

Si pone in linea con i precedenti, richiamando espressamente Cass. civ., n. 17199/2013, cit., pure Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2022 (dep. 5 maggio 2022), n. 14281.

La pronuncia più recente che si è riusciti a trovare risale a marzo 2026 ed è del giudice di merito, il quale ha sì confermato l’orientamento giurisprudenziale pre Cartabia ma è relativo a un ricorso che si colloca nella stessa forbice temporale.

Più esattamente, si tratta di Tribunale Enna, C.C. e dep. 25 marzo 2026, n. 181, il quale è stato adito in sede di appello avverso la sentenza con cui il G.d.P. di Agira aveva accolto l’opposizione, spiegata dal marito onerato dell’assegno di mantenimento, al precetto notificatogli dalla moglie. Precetto originato dalla ordinanza emessa dal Presidente in sede di separazione giudiziale ex art. 708 c.p.c., con cui era stato disposto l’assegno di mantenimento a carico del marito ma senza alcuna indicazione in ordine alla decorrenza. Sulla base di tale titolo, la moglie beneficiaria aveva notificato l’atto di precetto al marito, intimandogli il pagamento delle mensilità maturate dal deposito del ricorso.

Ritenendo fondate le doglianze dell’appellante, il Tribunale siciliano ha preliminarmente evocato la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa, recante n. 1446/2022, di tale portata: «“nel caso in cui non sia sancita espressamente la retroattività dell’assegno, deve valere il principio in forza del quale l’assegno di mantenimento decorre dalla data della relativa domanda, e ciò in quanto un diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (così anche Cass. n. 14886/2002, Cass. n. 4558/2000)”».

Poco dopo aggiunge e puntualizza: «Invero, l’ordinanza presidenziale, che ai sensi dell’art. 189 disp. att. c.p.c. costituisce titolo esecutivo, non fa che liquidare un credito preesistente, il cui dies a quo coincide con la data della domanda, sicché il silenzio del giudice sulla decorrenza non può essere interpretato come una volontà di escludere la retroattività, ma, al contrario, come una mancata deroga alla regola generale della decorrenza dalla domanda.

Il tutto in coerenza con il principio secondo cui la domanda giudiziale di separazione segna il momento in cui tale diritto diviene attuale e azionabile nonché quello secondo cui il provvedimento del giudice, sia esso provvisorio o definitivo, non ha natura costitutiva del diritto, ma meramente dichiarativa e di quantificazione di un obbligo già sorto ex lege».

Incursioni “linguistiche”, juridically correct, nel diritto penale (e non solo)

È fisiologico che la primissima parola con cui un Avvocato si confronta sia quella incarnata dal racconto dell’assistito; passa per i documenti in cui il fatto narrato si rivela e trova naturale traduzione nel diritto scritto e in quello delle Aule.

Ed è con la postura mentale di San Girolamo che “s’ha da” restar ancorati allo spirito di una norma: il suo cuore pulsa nel dato letterale.

Ma proprio la parola che si è fatta norma è anche limite invalicabile di chi la interpreta e la rende vitale.

Hic et nunc si faccia un salto nel diritto penale.

Più esattamente, sono state le lucidissime Sezioni Unite penali, 27 giugno 2024 (dep. 15 novembre 2024), n. 42125, rv. 287096 – 02, a ricordarlo. Adite per dirimere la questione inerente al raggio temporale/applicativo del nuovo termine a comparire nei giudizi di appello post “Riforma Cartabia”, si sono così espresse: «5.2. La stessa giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che “la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell’interpretazione costituzionalmente conforme (sentenza n. 219 del 2008), non consente in via interpretativa di conseguire l’effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre” (sentenza n. 110 del 2012). 5.3. Queste Sezioni Unite hanno, a loro volta, già chiarito che: - l’art. 101, secondo comma, Cost. pone un principio di “fedeltà del giudice al tenore letterale della disposizione normativa quale canone fondamentale di interpretazione cui si deve attenere” (Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023, L., non mass. sul punto); - “non basta rilevare un inconveniente o una incongruenza o un effetto anomalo d’una legge per trarne un’interpretazione non consentita dalla lettera della legge stessa, anzitutto, e dai principi del sistema”, poiché quello letterale “non è un criterio interpretativo ma il limite d’ogni altro metodo ermeneutico” (Cass. sez. un., n. 11 del 19/95/1999, Tucci, Rv. 213494 - 01); - l’interpretazione estensiva “attiene alle ipotesi in cui il risultato interpretativo si mantiene, comunque, all’interno dei possibili significati della disposizione normativa” (Cass. sez. un., 27 ottobre 2022, n. 14840, dep. 2023, Società La sportiva, Rv. 284273 - 01); - il criterio dell’interpretazione logica e sistematica “non può servire ad andare oltre quello letterale, quando la disposizione idonea a decidere è chiara e precisa” (Cass. sez. un., 13 giugno 2022, n. 38810, Banadin, rv. 283369 - 01; Cass. sez. un., 19 luglio 2018, n. 40986, P., Rv. 273934 - 01) (…)».

Al rispetto di quello che splendidamente le Sezioni Unite Passarelli (ivi citate) hanno definito «involucro verbale», si sono ispirate anche le Sezioni Unite civili «5.4 (…), ferme nell’evidenziare che l’interpretazione di ogni disposizione di legge non si sottrae al primato del criterio letterale, che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie di volta in volta in questione (Cass. sez. un., 25 luglio 2022, n. 23051, Rv. 665453 - 01).

Nel caso in cui l’interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis, il quale acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale soltanto nel caso in cui, nonostante l’impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, mentre “può assumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa” (Cass. sez. un., 23 aprile 2020, n. 8091, non mass. sul punto)».

Et de hoc, satis.

In conclusione

Si riporti la lettera del nuovo art. 473-bis.22 c.p.c., comma 1, secondo inciso, c.p.c:

Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. (…).

Nonostante l’orientamento giurisprudenziale (quasi) metallico sin qui ricordato e, non a caso, antecedente al quadro normativo dalla “Riforma Cartabia” riformato, la lettura corretta – oggi – sembra essere la seguente: il giudice può esercitare la facoltà – quindi, non si tratta di determinazione che scatta ed è imposta ipso iure – di fare retroagire la decorrenza dell’onere economico fino alla data della domanda. Ergo: se tale facoltà non è esercitata, il dies a quo dell’onere economico con la data della domanda non coincide. Decorrenza che il giudice sarebbe comunque tenuto a specificare. Anzi, è tenuto a farlo e ciò lo si ricava dalla scelta legislativa del modo indicativo.

In ordine al dubbio seguente e avanzato agli esordi: «se il giudice non la determina, la si presume – iuris et de iure – coincidente con la data di deposito del provvedimento, oppure no?», la risposta al quesito dovrebbe essere positiva. Ciò a contrario e pure considerando che, nel range compreso tra la data della domanda e la data della statuizione, possono esserci n sequenze temporali. Anche perché, proprio nel range compreso tra la data della domanda e la data della statuizione, si registrano n comportamenti: talvolta negligenti, talvolta puntuali, sia in ordine all’an che al quantum del mantenimento, in ipotesi magari ugualmente corrisposto da chi sia stato poi ufficialmente investito di tale onere con l’ordinanza del G.I.

Certo, si potrebbe obiettare: come mai, dopo parecchio tempo dall’entrata in vigore della riforma, non si rinvengono sentenze relative proprio a questo specifico aspetto?

Sarà perché – sono queste primissime riflessioni (davvero) a caldo a consentirlo – in claris non fit interpretatio… lo si dice, lo si è detto.

E sarà davvero intrigante capire se e quali arresti interverranno da qui in avanti.

To be continued… in attesa di commenti (sicuramente) più ficcanti.

Riferimenti

M. Ende, Momo, 1984, Longanesi; U.C.P.I., Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo, canoni 14, 18 e 20;

A. Da Messina, San Girolamo nello studio, 1474-1475, National Gallery, Londra;

P. S. Colombo, Provvedimenti temporanei ex art. 473-bis.22 c.p.c. e decisione finale: esiste un vincolo per il giudice?, https://ius.lefebvregiuffre.it/dettaglio/15891902/, 7 luglio 2026.

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