Invalidità del rendiconto condominiale tra principio di cassa e competenza

La Redazione
03 Settembre 2026

A seguito della riforma del condominio, il rendiconto ex art. 1130-bis c.c. non può essere redatto secondo il solo principio di cassa, ma deve necessariamente integrare anche il criterio di competenza, articolandosi in: registro di contabilità con i movimenti di entrata/uscita in sequenza cronologica; riepilogo finanziario che rappresenti in modo unitario la situazione patrimoniale del condominio (crediti e debiti, anche di gestioni pregresse); nota esplicativa che illustri i profili salienti della gestione. 

La delibera di approvazione del rendiconto è invalida solo se la violazione dei criteri di redazione comporta una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello rappresentato, ovvero se non consente al singolo condomino la conoscenza concreta dei reali elementi contabili.
Le irregolarità del bilancio condominiale di un esercizio si riflettono su quello successivo quando i relativi errori vengano “trascinati” nella contabilità dell’anno seguente, alterando la posizione debitoria/creditoria del singolo condomino. In particolare, è causa di invalidità della delibera l’inserimento in bilancio di notule pro forma e/o fatture emesse da soggetto privo di valido mandato gestorio, non coincidente con il reale esecutore delle prestazioni, nonché l’errata imputazione temporale di versamenti e saldi che incida sul carico finale di spesa del condomino.

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