Considerazioni sulla sospensione impropria del processo civile alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite

02 Settembre 2026

Il presente contributo si propone l’intento di tratteggiare le caratteristiche salienti di quella vicenda «anomala» o «anormale» del processo nota come sospensione, con particolare riferimento alla c.d. sospensione impropria. Il recente arresto delle Sezioni Unite impone una riflessione su tale istituto, specialmente qualora lo stesso sia stato oggetto di un accordo tra le parti.

La sospensione del processo e brevi cenni agli accordi processuali

Considerato in sé stesso, il fenomeno della sospensione del processo consiste in un arresto dell’iter processuale a causa di un determinato evento e fino alla cessazione di quell’evento (così Mandrioli, Diritto processuale civile, II, Torino, 2025, 304).

Lo stato di quiescenza del processo a seguito del fenomeno sospensivo (che, di regola, non si verifica automaticamente, ma a seguito di un provvedimento del giudice solo nei gradi di merito) è considerato una vicenda anormale o anomala del processo (Menchini, Sospensione del processo civile di cognizione, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 1), che si traduce in «una paralisi temporanea della giurisdizione» (Satta-Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 2000, 398).

A tal proposito, dal punto di vista classificatorio, si distingue tra:

(i) sospensione propria ex art. 295 c.p.c., la quale si verifica quando, contemporaneamente alla causa de qua agitur, pende innanzi allo stesso o ad altro giudice civile, penale o amministrativo (nei casi eccezionali in cui debbano decidere su diritti soggettivi e in quelli in cui la pronuncia del giudice amministrativo può determinare un effettivo conflitto di giudicati – Cass., sez. II, 18 febbraio 2014, n. 3802, in DeJure.it) o, ma la questione è dibattuta in sede di legittimità, arbitro, sempre che tra le due azioni (pregiudiziale e dipendente) sussista l’identità delle parti (Cass., sez. un., 13 ottobre 2022, n. 30148, in Giustizia Civile Massimario 2022).

Quanto al concetto di pregiudizialità civile ai fini della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (necessaria perché il giudice deve disporla anche d’ufficio – Cass., sez. VI, 26 settembre 2019, n. 23989, in Giustizia Civile Massimario 2019), la stessa è da intendersi, per usare la terminologia di Satta poi ripresa e sviluppata da Menchini, in senso «tecnico» (Cass., sez. I, 15 maggio 2019, n. 12999, in Giustizia Civile Massimario 2019), cioè come esistenza di una situazione sostanziale distinta e autonoma che rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento di un’altra fattispecie sostanziale (Menchini, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, 85 ss.).

Quando la questione pregiudicante appartiene alla cognizione del giudice civile, la sospensione può essere evitata quando lo stesso giudice può pronunciarsi su di essa incidenter tantum, come risulta indirettamente dall’art. 34 c.p.c. o a seguito di riunione ex art. 40 c.p.c.;

(ii) sospensione concordata ex art. 296 c.p.c. In questo caso la sospensione è detta volontaria e può essere disposta dal giudice su concorde richiesta delle parti costituite per un periodo non superiore a tre mesi. Precisa la norma che la stessa può avvenire una sola volta (secondo alcuni solo nel giudizio di primo grado, Mandrioli, cit., 305, contra Poli, Sospensione su istanza delle parti e riduzione dei termini processuali, in Foro it., 2009, V, 291) e a condizione che sussistano «giustificati motivi».

L’art. 296 c.p.c., dicendo che il giudice può disporre la sospensione, evidenzia che egli, lungi dal limitarsi a prendere atto dell’accordo delle parti circa la sospensione, deve valutare la convenienza della sospensione stessa in base ai motivi da esse addotti (Calvosa, Sospensione del processo civile (di cognizione), in Nss. Dig. it., XVII, Torino, 1970, 961). La ripresa del processo avviene con le modalità di cui all’art. 297 c.p.c.;

(iii) sospensione impropria, che riguarda quelle ipotesi in cui nel corso di un processo sorge un altro processo davanti a un altro giudice che si innesta nel primo costituendone una fase.

Il processo sospeso avanti il giudice originariamente adito continua avanti a un giudice diverso e involve una questione di fatto o di diritto processuale o di merito la cui decisione può incidere sul processo originario e che, risultando rilevante, ne determina la sospensione (Liebman, Sulla sospensione propria e «impropria» del processo civile, in Riv. dir. proc., 1958, 153 ss.; Montesano-Arieta, Diritto processuale civile. Il processo di cognizione ordinaria, II, Torino, 1999, 248).

In seno a tale categoria si differenzia tra:

(a) sospensione impropria «in senso stretto», che abbraccia le ipotesi in cui il processo è sospeso perché un incidente ad esso relativo deve essere deciso da un diverso giudice, come i casi di sospensione per rinvio alla Corte costituzionale, per rinvio pregiudiziale alla Corte Giust. UE (contra Trisorio Luizzi, Processo civile italiano e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della Comunità Europea, in Riv. dir. proc., 4, 2003, 784), per regolamento di giurisdizione, per regolamento di competenza;

(b) sospensione impropria «in senso lato»: si intende la sospensione del processo per questione di costituzionalità o eurounitaria sollevata da altro giudice, su questione rilevante anche nel giudizio che viene sospeso (Cons. Stato, Ad. Plen., 22 marzo 2024, n. 4, in Giur. it., 3, 2024, 1275);

(iv) sospensione c.d. facoltativa. Trattasi di una fattispecie di sospensione di origine giurisprudenziale, la quale ammetteva l’ammissibilità di un provvedimento di sospensione facoltativa che trovava esclusivo fondamento in una insindacabile discrezionalità del giudice di merito e, pertanto, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 295 c.p.c. o da altra disposizione di legge, avverso il quale non era proponibile l’istanza di regolamento di competenza.

Tale orientamento (un tempo maggioritario) riconosceva, per l’appunto, al giudice di merito il potere discrezionale di sospendere il processo al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 295 c.p.c. «per la ritenuta influenza che possa avere sul processo la decisione da deliberare a conclusione di altro giudizio» (Cass., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5292, in Giust. civ. Mass. 1999; Cass., sez. III, 27 luglio 2001, n. 10284, in Giust. civ. Mass. 2001, contra Cass., sez. I, 6 febbraio 2001, n. 1676, in Giust. civ. Mass. 2001).

Delineate le coordinate definitorie, è opportuno tratteggiare gli ulteriori sviluppi contenutistici e giurisprudenziali delle sospensioni sub (iii)-(iv).

Relativamente alla «sospensione impropria in senso lato», non vi è univocità di vedute nella giurisprudenza di legittimità.

Vi sono, difatti, pronunce della S.C. che, seppur con riferimento a specifici aspetti del fenomeno sospensivo (e.g. dichiarazione di estinzione, dies a quo per la riassunzione del processo anomalamente sospeso, pubblicità della cessazione della causa di sospensione), ammettono la sospensione anomala c.d. in senso lato (Cass., sez. I, 3 ottobre 2024, n. 26008, in Giustizia Civile Massimario 2024; Cass., sez. II, 9 gennaio 2024, n. 2028, in Giustizia Civile Massimario 2024; Cass., sez. I, 26 marzo 2013, n. 7580, in Giustizia Civile Massimario 2013), mentre altre, inerenti ipotesi in cui parti differenti stavano trattando avanti la Corte costituzionale o la Corte Giust. UE una questione analoga rispetto a quella oggetto del giudizio in cui si invocava la sospensione, l’hanno esclusa (Cass., sez. III, 16 gennaio 2025, n. 1139, in Giustizia Civile Massimario 2025; Cass., sez. trib., 7 marzo 2024, n. 6121, in Giustizia Civile Massimario 2024).

In merito alla sospensione c.d. facoltativa, il filone maggioritario riscontrato sino agli inizi degli anni Duemila veniva smentito dall’ordinanza del 1° ottobre 2003, n. 14670, resa a Sezioni Unite.

Tale pronuncia ha rappresentato il primo radicale punto di rottura rispetto a questa forma di sospensione di pura origine pretoria ed è stata impiegata, anche a distanza di oltre vent’anni, quale argomentazione nella sentenza in esame.

Le Sezioni Unite hanno escluso la configurabilità di un provvedimento di sospensione che trovi fondamento soltanto in una insindacabile discrezionalità del giudice di merito valorizzando, da un lato, lo spirito della riforma del 1990 che, nell’introdurre l’impugnabilità con il regolamento necessario di competenza del provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., è partita dal presupposto che la sospensione si risolve, comunque, in un diniego temporaneo di giustizia e, dall’altro, hanno sottolineato come «nel nuovo quadro di disciplina, così conformato in funzione di esigenze di più pregnante tutela dell’interesse della parte alla prosecuzione ed alla più sollecita definizione del giudizio [...] non vi è più spazio ora per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice fuori dai casi tassativi di sospensione legale».

La composizione del contrasto nel senso indicato non ha trascurato di effettuare anche una valutazione di compatibilità costituzionale.

Secondo le Sezioni Unite del 2003, infatti, anche ove si ritenesse in ipotesi configurabile un tale potere discrezionale in capo al giudice civile, lo stesso «si porrebbe comunque in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) che con il canone, infine, della “durata ragionevole”, che la legge deve assicurare nel quadro del “giusto processo” ai sensi del novellato art. 111 Cost.».

Da tale impostazione se ne è fatta discendere l’impugnabilità di ogni provvedimento di sospensione del processo con il regolamento necessario di competenza; dunque, non soltanto qualora fosse stato applicato l’art. 295 c.p.c., ma anche nel caso di sospensione c.d. facoltativa, superando l’orientamento che ne negava l’esperibilità (Cass., sez. un., 6 giugno 2000, n. 408, in Giust. civ. Mass. 2000).

La sospensione impropria su accordo delle parti. L’interpretazione resa dalle Sezioni Unite n. 14226 del 14 maggio 2026

A fronte di un’istanza di sospensione (concessa nel giudizio di merito) e proveniente dalle parti che riferivano della necessità di attendere la decisione da rendersi in un diverso giudizio tra contendenti parzialmente diversi, ma su questioni analoghe rispetto al giudizio a quo, le Sezioni Unite, con sentenza n. 14226 del 14 maggio 2026, rilevato il contrasto di cui sopra, non ne hanno riconosciuto la conformità alle norme di legge (e, nel caso di specie, ritenuto inapplicabile l’art. 297 c.p.c., che aveva condotto nella fase di merito alla declaratoria di estinzione del processo di appello per mancata tempestiva riassunzione).

Le Sezioni Unite, muovendo dalla premessa per cui il giudice è soggetto «soltanto alla legge» ai sensi dell’art. 101 comma 2 Cost., che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo «regolato dalla legge» ex art. 111 comma 1 Cost. e che nel decidere sulla causa il giudice debba «seguire le norme del diritto», salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità (art. 113 comma 1 c.p.c.), arrivano a escludere la vincolatività per il giudicante dei contratti (incidenti sul processo, s’intende) conclusi tra le parti e questo perché non esiste nell’ordinamento un «processo convenzionale, ovvero un atto di disposizione diretta del processo o dei diritti processuali».

La disciplina processuale cogente in materia di sospensione, dunque, non è derogabile da un accordo processuale tra le parti e ciò neppure volendo fare applicazione dell’art. 296 c.p.c., poiché tale norma prevede rigorosi requisiti, che nel caso esaminato erano assenti.

Conclusioni

Il principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite, con il quale si esclude ab origine la possibilità per le parti di accordarsi al fine di ottenere una sospensione del processo al di fuori degli schemi tipici del diritto positivo (codicistici o di legge), ci pare non colga il fenomeno nella sua prospettiva completa.

La Suprema Corte ha, difatti, negato ogni cittadinanza al «vincolo contrattuale (…) per il giudice», sia escludendo la rilevanza dell’autonomia privata delle parti ex art. 1322 c.c., sia, specularmente, ribadendo come l’unica fonte di soggezione per il giudice sia la legge.

A tal riguardo si impongono un paio di riflessioni che riteniamo si muovano in senso opposto rispetto a quanto argomentato dalle Sezioni Unite.

In primo luogo, nell’attuale sistema non sono certo sconosciuti gli accordi processuali.

Basti pensare:

  1. agli accordi di proroga e di deroga della giurisdizione italiana. Essi hanno a oggetto una tipica situazione giuridica processuale quale è il potere d’azione (di entrambe le parti o di una sola, a seconda del concreto tenore dell’accordo) nei confronti del giudice italiano, determinandone il sorgere, qualora si tratti di proroga, o il venir meno, nel caso di deroga. Tra gli accordi di deroga l’art. 4 comma 2 l. n. 218/1995 annovera quelli che escludono la giurisdizione italiana non solo a favore di giudici stranieri, ma altresì a favore di arbitrato estero, patti, quest’ultimi, che sono riconosciuti anche dall’art. II della Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere;
  2. agli accordi di deroga alla competenza territoriale ex art. 28 c.p.c., con cui le parti possono individuare il giudice competente relativamente a «uno o più affari determinati»;
  3. all’accordo avente ad oggetto il ricorso per cassazione per saltum ai sensi dell’art. 360 comma 2 c.p.c.;
  4. ai patti sull’inversione o la modifica dell’onere della prova disciplinati dall’art. 2698 c.c., che mutano la regola di giudizio che il giudice deve seguire.

Ebbene, in presenza di tali fattispecie ci pare piuttosto tranchant affermare che «non esiste nel nostro ordinamento un “processo convenzionale”», come se le parti non potessero mai, in virtù delle proprie intese, incidere sullo stesso.

In secondo luogo, è bene ricordare la funzione servente del processo civile rispetto alle situazioni giuridiche soggettive.

Come è stato osservato, se si muove dal punto fermo del carattere strumentale del processo civile nei confronti dei diritti e dell’autonomia dei privati, si può ritenere che «la disciplina del processo e dei suoi risultati possa aprirsi a una fonte di regolamentazione negoziale, anche in via atipica, ex art. 1322 comma 2 c.c., entro i limiti del rispetto delle norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume, limiti che sono posti a presidio di un’allocazione proporzionata delle risorse statali rispetto al risultato di assicurare alla collettività un servizio efficiente di giustizia civile» (Caponi, Autonomia privata e processo civile: gli accordi processuali, in Riv. trim. dir. proc. civ., 3, 2008, 108).

Riteniamo sia questa la chiave di lettura più aderente all’attuale assetto normativo.

Se, difatti, è vero – come è vero – che il giudice è soggetto soltanto alla legge e che il processo è regolato dalla legge, quest’ultima deve essere considerata nella sua totalità, ricomprendendo, pertanto, sia le norme processuali sia le norme sostanziali e, nello specifico, l’art. 1322 c.c., che consente alle parti di concludere negozi atipici nei limiti di cui si è detto.

Tali accordi processuali, espressione della volontà delle parti, in quanto riconosciuti «dalla legge» dovrebbero essere riconosciuti anche nella sede in cui «la legge» trova la sua applicazione ad opera di un terzo.

Del resto, in un sistema quale quello attuale, basato anche sul principio dispositivo e di impulso delle parti (arg. ex artt. 99, 112, 115 c.p.c. e 2907 c.c.), in cui le parti hanno financo il potere di rinunciare all’azione, per tale intendendosi un atto dispositivo del diritto sostanziale in corso di causa oppure la rinuncia all’accertamento giurisdizionale del medesimo in favore di una composizione contrattuale della lite (Marinelli, La natura dell’arbitrato irrituale: profili comparatistici e processuali, Torino, 2002, 173), l’autonomia privata espressa a un siffatto livello dovrebbe rendere possibile anche un accordo con il quale le parti si accordano per sospendere il processo in attesa che venga decisa una questione «pilota» rilevante ai fini del decidere.

Tale ricostruzione riteniamo sia confortata da un più recente studio nel quale si è osservato che il diritto processuale si pone funzionalmente sul medesimo piano delle disposizioni che regolano la materia contrattuale, al fine di assicurare la concreta attuazione delle situazioni giuridiche soggettive.

Il diritto processuale civile non esaurisce, dunque, il complesso delle norme giuridiche mediante le quali l’ordinamento garantisce la tutela dei diritti, ma costituisce solo una parte di esse, accanto alle norme del diritto civile, cui l’ordinamento fa, in primo luogo, affidamento.

Non vi è, dunque, alcuna antitesi tra norme sostanziali e norme processuali poste a tutela dei diritti, ma un’analogia funzionale, la quale consente di affermare che, se rispetto alle prime opera pleno iure il principio dell’autonomia privata, altrettanto varrà anche per le seconde (Penasa, Gli accordi processuali, cit., 531-532 ss.).

Sulla base di tali considerazioni si giunge a concludere che «sebbene ogni norma processuale dovrà essere interpretata con riferimento al singolo specifico contesto in cui s’innesta, in linea generale può affermarsi il canone ermeneutico per il quale nel dubbio la norma deve essere ritenuta non cogente, ma operi come canone residuale in mancanza di un diverso accordo delle parti. Potestà pubbliche, mediante norme cogenti, e potestà private, mediante accordi, concorrono nel definire le regole processuali» (Chizzini, Konventionalprozess e poteri delle parti, in Riv. dir. proc., 1, 2015, 51-54).

È ragionevole superare, quindi, l’impostazione assunta dalle Sezioni Unite, per la quale saremmo in presenza di una «disciplina processuale cogente, non derogabile da un accordo processuale tra le parti».

Volendo applicare quanto tratteggiato nelle pagine precedenti, potremmo concludere per l’ammissibilità della sospensione impropria in senso lato voluta dalle parti e, stante l’atipicità dell’accordo, colmare l’assenza di un termine finale circa la durata della sospensione mediante l’applicazione analogica dell’art. 297 c.p.c., come effettuato dalla sentenza di secondo grado poi cassata.

Guida all’approfondimento

Chiarloni, Il provvedimento di sospensione necessaria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1963, 368.

Chiavario, Giudizi (rapporto tra), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, 984.

Attardi, Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo, in Giur. it., 1987, IV, 417.

Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707, in Redazione Giuffrè amm. 2025.

Cass., sez. I, 29 settembre 2023, n. 27590, in DeJure.it.

Cass., sez. VI, 21 giugno 2021, n. 17686, in Giustizia Civile Massimario 2021.

Cass., sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 3915, in Giustizia Civile Massimario 2015.

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