DMA, ecosistemi digitali e “punto di accesso importante”: il caso Edge
03 Settembre 2026
Opera, uno dei principali fornitori di browser nell’Unione, sosteneva che la mancata designazione di Edge come gatekeeper le avesse impedito di beneficiare della “schermata di scelta del browser” che Microsoft avrebbe dovuto presentare agli utenti di Windows, con conseguente pregiudizio concorrenziale significativo. Il Tribunale riconosce che Opera rientra tra i browser che sarebbero comparsi in tale schermata e che la mancata designazione di Microsoft poteva incidere in modo sostanziale sulla sua posizione di mercato, ammettendone così la legittimazione ad agire. Nel merito, tuttavia, il Tribunale conferma l’impostazione della Commissione in sede di indagine di mercato ex art. 17, par. 3, DMA: la scala di utilizzo di Edge, valutata in termini di quota delle pagine Internet consultate (dati StatCounter), risulta “esigua” rispetto a Chrome e Safari, anche considerando i soli personal computer con Windows. Tale indicatore non è assimilato a una vera e propria definizione di mercato rilevante, ma è utilizzato come parametro di “scala di utilizzo” ai fini della presunzione di gatekeeper, nel solco del considerando 23 DMA. Il Tribunale precisa che l’esistenza di un ecosistema digitale integrato (Windows, Edge, Bing, altri servizi Microsoft) è elemento rilevante per valutare se un core platform service costituisca un “punto di accesso importante”, ma non comporta automaticamente la qualifica di gatekeeper: occorre verificare in concreto se l’ecosistema conferisca un vantaggio tale da incidere sulla contendibilità del mercato. Nel caso di specie, nonostante la preinstallazione di Edge e le pratiche di promozione, la quota di utilizzo del browser resta inferiore a quella dei principali concorrenti, e Bing mantiene una quota compresa tra il 3 e il 5% su tutti i dispositivi, con capacità limitata di fungere da leva. La sentenza valorizza inoltre la distinzione tra designazione “quantitativa” (soglie presuntive dell’art. 3, par. 2 DMA) e designazione “qualitativa” ex art. 3, par. 8, confermando che, nelle designazioni quantitative, è l’impresa interessata a dover confutare le presunzioni, mentre la Commissione deve condurre un’indagine di mercato rispettosa del principio di buona amministrazione ma non è tenuta a esaminare sistematicamente tutti gli elementi elencati per la designazione qualitativa. La decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale inaugurato da Bytedance/Commissione sul DMA, precisando ulteriormente parametri e oneri probatori per la designazione dei gatekeeper e per la valutazione del carattere di “punto di accesso importante” dei core platform services. |