Adozione di maggiorenne e famiglie ricomposte: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere valorizza la funzione personalistica dell’istituto

La Redazione
02 Settembre 2026

Il Tribunale valorizza l’adozione di maggiorenne come istituto a prevalente funzione personalistica e sociale: il giudice, pur esercitando un controllo limitato sulla “convenienza”, deve considerare l’adozione quale strumento di riconoscimento giuridico di relazioni affettive e identitarie consolidate, specie nelle famiglie ricomposte, ammettendo in chiave costituzionale una flessibile interpretazione del divario di età ex art. 291 c.c.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza 22 luglio 2026 n. 583, si pronuncia in tema di adozione di maggiorenne, delineando il ruolo centrale del consenso e la funzione personalistica dell’istituto.

Il Collegio richiama, anzitutto, il quadro normativo: oltre al consenso dell’adottante e dell’adottando, è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e di quello dell’adottando non legalmente separati, nonché dei figli maggiorenni dell’adottante, quali soggetti potenzialmente incisi dallo status derivante dall’adozione. In questo contesto, il giudice esercita un controllo sui requisiti che legittimano l’adozione, mentre il potere valutativo sulla “convenienza” per l’adottando, ai sensi dell’art. 312 c.c., è circoscritto.

La decisione sottolinea che, nell’adozione di persone maggiori di età, al giudice non è attribuito un potere discrezionale di apprezzamento dell’interesse dell’adottando paragonabile a quello previsto per l’adozione di minori, a conferma della diversa struttura e finalità dei due istituti.

Sul piano sistematico, il Tribunale evidenzia come l’adozione di maggiorenne abbia assunto nel tempo una funzione sociale di riconoscimento giuridico di relazioni affettive, identitarie e solidaristiche già consolidate, specie nelle famiglie “ricomposte”, nelle quali la convivenza e la frequentazione quotidiana danno vita a legami personali, morali e civili meritevoli di tutela. In un’ottica costituzionalmente orientata, anche alla luce dell’art. 8 CEDU e dell’art. 2 Cost., l’adozione di maggiorenne è letta quale strumento idoneo a formalizzare percorsi di identità personale e storie di integrazione familiare, superando una concezione meramente patrimoniale e successoria dell’istituto. Ne deriva la possibilità di una ragionevole riduzione del divario di età fissato dall’art. 291 c.c., quando ciò sia necessario a garantire il riconoscimento giuridico di rapporti affettivi di lunga durata, fondati su comprovata affectio familiaris.

In questa prospettiva, l’adozione non è più solo veicolo di trasmissione del cognome e del patrimonio, ma diviene strumento duttile di protezione della persona, capace di recepire le trasformazioni sociali e di valorizzare legami affettivo‑solidaristici preesistenti, la cui mancata emersione sul piano giuridico rischierebbe di pregiudicare i diritti fondamentali dell’individuo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.