D.lgs. n. 149/2026 in Gazzetta Ufficiale: assetto organizzativo e garanzie per i magistrati tributari

31 Agosto 2026

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 del d.lgs. n. 149/2026, entra in vigore l’ultimo tassello della riforma della giustizia tributaria.

Si rammenta che la legge 31 agosto 2022, n. 130 ha determinato una svolta significativa per gli Organi della giustizia tributaria introducendo la cd. magistratura professionale.

Per anni, infatti, una delle criticità che ha afflitto il processo tributario è stata l’assenza di un giudice “specializzato” incaricato di dirimere le controversie.

La legge, dunque, ha dato il via ad una riforma “copernicana” lasciando, però, ancora privi di regolamentazione alcuni aspetti.

Il decreto 149/2026 interviene proprio su questi aspetti.

Viene, infatti, istituito il Ruolo Unico Nazionale dei magistrati tributari che riguarda tutti i magistrati tributari in servizio compresi quelli temporaneamente fuori ruolo.

Il Ruolo unico nazionale dei magistrati tributari, è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio (secondo il principio di trasparenza) nel sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Il provvedimento affronta anche il tema della “formazione” come garanzia della imparzialità e indipendenza.

Come espressamente previsto, infatti, “ai componenti delle corti di giustizia tributaria è assicurata la formazione continua a garanzia dell’indipendenza e dell’efficienza dell’ordinamento giudiziario tributario. I magistrati tributari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”.

Ancora il provvedimento individua i profili di incompatibilità, prevedendo che "i magistrati tributari non possono appartenere alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, sono abilitati all’assistenza tecnica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti in albi professionali, le attività individuate nella lettera i) del comma 1”.

Ampio spazio è dedicato anche al trasferimento dei magistrati, a tutela della terzietà del giudice, prevedendo che esso possa avvenire per incompatibilità o nei casi in cui venga meno l’indipendenza o l’imparzialità, anche senza colpa.

Sotto il profilo delle garanzie, invece, si prevede che il magistrato ha diritto di accedere agli atti, presentare deduzioni ed essere ascoltato, a garanzia del giusto procedimento.

Il provvedimento, dunque, completa il quadro già delineato dalla riforma coniugando esigenze organizzative e di efficienza del sistema giudiziario con la tutela delle garanzie procedurali e dell’imparzialità del magistrato.

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