Incapacità a testimoniare del socio di s.n.c.
03 Settembre 2026
L'art. 246 c.p.c. stabilisce che «Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio». La norma pone un principio processualistico fondamentale: vi è una netta incompatibilità tra la posizione di testimone e quella di parte processuale, anche solo potenziale («interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio»). L'orientamento consolidato della Cassazione identifica l'interesse rilevante ai fini dell'incapacità a testimoniare esclusivamente nell'interesse giuridico, personale, attuale e concreto; si tratta, a ben vedere, dello stesso interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., interesse che, in ipotesi, potrebbe legittimare il testimone stesso a proporre l'azione, a intervenire nel giudizio o a esservi chiamato, con riferimento alla materia del contendere: «L'incapacità a deporre prevista dall'articolo 246 del Cpc si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 del Cpc, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo. Nel caso in esame l'interesse personale della madre non ricorre perché le istanze risarcitorie del figlio in danno del padre mai avrebbero potuto legittimare la madre alla partecipazione al giudizio. Diversamente l'analisi dell'attendibilità del teste “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo”, quali la credibilità della dichiarazione anche alla luce dell'eventuale interesse, a un determinato esito della lite» (Cassazione civile, sez. I, 6/02/2024, n. 3361). Sul piano applicativo, la giurisprudenza si è pronunciata su alcune fattispecie particolari, quale quella oggetto del quesito, ponendo una netta distinzione fra capacità a testimoniare e attendibilità del testimone. Sul punto, Cassazione civile, sez. II, 22 dicembre 2023, n. 35814, ha affermato che «La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'articolo 246 del Cpc, dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità»; ivi ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di incapacità a testimoniare, il solo fatto di essere membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali esclude in sé la dedotta incapacità, salvo che non sia motivata la ricorrenza di un interesse giuridico e concreto correlato al ruolo rivestito, come la gestione diretta dell'area contrattuale a cui si riferisce il contenzioso». Al contrario: « … Ciò detto, ritiene lo scrivente che la capacità a testimoniare dei soci è ammessa solo in relazione alle società dotate di personalità giuridica, data la piena autonomia patrimoniale sottesa alla persona giuridica mentre, ad esclusione del socio accomandante (giurisprudenza pacifica) non è ammessa negli altri casi, come nella specie, trattandosi di una società in nome collettivo caratterizzata dal fatto che “tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali” (art. 2291 del codice civile).» (così, in motivazione, Tribunale civile Perugia, sentenza n. 247 del 16 febbraio 2024). |