La riferibilità della condotta riparatoria nell’attenuante del risarcimento del danno

02 Settembre 2026

L’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, prima parte, del codice penale può trovare applicazione anche quando il risarcimento del danno sia eseguito da un soggetto diverso dall’imputato, come accade frequentemente nel caso dell’intervento della compagnia assicurativa. In tali ipotesi, occorre però stabilire a quali condizioni il pagamento del terzo possa essere giuridicamente ricondotto all’autore del reato. Attraverso l’analisi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il presente Focus ricostruisce gli elementi rilevanti ai fini di tale accertamento e ne approfondisce il fondamento sistematico alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 2026.

L’attenuante della riparazione del danno

L’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, prima parte, c.p. costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il legislatore attribuisce rilevanza al comportamento tenuto dall’autore del reato successivamente alla sua commissione. La disposizione subordina il riconoscimento della diminuente all’integrale riparazione del danno, mediante il risarcimento e, quando possibile, mediante le restituzioni, purché tali attività siano compiute prima del giudizio.

Già sul piano letterale emerge come la circostanza presenti una fisionomia peculiare rispetto ad altre attenuanti comuni previste dall’art. 62 c.p. L’attenzione del legislatore non è infatti rivolta alle modalità della condotta criminosa o all’intensità dell’elemento soggettivo, bensì agli effetti prodotti dall’attività successivamente posta in essere sul piano delle conseguenze civili derivanti dal reato.

La disposizione si pone, infatti, in diretto collegamento con l’art. 185 c.p., che individua nelle restituzioni e nel risarcimento del danno le conseguenze civili della commissione del reato. Ne consegue che l’oggetto dell’attenuante non coincide con la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, bensì con l’integrale eliminazione delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali suscettibili di riparazione secondo le regole del diritto civile.

In tale prospettiva, ciò che rileva non è la reversibilità dell’offesa al bene giuridico, ma la possibilità di adempiere integralmente alle obbligazioni restitutorie e risarcitorie derivanti dall’art. 185 c.p., anche quando il reato abbia determinato effetti irreversibili. È quanto accade, ad esempio, nei delitti contro la vita, rispetto ai quali la giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso qualsiasi incompatibilità ontologica con l’attenuante in esame, valorizzando la distinzione tra evento del reato e danno civilisticamente risarcibile.

Muovendo da tali premesse, il problema interpretativo dell’art. 62, n. 6, c.p. non riguarda tanto l’individuazione del danno da riparare, quanto la possibilità di riconoscere efficacia attenuante a condotte riparatorie materialmente poste in essere da soggetti diversi dall’imputato. La questione si manifesta, nella prassi, soprattutto con riferimento ai risarcimenti eseguiti dalle compagnie di assicurazione nell’ambito della responsabilità civile automobilistica, ma si pone in termini analoghi anche nelle ipotesi di adempimento da parte del datore di lavoro, del responsabile civile o di altri terzi obbligati.

È proprio in tali situazioni che emerge il tema della riferibilità della condotta riparatoria. Se, infatti, la riparazione del danno costituisce il presupposto oggettivo dell’attenuante, occorre stabilire quando il pagamento effettuato da un terzo possa essere giuridicamente attribuito anche all’autore del reato.

La risposta a tale interrogativo costituisce il punto centrale dell’elaborazione sviluppata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità e rappresenta la premessa indispensabile per comprendere il significato del requisito della riferibilità.

La riferibilità del risarcimento eseguito dal terzo: evoluzione giurisprudenziale

L’elaborazione del requisito della “riferibilità” prende avvio dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 1998. In tale pronuncia, il Giudice delle leggi ha riconosciuto il carattere essenzialmente oggettivo dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, prima parte, c.p., e ha affermato che essa può trovare applicazione anche quando il risarcimento sia materialmente eseguito dall’assicuratore, purché l’intervento riparatorio sia «comunque riferibile all’imputato».

La formula utilizzata dalla Corte Costituzionale non definisce, tuttavia, le condizioni alle quali il pagamento del terzo possa essere ricondotto all’autore del reato. Il contenuto del requisito è stato successivamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato gli elementi rilevanti ai fini del relativo accertamento.

Un’ampia ricostruzione dell’istituto è contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV, n. 9180 del 2024. La decisione chiarisce, anzitutto, l’oggetto della riparazione richiesta dall’art. 62, n. 6, c.p., ribadendo che ciò che rileva ai fini dell’attenuante non è l’eliminazione dell’evento costitutivo del reato o dell’offesa arrecata al bene giuridico, ma l’integrale risarcimento del danno giuridicamente considerato.

La Corte precisa, infatti, che «ciò che effettivamente rileva ai fini dell’applicazione dell’attenuante è il danno cagionato dal reato, che nel suo significato più proprio è quello giuridicamente considerabile, cioè quello per cui è data l’azione di risarcimento, e non piuttosto l’evento costitutivo del reato», precisando conseguentemente che il requisito dell’integrale riparazione «non può concernere valori disomogenei ma esclusivamente il danno che, ai sensi dell’art. 185 cod. pen., è suscettibile di essere eliminato nelle forme e con i mezzi previsti dalle leggi civili mediante le restituzioni e il risarcimento» (Cass.Pen., Sez.IV, n.9180/2024, par. 2.5).

Questa impostazione consente di applicare l’attenuante anche a reati nei quali l’offesa al bene giuridico sia irreversibile, come l’omicidio colposo. In tali ipotesi, infatti, non è evidentemente possibile rimuovere l’evento lesivo, ma possono essere integralmente adempiute le obbligazioni restitutorie e risarcitorie derivanti dall’art. 185 c.p.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato a quali condizioni il risarcimento eseguito da un terzo possa essere riferito all’imputato.

La sentenza n. 37616 del 2025 chiarisce che tale riferibilità deve emergere da specifici elementi di allegazione: «l’imputato è tenuto ad uno specifico onere di allegazione dell’atto processuale o extraprocessuale da cui inferire la conoscenza dell’intervento riparatorio altrui e la manifestazione personale dell’intento […] di prestare adesione all’intervento riparatorio del terzo» (Cass.Pen, Sez. IV, 37616/2025, par.3).

Tale adesione può manifestarsi attraverso iniziative processuali o comportamenti extraprocessuali, purché concreti e tempestivi. Possono assumere rilievo anche le iniziative intraprese dal difensore nei confronti dell’impresa assicuratrice, quando risultino riconducibili alla strategia difensiva dell’imputato e siano espressive della sua volontà riparatoria.

Nella medesima prospettiva si colloca la sentenza n. 32174 del 2025, la quale affronta espressamente il tema del presunto contrasto interpretativo formatosi in materia, osservando che esso è «più apparente che reale». (par.1.4).

La Corte chiarisce, infatti, che il pagamento del terzo non esclude di per sé l’attenuante, dovendosi verificare se esso costituisca in concreto il frutto della volontà dell’autore del reato. Ciò può avvenire sia quando il terzo sia stato previamente incaricato di provvedere al risarcimento, sia quando l’imputato abbia successivamente manifestato la volontà di far proprio il pagamento. Il discrimine non risiede, dunque, nella provenienza materiale della somma, ma nella sua riconducibilità alla volontà riparatoria dell’imputato: se il terzo agisce quale strumento dell’autore del reato, il risarcimento può essere a lui riferito; se, invece, opera indipendentemente dalla sua volontà, l’attenuante non trova applicazione.

Pertanto, la mera conoscenza del pagamento, isolatamente considerata, non appare sufficiente: essa deve accompagnarsi a un comportamento processuale o extraprocessuale caratterizzato da concretezza e tempestività, del quale l’imputato ha uno specifico onere di allegazione.

È su tale elaborazione che si innesta, infine, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 2026.

La condotta collaborativa come fondamento della riferibilità. La sentenza della Corte Costituzionale 72/2026

La sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 2026 offre una più compiuta ricostruzione sistematica dell’attenuante in argomento e del requisito della riferibilità della con dotta riparatoria all’imputato.

La decisione non riguarda direttamente il pagamento eseguito dal terzo, essendo chiamata a pronunciarsi sul divieto di prevalenza dell’attenuante della riparazione del danno sulla recidiva reiterata. Tuttavia, nel ricostruire la ratio dell’istituto, essa chiarisce il fondamento delle condizioni elaborate dalla giurisprudenza per ricondurre all’autore del reato l’intervento riparatorio altrui.

La Corte muove dalla collocazione della riparazione integrale del danno accanto alle altre fattispecie previste dall’art. 62, n. 6, c.p., accomunate dalla valorizzazione di condotte successive al reato. Da tale dato sistematico ricava che l’attenuante è diretta a «favorire e a incoraggiare un comportamento cooperativo del reo» successivo al reato (par.11.2) volto a rimuovere, prima del giudizio, tutti gli effetti pregiudizievoli suscettibili di riparazione sul piano civilistico.

Non a caso, la Corte ribadisce espressamente che «la natura oggettiva della diminuente della riparazione integrale del danno presuppone, in ogni caso, un’attività da parte dell’autore del reato che, anche nel caso dell’adempimento da parte del terzo civilmente responsabile, è tenuto comunque ad attivarsi nei confronti di quest’ultimo» (par.11.4).

La Consulta non modifica pertanto l’orientamento inaugurato dalla sentenza n. 138 del 1998, né ridimensiona il requisito della riferibilità dell’intervento risarcitorio all’imputato. Piuttosto, ne esplicita il fondamento: se la funzione dell’attenuante consiste nell’incentivare una condotta collaborativa dell’autore del reato, il beneficio premiale non può dipendere dal mero verificarsi dell’effetto riparatorio, indipendentemente da qualsiasi iniziativa del reo. L’ordinamento non premia il solo fatto che il danno sia stato integralmente risarcito, ma la collaborazione dell’imputato alla realizzazione di tale risultato.

L’affermazione secondo la quale l’intervento del terzo deve essere «comunque riferibile all’imputato» non costituisce una limitazione di carattere soggettivistico rispetto alla natura oggettiva della circostanza attenuante, ma esprime l’esigenza che l’effetto riparatorio sia riconducibile alla condotta collaborativa dell’autore del reato.

Coerentemente con tale impostazione, la motivazione chiarisce che la tempestiva eliminazione delle conseguenze civilistiche del reato «riduce, infatti, oggettivamente, sia pure a posteriori, l’offesa cagionata dal reato al bene giuridico protetto» (apr.11.4).

La decisione consente inoltre di distinguere il fondamento dell’attenuante dagli eventuali significati ulteriori della condotta riparatoria. La diminuente non presuppone necessariamente un ravvedimento morale: il suo nucleo resta l’oggettiva riduzione dell’offesa conseguente all’integrale riparazione. Il comportamento concretamente tenuto dal reo può tuttavia rivelare anche segni di resipiscenza o di minore pericolosità sociale, suscettibili di autonoma valorizzazione nella dosimetria della pena e nel giudizio di comparazione tra circostanze.

È proprio questa struttura composita a giustificare la decisione della Corte sul divieto di prevalenza rispetto alla recidiva reiterata. Impedire al giudice di valorizzare pienamente l’attenuante significa, da un lato, trascurare la riduzione dell’offensività prodotta dalla riparazione e, dall’altro, scoraggiare quella scelta collaborativa che l’ordinamento intende incentivare, con ricadute sui principi di proporzionalità, individualizzazione e finalità rieducativa della pena.

La sentenza n. 72 del 2026 restituisce così all’attenuante un «volto composito»: essa incentiva la collaborazione del reo allo scopo primario di ridurre il vulnus oggettivamente cagionato dal reato, senza escludere che la condotta riparatoria possa, nel caso concreto, esprimere anche ravvedimento e minore pericolosità sociale.

Conclusioni

L’evoluzione giurisprudenziale esaminata consente di ricostruire il requisito della riferibilità in termini coerenti con la natura oggettiva dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, c.p.

Quando il risarcimento sia eseguito da un terzo, il riconoscimento della diminuente dipende dalla possibilità di ricondurre l’effetto riparatorio alla condotta dell’imputato. Gli elementi valorizzati dalla giurisprudenza rilevano, pertanto, non come autonomi presupposti dell’attenuante, ma come indici della partecipazione dell’autore del reato alla realizzazione della riparazione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 2026 chiarisce il fondamento di tale impostazione: la riferibilità costituisce il criterio che consente di valorizzare la collaborazione dell’imputato, anche quando il pagamento sia materialmente eseguito da altri.

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