Deduzione dell’accantonamento del fondo rischi e oneri

La Redazione
01 Settembre 2026

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna ricorda che il TUIR consente la deduzione soltanto degli accantonamenti specificatamente contemplati dalla disciplina tributaria.

Il fondo rischi e oneri relativo a pretese fiscali ancora non definite integra un accantonamento non espressamente previsto tra quelli deducibili ai sensi dell’art. 107, comma 4, TUIR.

Questo è quanto ricordato dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, esaminando un caso in cui una società, che aveva costituito un fondo per rischi ed oneri relativo a due atti notificati dall’Agenzia delle Entrate e non ancora pagati, aveva dedotto tale accantonamento dall’utile dichiarato.

Secondo la Corte (in applicazione dell’art. 107, comma 4, TUIR: «Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo»), all’utile così dichiarato e risultante dal conto economico «la società avrebbe dovuto apportare la variazione in aumento per ottenere il reddito d’impresa conseguente all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR».

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