Colloqui telefonici con terze persone e 41-bis ord. penit.: il Tribunale di Sorveglianza di Bologna solleva questione di legittimità alla Corte costituzionale

01 Settembre 2026

Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dubita della legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. b) ord. penit., che esclude i “terzi” dalle telefonate sostitutive dei colloqui, ritenendo irragionevole la disparità rispetto ai colloqui visivi e lesiva del diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU.

Massima
Con ordinanza del 12 maggio 2026, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionalità dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) ord. penit. per violazione degli artt. 2, 3 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui prevede che la telefonata sostitutiva del colloquio mensile possa essere autorizzata “con i familiari e conviventi”, anziché “con i familiari e i conviventi e persone diverse, in casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi della sentenza di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11”.

Il caso

Con ordinanza del 12 maggio 2026, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale ha sollevato questione di legittimità costituzionalità dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) ord. penit. per violazione degli artt. 2, 3 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nella parte in cui prevede che la telefonata sostitutiva del colloquio mensile possa essere autorizzata “con i familiari e conviventi”, anziché “con i familiari e i conviventi e persone diverse, in casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi della sentenza di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11”.

Il caso trae origine dal reclamo proposto dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria nei confronti dell’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia per un detenuto ristretto in regime di 41-bis ord. penit. con cui si accoglieva la richiesta dell’interessato in ordine allo svolgimento di colloqui telefonici sostitutivi del colloquio visivo mensile, con la propria nuora, convivente more uxorio del proprio figlio e nipote. Nell’ordinanza di accoglimento del reclamo, il Magistrato faceva presente che il detenuto era già stato autorizzato a svolgere colloqui visivi con la propria nuora, avendo accertato l’attualità e l’effettività del rapporto affettivo e richiamando la previsione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) ord. penit. sulla possibilità di autorizzare in “casi eccezionali” i “colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi” e all’indicazione dell’art. 16 della Circolare del DAP del 2 ottobre 2017 sulla necessità di acquisire il parere obbligatorio della DDA, anche se non vincolante, per rilasciare l’autorizzazione in senso positivo. Secondo il Magistrato di Sorveglianza, i motivi di accoglimento sono da rinvenire nella stessa normativa dalla Circolare del DAP che equipara il familiare al convivente e dalle varie disposizioni, tra cui quelle contenute nella legge n. 76 del 2016, in cui vengono assimilati i diritti dei figli legittimi con quelli dei figli naturali. Questo primo provvedimento autorizzativo, peraltro, non era stato impugnato dall’Amministrazione penitenziaria.

Mentre, con riguardo alla seconda richiesta, rigettata dalla direzione, il detenuto aveva chiesto di essere autorizzato a svolgere i colloqui telefonici, sostitutivo di quello visivo mensile, anche con la propria nuora, alla luce della rilevanza del rapporto familiare e dell’eccezionalità del caso. Il Magistrato di Sorveglianza aveva accolto anche questa richiesta consentendo al detenuto di effettuare anche, ove richiesto, un colloquio telefonico con la propria nuora, in sostituzione di quello visivo, secondo i limiti e con le modalità previste dall’art. 41-bis, comma 2-quater ord. penit. e dall’art. 16 della Circolare del DAP del 2 ottobre 2017 e dalle ulteriori circolari in materia. Secondo il Dipartimento, il Magistrato di Sorveglianza, tuttavia, avrebbe commesso un errore di diritto equiparando il convivente con il familiare e non lo avrebbe considerato correttamente, invece, quale terza persona e non avrebbe motivato in ordine al parere fornito dalla DDA.

La questione

Secondo il Collegio, il Magistrato di Sorveglianza, in entrambe le ordinanze non avrebbe chiarito a quale titolo, se “familiare” o “terza persona”, la nuora convivente di fatto del figlio del detenuto al regime del 41-bis ord. penit., avrebbe avuto l’autorizzazione per svolgere i colloqui sia visivi che telefonici. Secondo il Collegio, il titolo è da intendersi come “terza persona”: infatti, la nuora non è stata considerata sic et simpliciter una familiare del detenuto, ma ne è stata giustificata l’autorizzazione alla luce della particolare posizione della stessa, con riguardo agli accertamenti dell’attualità della convivenza e in considerazione del parere della DDA.

L’eccezionalità del caso è infatti dipesa dallo specifico ruolo che la donna riveste nell’ambito familiare, in quanto convivente con il figlio e madre del nipote del detenuto, ai sensi dell’art. 16 della Circolare del DAP. Tale rapporto, quindi, è meritevole di tutela ai sensi degli artt. 2 e 117 Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, quale estrinsecazione del diritto al rispetto della vita privata del detenuto e del contesto sociale di riferimento in cui si svolge la sua personalità e deve trovare adeguata considerazione all’interno delle deroghe legalmente consentite dal generale divieto di incontro con terzi vigenti per i detenuti al 41-bis ord. penit.

Se questo è il quadro in cui si colloca l’autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza fa, tuttavia, presente che il riferimento normativo, e, cioè quello dell’art. 41-bis, comma 2-quater lett. c) ord. penit., ai fini dell’autorizzazione ad accedere ai colloqui telefonici sostitutivi di quelli visivi non contempla l’ipotesi delle “persone divere”, nemmeno in casi eccezionali, mentre sono elencati solo i familiari e i conviventi. La disposizione va a creare, quindi, un disallineamento tra i soggetti che sono e possono essere ammessi ai colloqui ordinari (in presenza) e quelli ammissibili alla telefonata sostitutiva e tale disparità di trattamento, secondo il Tribunale di Sorveglianza, genera un dubbio di costituzionalità, non manifestamente infondato, degli artt. 3 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.

Le soluzioni giuridiche

I parametri costituzionali in gioco sarebbero i seguenti: l’art. 3 Cost., perché, ad avviso del Collegio, si ravvisa una frizione con il principio di uguaglianza-ragionevolezza, avendo come tertium comparationis il medesimo art. 41-bis, comma 2-quater lett. b) ord. penit. relativamente alla disciplina dei colloqui ordinari. A questi, infatti, sono ammessi familiari e conviventi e possono esservi ammesse anche persone diverse, in casi eccezionali; per i colloqui telefonici, che dei primi sono sostitutivi, è prevista una platea di destinatari che non comprende i terzi, pur se in casi eccezionali, senza che emerga una ragionevole giustificazione per tale esclusione. Tale esclusione, infatti, non si può dire giustificata da ragioni di sicurezza pubblica. L’irragionevolezza dell’esclusione di terzi emerge anche in relazione alla normativa introdotta sotto l’emergenza sanitaria da Covid-19, per cui chi è già stato ammesso a svolgere i colloqui ordinari, in caso di impossibilità o di gravissima difficoltà a raggiungere il penitenziario ove si trova il detenuto, può fruire di una videoconferenza, videoregistrato, della durata di un’ora.

Sussiste perciò una disparità di trattamento tra la famiglia di fatto e quella fondata sul coniugio rilevante ai sensi dell’art. 3 Cost. e non solo: secondo l’art. 8 CEDU inoltre e la giurisprudenza della Corte EDU, il concetto di vita privata non si limita ad una cerchia ristretta, in cui l’individuo può vivere la propria vita personale come meglio crede ed escludere il mondo esterno. L’art. 8 CEDU tutela il diritto allo sviluppo personale, sia in termini di personalità sia di autonomia personale, principio fondamentale alla base dell’interpretazione delle garanzie previste dall’art. 8 CEDU. Esso comprende il diritto di ogni individuo di avvicinarsi agli altri al fine di instaurare e sviluppare relazioni con loro e con il mondo esterno, ovvero il diritto ad una “vita sociale privata” (v. Barbulescu c. Romania [GC], 2017). In tema di corrispondenza, anche telefonica, dei detenuti, la Corte EDU ha già avuto modo di affermare che è essenziale che le autorità aiutino i detenuti a mantenere i contatti con i loro familiari più stretti (v. Nusret Kaya e altri c. Turchia, 2014). In questo quadro, benché un certo grado di controllo sull’interazione dei detenuti con il mondo esterno sia necessario, occorre distinguere tra la corrispondenza di un detenuto con criminali o altri individui pericolosi e la corrispondenza relativa alla vita privata e familiare.

L’esclusione di tutti i soggetti terzi, nonostante l’eccezionalità del caso oppure della rilevanza della relazione che li lega con il detenuto, dalla possibilità di fruire della telefonata sostitutiva del colloquio, per il Tribunale di Sorveglianza, rappresenta una misura non necessaria o comunque sproporzionata rispetto alle finalità legittimanti una interferenza ai sensi dell’art. 8, comma 2 CEDU. 

Osservazioni

Con questa ordinanza, ancora una volta, la Magistratura di Sorveglianza si mostra attenta e sensibile alla dimensione degli affetti e delle relazioni del detenuto: pur facendo un distinguo e richiedendo che il caso sia eccezionale e che sia dimostrata la rilevanza della relazione affettiva per il detenuto, la questione prospettata è di centrale rilevanza per la flessibilità delle prescrizioni imposte al regime del 41-bis ord. penit. in relazione ai parametri costituzionali della congruità e della proporzionalità rispetto alle finalità che la sua applicazione persegue.

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