Ordine di protezione emesso nel giudizio di separazione: quale reclamo è ammissibile
04 Settembre 2026
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari è stata integralmente trasfusa dagli artt. 342-bis e 342-ter c.c. (ora abrogati dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164) agli artt. 473-bis.69, 473-bis.70 e 473-bis.71 c.p.c. Dal punto di vista processuale, la misura può essere richiesta: a) sia tramite un procedimento autonomo appositamente incardinato con ricorso depositato presso il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante e disciplinato dall’art.473-bis.71 c.p.c. Tale norma al 2 comma disciplina anche il regime di impugnazione prevedendo che contro il decreto con cui il Giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il ricorso è ammesso il reclamo dinnanzi al Tribunale collegiale entro il termine perentorio (10 giorni) previsto dall’art. 739 c.p.c. b) sia anche in pendenza di un giudizio di separazione e/o divorzio già incardinato. Il sesto (ed ultimo) comma dell'art. 473-bis.71 c.p.c., introdotto dal Correttivo Cartabia (d.lgs. 164/2024) in un’ottica di semplificazione normativa, funge da norma di raccordo che regola il rapporto tra il procedimento di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari e quello di separazione o divorzio. Tale norma prevede che quando la condotta pregiudizievole è tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale è stato introdotto uno dei procedimenti disciplinati dal capo III, sezione II del presente titolo, la domanda si propone al Giudice davanti a cui pende la causa, che adotta provvedimenti di contenuto corrispondente a quelli dell'473-bis.70. La richiesta di ordine di protezione ex rtt. 473-bis.69 c.p.c. avanzata in pendenza del procedimento di merito, dinnanzi al Giudice designato, deve quindi ritenersi ammissibile anche alla luce della lettura degli articoli 473-bis.46 cpc e 473-bis.70 c.p.c. (Cfr. Tribunale di Novara, 23 giugno 2023 n. 4468). Il quesito posto pone tuttavia il problema di individuare quale sia il corretto rimedio di impugnazione nel caso in cui il Giudice della separazione — dopo aver già emesso i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. — adotti un ordine di protezione ai sensi dell’473-bis.70. L'473-bis.71 c.p.c., comma 6 si limita come detto a prevedere che in pendenza di un procedimento di separazione la domanda di protezione si proponga al Giudice di quel procedimento - che adotterà i provvedimenti di contenuto ex 473-bis.70 laddove sussistano i presupposti di legge - ma non assimila espressamente i provvedimenti di protezione a quelli temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. . Non vi è, in altri termini, alcuna equiparazione legislativa espressa tra l'ordine di protezione emesso in pendenza di separazione e i provvedimenti temporanei ex art. 473-bis.22. La questione è quindi certamente complessa in quanto si tratta di valutare se anche il provvedimento emesso in corso di causa dal Giudice Delegato possa essere oggetto di reclamo al Tribunale in composizione collegiale ex 473-bis.71 c.p.c., comma 4, c.p.c. (come quello assunto nel procedimento autonomo) oppure se debba essere impugnato dinnanzi alla Corte d'appello ex art. 473-bis.24 c.p.c., al pari dei provvedimenti temporanei e urgenti emessi ex art. 473-bis.22 c.p.c. Già in passato (prima dell’introduzione della Riforma Cartabia) l’impugnabilità dei provvedimenti dell’(ex) Giudice Istruttore (oggi Giudice Delegato) aventi contenuto analogo agli ordini di protezione contro gli abusi familiari è stata oggetto di contrasti giurisprudenziali. a) In alcune pronunce era stato chiarito che i provvedimenti del Giudice istruttore non fossero reclamabili ex art. 708 c.p.c. La loro modificabilità restava subordinata – nel corso del giudizio – ad una diversa valutazione da parte della stessa Autorità Giudiziaria che li aveva emessi ed era legata all'impugnazione del provvedimento decisorio finale (Trib. Milano sez. IX, 14 febbraio 2018; Trib. Milano sez. IX, 6 dicembre 2011 Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2014, n. 15416 Cass. civ. sez. VI, 10 maggio 2018, n. 11279). Le argomentazioni utilizzate dalle Corti di merito sulla non reclamabilità, avallate dalle pronunce della Corte di Cassazione, avevano fatto leva sia sull' assenza di una previsione normativa espressa che il legislatore aveva riservato solo per il reclamo avverso l' ordinanza presidenziale (art. 708 c.p.c.) ovvero sul carattere provvisorio e sulla loro revoca o modifica sempre possibile. Si era poi esclusa la reclamabilità anche in ragione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. b) Altre Corti di merito (Cfr. App. Napoli 5 marzo 2007) avevano, invece, ritenuto ammissibile il reclamo al Collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. sull’assunto che i provvedimenti emessi dal G.I., al pari delle ordinanze presidenziali, fossero destinati ad incidere sui diritti costituzionali delle parti. Pertanto, sulla base di una “interpretazione costituzionalmente orientata” la Corte ritenne che, pur in mancanza di un'apposita disposizione normativa, tali provvedimenti fossero anch'essi soggetti a reclamo. Il d.lgs. 149/2022 ha profondamente modificato il sistema. L’ art. 473-bis.24, comma 2, c.p.c. prevede espressamente la reclamabilità non solo dei provvedimenti temporanei e urgenti resi alla prima udienza ex art. 473-bis.22 c.p.c. ma anche di quelli temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. (Cfr. Cass. civ. 5 marzo 2026 n. 4979). La norma delimita, quindi, l’impugnativa a solo quei provvedimenti adottati in corso di causa dal Giudice Delegato di sospensione o di limitazione della responsabilità genitoriale o che incidano sulla vita del minore perché introducono modifiche sostanziali al regime di affidamento o collocamento. Ritengo che gli ordini di protezione adottati in corso di causa (quali l’allontanamento del coniuge dalla casa coniugale o il divieto di avvicinamento), quali misure cautelari e urgenti che incidono inevitabilmente su beni giuridici costituzionalmente garantiti, rientrano inevitabilmente nella sopra citata categoria. Di conseguenza possono essere impugnati dinnanzi alla Corte d'Appello mediante reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione. Tale impostazione è stata confermata anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha chiarito che in materia di ordine di protezione contro gli abusi familiari, la decisione sulla relativa richiesta, se proposta nell'ambito di un procedimento de responsabilitate, è reclamabile avanti alla Corte d'appello, mentre, nel caso in cui sia proposta in via autonoma è suscettibile di reclamo avanti al Tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'473-bis.71 c.p.c., commi 2 e 4, c.p.c. (Cfr. Cas. civ. n. 20897/2025 - nella specie la S.C. ha dichiarato la competenza della Corte d'appello in ordine al reclamo sul provvedimento contenente l'ordine di protezione emesso dal Tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, a fronte del ricorso del pubblico ministero ex artt. 333 c.c.). Nel caso in esame il reclamo al Tribunale Collegiale ex473-bis.71 c.p.c. potrebbe non superare il vaglio di ammissibilità anche per ragioni sistematiche. Si consideri infatti che: a) il Giudice che adotta l'ordine di protezione in pendenza di separazione opera come Giudice di quel procedimento e i provvedimenti da lui emessi sono ontologicamente inclusi nel fascio dei provvedimenti temporanei, di cui l'ordine di protezione rappresenta una species. b) Il reclamo previsto dall'473-bis.71, quarto comma al Tribunale collegiale è stato previsto solo per il procedimento autonomo, dove il provvedimento è adottato in composizione monocratica da un Giudice distinto. Quando invece il provvedimento è emesso dal Giudice del procedimento di separazione, il Collegio dell’impugnazione non può che essere la Corte d'appello che garantisce ugualmente la composizione pluripersonale e la terzietà. L'473-bis.71, quarto comma, prevede infatti che del Collegio non faccia parte il Giudice che ha emesso il provvedimento: questa garanzia di terzietà è strutturalmente analoga a quella che il legislatore ha inteso assicurare anche nel reclamo dei provvedimenti temporanei ex art. 473-bis.24 c.p.c. (ove decide la Corte d'Appello). c) La disciplina degli ordini di protezione (rtt. 473-bis.69–71 c.p.c.) forma una sezione autonoma e autosufficiente all'interno del Titolo IV-bis, con proprie norme su presupposti, contenuto, procedimento e impugnazione. Il legislatore ha voluto costruire un binario distinto. d) Da ultimo l’impugnazione ai sensi dell’473-bis.71 c.p.c. creerebbe un “cortocircuito processuale” portando il Collegio dello stesso Tribunale a sovrapporsi alle decisioni del Giudice delegato della separazione. Nulla osta, quindi, all’esperibilità contro i provvedimenti emessi nel corso del giudizio di merito ex artt. 473-bis.69 c.p.c. del reclamo alla Corte d'Appello ex art. 473-bis.24 c.p.c. Rimedio che ritengo preferibile. Si segnala tuttavia che la questione relativa al corretto mezzo di impugnazione (reclamo dinanzi al Tribunale ovvero alla Corte d’Appello) resta dibattuta e non di pronta soluzione. L’ammissibilità del reclamo ex 473-bis.71 c.p.c. potrebbe essere anche confermata dal fatto che tale norma preveda un preciso regime di impugnazione, autonomo e speciale, avverso gli ordini di protezione. Se è vero che l’ultimo comma dell’473-bis.71 c.p.c. — introdotto dalla riforma del 2022 — ha espressamente disciplinato l'ipotesi in cui il Giudice della causa di separazione/divorzio sia chiamato a pronunciarsi sugli ordini di protezione (radicando la competenza in capo a lui) è anche vero che tale norma non modifica né deroga al regime di impugnazione (ovvero il reclamo al Tribunale in composizione collegiale) previsto dai commi precedenti dello stesso articolo. L'473-bis.71 potrebbe quindi costituire norma speciale rispetto all'art. 473-bis.24 c.p.c., e pertanto applicarsi integralmente alle impugnazioni degli ordini di protezione, indipendentemente dal Giudice che li ha emessi. |