È inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato tardivamente

Redazione Scientifica Processo amministrativo
03 Settembre 2026

Quando il giudice amministrativo non solleva tempestivamente il conflitto di giurisdizione, entro la prima udienza utile di trattazione la giurisdizione si consolida ai sensi dell’art.  11, comma 3, c.p.a. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., a seguito della declinatoria della giurisdizione da parte di altro giudice nazionale e della tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo può sollevare anche d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione alla prima udienza. Il limite temporale entro il quale il conflitto può essere sollevato è dato dall’udienza di discussione fissata ai sensi dell’art. 71 c.p.a., ove ha luogo la reale trattazione e decisione della causa. Tale previsione mira a evitare che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio.

A seguito del diniego di giurisdizione da parte del giudice ordinario e della tempestiva riassunzione della medesima domanda davanti al giudice amministrativo, si determina un’unitarietà della causa che preclude alle parti di rimettere in discussione la questione di giurisdizione mediante la proposizione di un regolamento preventivo, avendo esse già esaurito il relativo potere. In tale ipotesi, il giudice amministrativo “ad quem”, ove ritenga di essere a sua volta privo di giurisdizione, può sollevare il conflitto negativo ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., entro il limite temporale della prima udienza di trattazione.

Il principio trova applicazione anche nei confronti del giudice amministrativo d’appello, il quale può sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite con l’unico limite dell’osservanza, a pena di inammissibilità, del limite temporale fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, decorso il quale senza che il conflitto sia stato sollevato, la giurisdizione deve ritenersi definitivamente consolidata davanti al giudice amministrativo.

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato tardivamente oltre il termine previsto dall’art. 11, comma 3, c.p.a.

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