La revocatoria fallimentare del pagamento di diritti aeroportuali

02 Settembre 2026

In tema di revocatoria fallimentare di diritti aeroportuali, una recente pronuncia di legittimità affronta alcune questioni di grande rilevanza: la nozione di pagamenti eseguiti nei termini d’uso ai fini dell’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall.; la prova della c.d. scientia decoctionis; la posizione del gestore aeroportuale quale soggetto operante in un contesto connotato da obblighi pubblicistici e limiti ai poteri di autotutela; la natura giuridica dei diritti aeroportuali rispetto all’esenzione prevista dall’art. 89 D.P.R. n. 602/1973. Vengono inoltre dichiarate infondate le questioni di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 39-bis del d.l. n. 159/2007, convertito nella l. n. 222/2007 e con riferimento all’art. 67, comma 3, l. fall.

Massime

Anche dopo la riforma dell’art. 802 cod. nav., in forza della quale il gestore aeroportuale non può vietare la partenza degli aeromobili, potendo soltanto segnalare all’ENAC il mancato “pagamento di tasse, diritti e tariffe”, sono assoggettabili ad azione revocatoria fallimentare – sussistendone i relativi presupposti di legge – i pagamenti di diritti e tariffe effettuati dal vettore aereo al gestore aeroportuale, non avendo a tal fine alcuna rilevanza l’impossibilità per quest’ultimo di scegliere i vettori aerei ammessi a usufruire dei suoi servizi e di negare la partenza degli aeromobili in caso di inadempimento; ciò in quanto i presupposti dell’azione revocatoria guardano al momento in cui il pagamento è effettuato e non all’origine del credito e alla data della controprestazione, sicché non sussiste alcuna disparità di trattamento che giustifichi un’esenzione dalla revocatoria del monopolista, anche qualora gli sia inibito il potere di autotutela ai sensi degli artt. 1460 e 1461 c.c.

Non è applicabile l’esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 89 d.P.R. n. 602 del 1973 ai diritti aeroportuali, la cui natura non tributaria è stata stabilita dall’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertito dalla l. n. 222 del 2007, norma di interpretazione autentica dichiarata costituzionalmente illegittima solo per altre voci, quali i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti (Corte cost. n. 167 del 2018) e l’addizionale comunale sui diritti di imbarco (Corte cost. n. 80 del 2024, che ha invece incidentalmente confermato la natura di “corrispettivi di diritto privato” dei diritti aeroportuali). Risulta perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39-bis, così come dell’art. 67, comma 3, l. fall., rientrando l’individuazione delle ipotesi di esenzione dalla revocatoria nella discrezionalità del legislatore.

Il caso

La controversia trae origine dall’azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall., promossa dal fallimento di un vettore aereo nei confronti di un gestore aeroportuale, avente ad oggetto pagamenti eseguiti durante il periodo sospetto.

In primo grado, il Tribunale di Milano (sentenza n. 7908/2023) riteneva raggiunta la prova dell’elemento oggettivo (compimento dell’atto oggetto di revocatoria durante il periodo sospetto) e dell’elemento soggettivo o scientia decoctionis (conoscenza effettiva dell’insolvenza da parte del terzo), quest’ultima mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, individuati nei plurimi solleciti effettuati dal gestore aeroportuale nei confronti del debitore, nell’intervenuta sospensione della licenza di trasporto aereo passeggeri e merci nel corso del periodo sospetto e nella manifesta insolvenza del debitore risultante dai bilanci di esercizio.

Non veniva accolta l’esenzione invocata dal gestore aeroportuale ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., ossia l’esecuzione dei pagamenti nell’esercizio dell’attività d’impresa e nei termini d’uso, in mancanza di prova della formazione di una “nuova” prassi di adempimento dell’obbligazione, tale da configurare un “termine d’uso”.

Né veniva accolta la prospettazione secondo cui gli importi oggetto di pagamento (diritti aeroportuali e addizionali comunali) avrebbero natura tributaria, con esenzione dalla revocabilità dei pagamenti, anche in mancanza di prova del versamento delle addizionali comunali per conto del vettore aereo.

Avverso la pronuncia di primo grado, il gestore aeroportuale proponeva appello, dando avvio al giudizio di secondo grado, che vedeva altresì l’intervento volontario di un terzo.

All’esito del procedimento, la Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 3506/2024) accoglieva solo in parte l’impugnazione, escludendo da revocatoria i pagamenti effettuati a titolo di addizionali comunali e posticipando la conoscenza dello stato di insolvenza a una data successiva rispetto a quella individuata in primo grado; conseguentemente, venivano rideterminati gli importi oggetto di revocatoria. La Corte d’Appello dichiarava altresì inammissibile l’intervento in appello del terzo.

Avverso la sentenza di secondo grado il gestore aeroportuale proponeva ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi, concernenti (i) l’interpretazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. ai fini dell’esenzione dall’azione revocatoria; (ii) la prova della scientia decoctionis; (iii) la pretesa irrilevanza ai fini revocatori dei pagamenti ricevuti dal gestore aeroportuale alla luce degli artt. 1460, 1461 e 2597 c.c. e dell’art. 802 Cod. Nav., con implicito esonero dall’azione revocatoria in capo al monopolista; (iv) l’asserita natura tributaria dei diritti aeroportuali, e non solo delle addizionali, ai fini dell’esonero dall’azione revocatoria ex art. 89 D.P.R. n. 602/1973. Venivano altresì sollevate questioni di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 39-bis del d.l. 159/2007, convertito nella l. n. 222/2007 e con riferimento all’art. 67, comma 3, l. fall.

Il fallimento si costituiva con controricorso.

Le questioni e le soluzioni giuridiche

I termini d’uso e il perimetro oggettivo dell’esenzione revocatoria ex art. 67, comma 3, l. fall.

Con il primo motivo di ricorso, si censurava l’interpretazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. fornita dalla Corte d’Appello di Milano.

Il gestore aeroportuale riteneva che la sistematicità dei ritardi, unitamente alla reiterazione dei solleciti, avrebbe dato luogo a una prassi esecutiva del rapporto idonea a integrare un diverso termine di adempimento, rilevante ai fini dell’esenzione prevista dalla disposizione citata.

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso in questione, chiarendo che «i pagamenti effettuati in ritardo non sono mai esonerati dall’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a, legge fall., anche se reiterati e sistematici, a meno che non sia sopravvenuta una prassi condivisa nell’esecuzione del rapporto commerciale, tale per cui si debba constatare che non si tratta, a ben vedere, di pagamenti effettuati in ritardo, bensì di pagamenti tempestivi in virtù della prassi sopravvenuta. Del resto, tale interpretazione è coerente con il carattere oggettivo dell’esonero, che, sussistendone i presupposti, opera a prescindere dalla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore; conoscenza che resterebbe del tutto irrilevante anche se pacifica e riconosciuta dall’accipiens. Una volta escluso l’esonero, invece, la constatata sussistenza di una risalente abitudine del debitore a ritardare i pagamenti e di una consolidata tolleranza (o blanda reazione) del creditore potrà essere elemento di cui tenere conto nell’ambito dell’apprezzamento della prova sull’elemento soggettivo richiesto per l’accoglimento dell’azione».

In altre parole, la nozione di “termini d’uso” non coincide con la mera ripetizione di pagamenti tardivi, ma postula il consolidamento di una diversa regola del rapporto, stabilmente condivisa tra le parti e concretamente idonea a ridefinire il tempo dell’adempimento.

Nel caso concreto, i ripetuti solleciti provenienti dal creditore, nonché il loro «tono perentorio e minaccioso», deponevano in senso opposto e, pertanto, afferma la Corte, «la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra riportato, che esclude l’esonero per i pagamenti effettuati in ritardo».

La prova della scientia decoctionis

Con il secondo motivo di ricorso, si censurava la pronuncia di secondo grado nella parte in cui riteneva provata la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo. In particolare, si riteneva erronea la valorizzazione, quali indizi della scientia decoctionis, dei ritardi e dei solleciti di pagamento, delle risultanze dei bilanci della società poi fallita e della sopravvenuta sospensione della licenza di esercizio dell’attività di vettore aereo.

La Corte ha dichiarato tale motivo inammissibile, ritenendo che «nell’ambito del suo insindacabile accertamento del fatto, la corte territoriale ha ritenuto che tale prova [n.d.r., la prova della conoscenza dello stato di insolvenza] fosse stata raggiunta valutando complessivamente le risultanze dei bilanci (…), nonché gli insistenti, allarmati e minacciosi solleciti trasmessi (…) a fronte dei ripetuti ritardi nei pagamenti. Poiché la decisione è fondata sull’accertamento in concreto della effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, non ha alcuna rilevanza la critica svolta alle considerazioni della corte d’appello in merito all’esistenza e alla violazione di un dovere di diligenza del creditore di informarsi sulle condizioni economiche del debitore e, in particolare, di prendere visione dei suoi bilanci, nel caso in cui si tratti di una società di capitali. La revoca dei pagamenti non rappresenta, infatti, una sanzione per un comportamento del creditore contrario ai suoi doveri di informarsi, ma è soltanto una conseguenza (inefficacia) di un atto pregiudizievole della par condicio creditorum. Il requisito della conoscenza, in capo al creditore, dello stato di insolvenza del debitore deve essere provato nei termini di una conoscenza effettiva e non come inadempimento di un dovere di conoscenza (dalla violazione del quale deriverebbe semmai l’ignoranza, sia pure colpevole, di quello stato)».

Azione revocatoria e monopolista

Con il terzo motivo di ricorso, si denunciava la violazione degli artt. 1460, 1461, 2597 c.c. e 802 cod. nav., affermando il gestore aeroportuale di non aver potuto scegliere con quali compagnie aeree entrare in rapporti di operatività aeronautica, in sostanza invocando un implicito esonero dall’azione revocatoria spettante al monopolista e, pertanto, tenuto a contrarre. Il ricorrente invocava l’impossibilità di avvalersi dei rimedi di autotutela previsti dagli artt. 1460 e 1461 c.c. e affermava che l’art. 802 cod. nav. attribuiva solo all’ENAC il potere di vietare la partenza degli aeromobili in caso di violazione degli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe aeroportuali.

La Corte ha ritenuto tale motivo infondato.

Con riguardo all’art. 802 cod. nav., la Corte ha ritenuto che tale norma consente al gestore dell’aeroporto la possibilità di attivare l’intervento dell’ENAC in presenza dell’inadempimento del vettore, elemento sfornito di prova nel corso del giudizio.

È poi richiamata la pronuncia a Sezioni Unite n. 1232/2004 ove è stabilito che «non solo l‘art. 1460 cod. civ., sull’eccezione di inadempimento, ma anche l’art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, in favore dell’imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trattandosi di previsioni compatibili con l’obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento posto dall’art. 2597 cod. civ.». La citata pronuncia prosegue: «L’applicabilità di detto art. 1461 cod. civ. (…) comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell’anno che precede la dichiarazione di fallimento (…) resta soggetto alla revocatoria di cui all’art. 67 secondo comma della legge fallimentare, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell’art. 2957 cod. civ. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa».

La Suprema Corte ha dunque ritenuto che: (i) i presupposti per la revocatoria dei pagamenti vanno valutati al momento in cui il pagamento viene effettuato, senza che assuma alcun rilievo la situazione esistente al tempo in cui sorse l’obbligazione estinta e al tempo in cui l’accipiens eseguì la controprestazione; (ii) non ha rilievo, ai fini della revocatoria, l’accertamento circa la libertà o meno di entrare in rapporto con il debitore, né la facoltà di rifiuto della prestazione; (iii) quel che rileva è soltanto l’epoca del pagamento (un anno o sei mesi prima del fallimento) e la conoscenza (presunta o provata) dello stato di insolvenza nel momento in cui il pagamento è provato; (iv) il pagamento viene revocato semplicemente per ripristinare la par condicio creditorum e non per sanzionare il creditore per la violazione di un (inesistente) obbligo di rifiutare il pagamento, né per aver stipulato un contratto con un imprenditore poi fallito o aver eseguito la propria controprestazione senza avvalersi dell’autotutela degli artt. 1460 e 1461 c.c.

Viene così sottolineata la natura non indennitaria ma redistributiva dell’azione revocatoria, senza disparità di trattamento del monopolista che giustifichi una implicita, in quanto non prevista dalla legge, esenzione dall’azione revocatoria.

Risulta dunque affermato il seguente principio di diritto: «Anche dopo la riforma dell’art. 802 cod. nav., in forza della quale il gestore aeroportuale non può vietare la partenza degli aeromobili, potendo soltanto segnalare all’ENAC il mancato “pagamento di tasse, diritti e tariffe”, sono assoggettabili ad azione revocatoria fallimentare – sussistendone i relativi presupposti di legge – i pagamenti di diritti e tariffe effettuati dal vettore aereo al gestore aeroportuale, non avendo a tal fine alcuna rilevanza l’impossibilità per quest’ultimo di scegliere i vettori aerei ammessi a usufruire dei suoi servizi e di negare la partenza degli aeromobili in caso di inadempimento; ciò in quanto i presupposti dell’azione revocatoria guardano al momento in cui il pagamento è effettuato e non all’origine del credito e alla data della controprestazione, sicché non sussiste alcuna disparità di trattamento che giustifichi un’esenzione dalla revocatoria del monopolista, anche qualora gli sia inibito il potere di autotutela ai sensi degli artt. 1460 e 1461 c.c.».

La natura dei diritti aeroportuali e l’inapplicabilità dell’art. 89 d.P.R. n. 602/1973

Con il quarto motivo di ricorso, si denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 89 d.P.R. n. 602/1973 sostenendo il ricorrente che, così come le addizionali comunali, rispetto alle quali la Corte di Appello si era già uniformata alla sentenza n. 80/2024 della Corte Costituzionale, anche i diritti aeroportuali avessero natura tributaria, con esonero dall’azione revocatoria ex art. 89 d.P.R. n. 602 del 1973.

Rispetto a tale motivo, la Corte attribuisce carattere decisivo all’art. 39-bis del d.l. n. 159/2007, convertito in l. n. 222 del 2007, norma di interpretazione autentica che esclude l’insorgenza di obbligazioni di natura tributaria relativamente alle disposizioni in materia di: (i) tassa d’imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea ex d.l. 28/1974, convertito con mod. in l. 117/1974; (ii) tasse e diritti ex l. 324/1976; (iii) corrispettivi dei servizi di controllo e sicurezza di cui all’art. 8 Reg. D.M. 85/1999; (iv) addizionali comunali sui diritti di imbarco ex art. 2, comma 11, l. 350/2003; (v) corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendio negli aeroporti, ex art. 1, comma 1328, l. 296/2006.

La Corte rileva come tale disposizione sia stata più volte sottoposta alla Corte Costituzionale, intervenuta – per quel che rileva in questa sede – con sentenza n. 80/2024, dichiarando l’illegittimità costituzionale nella parte riferita alle addizionali comunali sui diritti di imbarco, senza estendere tale pronuncia ai diritti aeroportuali in senso stretto. Proprio in tale sentenza, la Corte Costituzionale ha affermato la natura dei diritti aeroportuali non quali tributi, ma quali corrispettivi di diritto privato. Alla luce dell’interpretazione autentica fornita dall’art. 39-bis del d.l. n. 159/2007, convertito nella l. n. 222/2007, e della sua riconosciuta legittimità costituzionale, la natura non tributaria dei diritti aeroportuali costituisce dato normativo vincolante.

La Corte ha dunque ritenuto la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente con riferimento all’art. 39-bis del d.l. n. 159/2007, convertito nella l. n. 222/2007 e con riferimento all’art. 67, comma 3, l. fall., non essendo prevista dalla Legge un’ipotesi di esenzione da azione revocatoria.

Risulta quindi affermato il seguente principio di diritto: «Non è applicabile l’esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 89, d.P.R. n. 602 del 1973 ai diritti aeroportuali, la cui natura non tributaria è stata stabilita dall’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertito dalla l. n. 222 del 2007, norma di interpretazione autentica dichiarata costituzionalmente illegittima solo per altri voci, quali i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti (Corte cost. n. 167 del 2018) e l’addizionale comunale sui diritti di imbarco (Corte cost. n. 80 del 2024, che ha invece incidentalmente confermato la natura di “corrispettivi di diritto privato” dei diritti aeroportuali). Risulta perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39 bis, così come dell’art. 67, comma 3, legge fall., rientrando l’individuazione delle ipotesi di esenzione dalla revocatoria nella discrezionalità del legislatore».

Conclusioni

La pronuncia in esame si inserisce nel solco di un orientamento volto a preservare la funzione propria dell’azione revocatoria quale strumento di riequilibrio della par condicio creditorum. In questa prospettiva, la Corte chiarisce, da un lato, che l’esenzione per i pagamenti eseguiti nei termini d’uso richiede la prova rigorosa di una prassi sopravvenuta, condivisa e realmente modificativa del regolamento negoziale, non potendo essere desunta dalla mera tolleranza di ritardi sistematici; dall’altro, ribadisce che la posizione del creditore operante in un settore regolato o in regime di monopolio non comporta, in assenza di espressa previsione legislativa, alcuna deroga implicita al regime revocatorio. Particolarmente significativa è, inoltre, la conferma della natura non tributaria dei diritti aeroportuali, che consente di delimitare con maggiore precisione l’ambito applicativo dell’art. 89 d.P.R. n. 602/1973 e di circoscrivere l’esenzione ai soli importi effettivamente qualificabili come tributi.

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