Domanda di protezione internazionale presentata dopo l'emissione del decreto di espulsione

La Redazione
02 Settembre 2026

Il Giudice di pace investito del ricorso contro il decreto di espulsione emesso in pendenza di una domanda di protezione internazionale deve prima verificare quale sia stato l’esito di tale domanda.

Qualora la domanda di protezione internazionale (o complementare) dello straniero sia presentata dopo l'emissione del decreto di espulsione, il decreto prefettizio non è colpito da invalidità sopravvenuta ma ne resta sospesa l'eseguibilità (Cass., sez. I, ord. 27 febbraio 2020, n. 5437; Cass., sez. I, ord. 5 marzo 2024, n. 5938, con riguardo alla presentazione di domanda di protezione complementare; Cass., sez. I, ord. 12 marzo 2025, n. 6609; Cass., sez. I, ord. 18 maggio 2025, n. 13151, par. 3).

Spetta al Giudice di pace investito del ricorso contro il decreto di espulsione l'obbligo di verificare quale decisione abbia assunto la Commissione territoriale sulla domanda di protezione e, ove la Commissione abbia deciso, quale sia stato l'esito dell'impugnazione contro tale provvedimento davanti al Tribunale con sospensione della sua efficacia esecutiva.

Qualora il Tribunale abbia respinto la domanda di protezione internazionale, il Giudice di pace dovrà valutare se sussistano cause ostative all'espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della sua cognizione (Cass., sez. I, 26 dicembre 2025, n. 34155)

Questi i principi richiamati da Cass. civ., sez. I, 27 agosto 2026, n. 24802, in un caso relativo ad un cittadino marocchino che, in pendenza della domanda di protezione internazionale, si era visto respingere dal Giudice di pace di Milano il ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione. Secondo la Corte, il Giudice di pace non avrebbe correttamente applicato i principi sopra richiamati: egli, pur avendo dato atto della pendenza del procedimento davanti alla Commissione territoriale, ha deciso sul merito dell’opposizione al decreto di espulsione senza prima verificare quale fosse stato l’esito della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Per tali motivi, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato, rinviando al Giudice di pace di Milano (in persona di un diverso magistrato) perché proceda ad un nuovo esame attenendosi al principio sopra enunciato e regoli le spese anche del giudizio di legittimità.

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