Uno per tutti… ma non tutti per uno? La responsabilità degli eredi per i debiti IMU

02 Settembre 2026

In tema di successione ereditaria nei debiti tributari, e in particolari in materia di IMU, il contributo ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale, soffermandosi sui limiti di applicazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 e sulle conseguenze che la natura parziaria dell’obbligazione produce nella formazione dell’avviso di accertamento.

Introduzione

Il decesso del contribuente apre, per gli eredi, una fase spesso complessa anche sul piano degli adempimenti fiscali. Alla trasmissione del patrimonio si accompagna infatti quella delle obbligazioni tributarie già sorte in capo al defunto, secondo regole che non sono uniformi per tutte le imposte e che impongono di distinguere tra la disciplina speciale prevista per alcuni tributi e i principi generali in materia successoria.

La questione assume particolare rilievo con riferimento ai tributi locali. Nella prassi, accade frequentemente che l’ente impositore individui un unico interlocutore tra i successori oppure notifichi a ciascuno di essi un atto riferito all’intero debito, finendo per sovrapporre le esigenze di semplificazione dell’attività amministrativa al diverso problema dell’effettiva estensione della responsabilità patrimoniale del singolo erede.

La trasmissione del debito tributario, tuttavia, non comporta automaticamente la nascita di un vincolo di solidarietà tra i successori. Occorre verificare, per ciascuna categoria di tributo, se esista una disposizione che consenta all’amministrazione di pretendere l’intero importo da uno solo degli eredi oppure se debbano trovare applicazione le regole civilistiche sulla divisione dei debiti ereditari.

In materia di IMU, il quadro normativo non contiene una specifica previsione di responsabilità solidale. Su tale presupposto si è progressivamente consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo cui ciascun coerede risponde soltanto in proporzione alla propria quota, senza che possa essere estesa ai tributi locali la disciplina dettata dall’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 per le imposte sui redditi.

In questo contesto si colloca l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11097 del 28 aprile 2025, pronunciata in una controversia originata dalla notifica a uno degli eredi di un avviso di accertamento relativo all’intero debito IMU del contribuente defunto. La decisione ha offerto alla Corte l’occasione per chiarire il rapporto tra la disciplina tributaria speciale e le regole civilistiche sulla successione nei debiti.

La responsabilità degli eredi nella giurisprudenza di legittimità

Il punto di partenza del ragionamento della Corte è rappresentato dall’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, disposizione che prevede la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento delle imposte sui redditi dovute dal contribuente deceduto. Tale norma stabilisce che gli eredi rispondono solidalmente delle obbligazioni tributarie del de cuius relative all’imposta sul reddito delle persone fisiche e alle altre imposte dirette, consentendo all’amministrazione finanziaria di rivolgersi indifferentemente a ciascuno di essi per l’intero debito, salva la successiva possibilità di regresso nei rapporti interni tra coeredi.

La solidarietà prevista dalla norma risponde all’esigenza di garantire all’erario un’effettiva e tempestiva riscossione dei tributi, evitando che la frammentazione della responsabilità tra più soggetti possa ostacolare l’esercizio della pretesa fiscale.

L’ambito applicativo dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 è tuttavia limitato alle imposte sui redditi e non può essere automaticamente esteso ad altre categorie di tributi. La disposizione non riguarda, in particolare, i tributi locali, quali l’imposta municipale propria, disciplinati da normative autonome che non contengono un’analoga previsione in materia di responsabilità solidale degli eredi.

In mancanza di una specifica norma che imponga la solidarietà, deve dunque farsi riferimento alla disciplina civilistica della successione nei debiti ereditari. L’art. 752 c.c. stabilisce che gli eredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti in proporzione delle rispettive quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. Sul piano dei rapporti con i creditori, l’art. 754 c.c. prevede, a sua volta, che gli eredi siano tenuti personalmente al pagamento dei debiti ereditari in proporzione della loro quota. Nella medesima direzione, l’art. 1295 c.c. dispone che l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori secondo le rispettive quote, salvo patto contrario.

Muovendo da tali premesse, la Cassazione ha affermato che i debiti IMU del contribuente deceduto si trasmettono agli eredi secondo il regime ordinario della divisione pro quota. Ne deriva che l’ente impositore non può pretendere l’intero importo del tributo da uno soltanto dei successori, dovendo limitare la propria pretesa alla quota imputabile al singolo erede.

La diversa impostazione, che equiparerebbe gli eredi a coobbligati solidali, si porrebbe in contrasto con il carattere circoscritto della disciplina prevista per le imposte sui redditi e con le regole civilistiche che governano la successione nei debiti ereditari.

Gli sviluppi nella giurisprudenza tributaria di merito

Il principio affermato dalla Corte di Cassazione trova conferma nella giurisprudenza tributaria di merito. In tal senso si era già espressa la Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza n. 142 del 18 marzo 2024, escludendo la responsabilità solidale dei coeredi per il debito IMU del contribuente defunto.

Nella medesima direzione si colloca la sentenza n. 2686 del 4 maggio 2026 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione XV, che ha respinto l’appello del Comune di Roma avverso la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato a ciascun erede per l’intero debito del de cuius.

La peculiarità della decisione risiede nelle modalità con le quali l’ente aveva formulato la pretesa. Il Comune sosteneva che l’indicazione dell’intero importo nell’avviso non avrebbe arrecato pregiudizio agli eredi, poiché, nella successiva fase esecutiva, ciascuno sarebbe stato chiamato a rispondere soltanto nei limiti della propria quota. Il Collegio ha respinto tale impostazione, rilevando che l’atto impositivo deve individuare con chiarezza, fin dalla sua emissione, l’effettiva obbligazione gravante sul destinatario.

Non è quindi sufficiente che l’ente dichiari di voler contenere la riscossione entro la quota ereditaria, quando l’avviso attribuisce formalmente al singolo coerede l’intero debito. La parziarietà dell’obbligazione deve riflettersi direttamente nella quantificazione della pretesa, senza poter essere rinviata alla fase esecutiva.

È stata pertanto confermata la necessità per il Comune di emettere un nuovo avviso, ricalcolando l’imposta dovuta dal ricorrente in proporzione alla sua quota ereditaria. La pronuncia laziale sviluppa così, sul piano della formazione dell’atto, il principio enunciato dalla Cassazione: il limite della responsabilità del coerede non incide soltanto sull’importo concretamente riscuotibile, bensì delimita a monte la stessa pretesa che l’ente può legittimamente formalizzare.

L’orientamento giurisprudenziale assume particolare rilievo sotto il profilo della tutela del contribuente, poiché interviene a correggere una prassi amministrativa diretta a semplificare l’attività di accertamento mediante l’imputazione dell’intero debito a uno o a ciascuno degli eredi. Una simile soluzione, pur potendo apparire funzionale alle esigenze organizzative dell’ente impositore, espone il singolo successore a una pretesa eccedente la propria effettiva responsabilità patrimoniale.

Sul piano operativo, l’ente locale che intenda recuperare l’imposta dovuta dal contribuente deceduto deve individuare gli eredi e notificare a ciascuno di essi un atto riferito alla sola parte di debito corrispondente alla rispettiva quota. Qualora l’avviso venga notificato a un erede per l’intero importo, oppure rechi nei confronti di ciascun successore la complessiva pretesa tributaria, il destinatario potrà contestarne la legittimità, facendo valere la violazione delle regole sulla successione nei debiti ereditari e del principio di chiarezza degli atti tributari.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario deve far valere espressamente il limite della propria responsabilità pro quota, trattandosi di eccezione in senso proprio; in difetto, il creditore può richiedere il pagamento dell’intero (Cass. civ., 17 luglio 2023, n. 20557).

Il rapporto tra disciplina tributaria e regole successorie

L’orientamento esaminato contribuisce a definire il rapporto tra diritto tributario e diritto civile nella successione nei debiti fiscali. La natura pubblicistica dell’obbligazione tributaria non determina, di per sé, l’applicazione agli eredi di un regime di responsabilità diverso da quello previsto dal diritto comune. In assenza di una disciplina speciale, la trasmissione del debito resta pertanto regolata dalle norme civilistiche, che individuano nella quota ereditaria il limite della responsabilità di ciascun successore.

La soluzione non pone in discussione l’autonomia del diritto tributario, bensì ne conferma il carattere speciale. Le disposizioni fiscali possono derogare alle regole comuni soltanto nei casi e nei limiti espressamente stabiliti dal legislatore. È quanto avviene con l’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, che introduce la solidarietà degli eredi con riferimento alle imposte sui redditi. Proprio la natura derogatoria della previsione impedisce di estenderla ai tributi locali, per i quali il silenzio della disciplina speciale lascia operare le regole generali della successione.

Una diversa interpretazione non si risolverebbe in una semplice operazione ermeneutica, poiché modificherebbe la struttura dell’obbligazione trasmessa agli eredi, consentendo all’ente impositore di pretendere dal singolo successore un importo superiore alla parte di debito gravante sul suo patrimonio. Le esigenze di semplificazione dell’attività amministrativa e di maggiore efficacia della riscossione non possono colmare l’assenza di un fondamento legislativo espresso.

La ricostruzione assume rilievo anche sul piano delle garanzie del contribuente. La chiarezza dell’avviso di accertamento e la corretta individuazione dell’importo dovuto consentono al destinatario di conoscere l’effettiva estensione della pretesa e di predisporre consapevolmente le proprie difese. Il limite derivante dalla quota ereditaria opera, pertanto, tanto sul piano sostanziale della responsabilità quanto su quello procedimentale della formazione dell’atto impositivo.

In conclusione

La giurisprudenza ha ormai consolidato il principio secondo cui, in materia di IMU, gli eredi non rispondono solidalmente dell’intero debito tributario del de cuius, essendo tenuti al pagamento soltanto nei limiti della rispettiva quota ereditaria.

L’orientamento si inserisce nel solco dei principi civilistici che regolano la ripartizione dei debiti ereditari e contribuisce a delimitare correttamente i poteri degli enti impositori, richiamando la necessità di un rigoroso rispetto dei presupposti normativi che giustificano eventuali forme di responsabilità solidale. La specialità dell’obbligazione tributaria non consente di estendere agli eredi un regime più gravoso di quello previsto dalla legge, né di trasformare le esigenze di semplificazione dell’attività amministrativa in una fonte autonoma della solidarietà.

Ne deriva un assetto coerente con i principi generali dell’ordinamento e, in particolare, con il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost. La trasmissione del debito tributario agli eredi si conforma al criterio della proporzionalità della responsabilità patrimoniale, evitando che esigenze di efficacia dell’accertamento e della riscossione possano tradursi in un indebito sacrificio delle garanzie del contribuente.

In tal senso, il motto di Dumas risuona con vigore anche nella materia tributaria: ciascun erede è chiamato a rispondere secondo la propria quota, senza che un principio letterario di solidarietà astratta possa prevaricare i limiti normativi che definiscono tale ripartizione.

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