Abbattimento di alberi pericolanti in area condominiale sottoposta a vincolo paesaggistico: l'utilizzo dell’intelligenza artificiale nella soluzione di casi pratici
04 Settembre 2026
L’approccio sistematico Lo scopo della presente trattazione è quella di fornire agli utenti un primo approccio della soluzione di un caso pratico con l’integrazione dell’intelligenza artificiale (d'ora in poi, breviter, solo IA). L’obbiettivo di questa sperimentazione rappresenta un esempio di come l’IA, se ben integrata con l’esperienza e la supervisione di un professionista, possa contribuire in modo efficace all’approfondimento della materia, evitando, al contempo, il rischio di derive formalistiche o riduttive nell’applicazione del diritto.
Il caso pratico Nella controversia esaminata dal giudice (Trib. Genova 19 agosto 2026), il condominio, a maggioranza, aveva deliberato l’abbattimento di due esemplari di alberi, ritenuti pericolanti, insistenti nell’area verde condominiale sottoposta a vincolo paesaggistico. Per queste ragioni, con ricorso ex art. 700 c.p.c., alcuni condomini chiedevano un approfondimento della effettiva pericolosità e, quindi, in via cautelare e urgente, l’inibizione all'abbattimento e di qualsiasi intervento strutturale o irreversibile sui due esemplari di Cupressus arizonica insistenti sull'area verde condominiale, fino alla celebrazione dell'udienza e comunque per il tempo necessario a consentire l'espletamento di una seconda prova strumentale. Inoltre, a sostegno dell’istanza cautelare, il ricorrente riteneva che l'abbattimento dei due alberi rappresentava innovazione ai sensi dell’art. 1120, comma 4, c.c. e, di conseguenza, l’intervento doveva essere approvato con l’unanimità, ferma in ogni caso la sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico. Le questioni giuridiche Quale grado di rigore istruttorio è richiesto al giudice della cautela per verificare l'effettiva pericolosità degli esemplari arborei, specie quando la parte ricorrente non contesta nel merito scientifico la perizia posta a fondamento della delibera, ma ne chiede soltanto la ripetizione? Quando l'assemblea condominiale delibera l'abbattimento di alberi ritenuti pericolanti su un'area verde comune sottoposta a vincolo paesaggistico, tale intervento va qualificato come atto di ordinaria manutenzione oppure come innovazione? Il ragionamento del magistrato Con il presente procedimento, nella sostanza, il ricorrente contestava la delibera condominiale che aveva deciso l’abbattimento dei due alberi, quindi l’applicazione dell’art. 1137 c.c. che prevede espressamente la possibilità di richiedere la sospensione della delibera ed eventualmente anche prima dell’inizio della causa di merito. Tuttavia, avuto riguardo al petitum sostanziale (che consiste nella richiesta di sospensione della delibera che ha disposto l’abbattimento dei due alberi), il ricorso poteva essere riqualificato come istanza ex art. 1137, comma 4, c.c., per ottenere, ante causam, la sospensione dell’esecuzione della delibera contestata, non essendo in ogni caso ancora spirato il termine per l’impugnazione di detta delibera. Pertanto, secondo il giudicante, pur se ammissibile il ricorso per come così riqualificato, l’istanza cautelare non poteva peraltro essere accolta per difetto del requisito del fumus boni iuris. Invero, quanto al merito della questione, l’abbattimento di alberi condominiali pericolanti rientra fra gli interventi di manutenzione delle cose comuni (escluso il carattere dell’innovazione). Peraltro, ritiene il Tribunale che la tutela dell’ambiente impone rigore nell’accertamento della pericolosità degli alberi e proporzionalità nell’individuare le misure idonee a contrastarla. Difatti, nel caso di specie, era del tutto pacifico che il condominio aveva deliberato l’abbattimento dei due alberi sul presupposto della loro pericolosità accertata con perizia agronomica, all’esito della quale l’agronomo aveva classificato gli alberi in classe di pericolosità “D”. Sulla base di tale perizia, i Vigili del Fuoco, con verbale di sopralluogo, avevano interdetto alcuni poggioli privati e alcune aree esterne condominiali “per eliminare il pericolo incombente per l’incolumità delle persone” “in base alla perizia”; nonostante ciò, il ricorrente aveva richiesto una nuova perizia alla luce di una nuova relazione di altro tecnico, il quale, tuttavia, dava comunque atto della metodologia utilizzata dal precedente tecnico, la quale (quest’ultima) rappresentava una delle più evolute tecniche disponibili per la valutazione della stabilità degli alberi; a ciò, infine, veniva comunque ribadito che il risultato finale poteva essere influenzato da numerosi fattori, per cui “nella pratica professionale, la ripetizione di una prova strumentale costituisce un utile elemento di confronto, soprattutto quando dalle conclusioni dell'indagine può derivare l'eliminazione definitiva di alberature mature”. Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, non essendo contestata la validità scientifica della metodologia impiegata dal primo tecnico ed essendo indicata la ripetizione delle prove strumentali semplicemente come utile strumento di confronto, il Tribunale ha ritenuto che la prima perizia rispondeva al criterio del rigore nell’accertamento della pericolosità degli alberi, non potendo peraltro essere trascurata l’esigenza e l’urgenza di prevenire rischi per l’incolumità delle persone. Del resto, la stessa perizia era stata ritenuta determinante dai Vigili del Fuoco per interdire alcune aree condominiali e private del resistente in considerazione del rischio determinato dalla presenza dei due alberi pericolanti. Quanto poi al fatto che i due alberi insistevano in una area condominiale sottoposta a vincolo paesaggistico, a parere del giudice, ciò non comportava alcuna limitazione alle attività per l’abbattimento, sicché il condominio aveva seguito correttamente la procedura di somma urgenza per l’abbattimento degli alberi In conclusione, difettava il fumus boni iuris necessario per l’accoglimento della domanda cautelare e, di conseguenza, il ricorso è stato rigettato. L’utilizzo dell’IA Dopo aver sottoposto il provvedimento all’IA, con prompt ben definiti sulla problematica del caso in esame, l’IA ha fornito il suo ragionamento con aspetti obbiettivi e critici. Nell'esaminare il provvedimento, l'intelligenza artificiale ha individuato con immediatezza il nucleo tecnico-giuridico della controversia in un duplice snodo: da un lato la qualificazione dell'atto deliberativo (manutenzione versus innovazione), dall'altro la verifica in concreto della pericolosità degli alberi. Il ragionamento ricostruito segue fedelmente l'architettura motivazionale del giudice genovese, che si articola in tre fasi sequenziali e logicamente dipendenti l'una dall'altra: la riqualificazione della domanda cautelare, la verifica dell'ammissibilità e, infine, lo scrutinio del fumus boni iuris. È proprio in questa scansione trifasica che il sistema ha colto l'elemento di maggior interesse tecnico del provvedimento, perché la riqualificazione officiosa dell'azione — da tutela atipica ex art. 700 c.p.c. a strumento tipico ex art. 1137, comma 4, c.c. — non è un mero tecnicismo processuale, ma condiziona in radice l'esito della domanda: se il giudice avesse mantenuto l'inquadramento nell'art. 700 c.p.c., l'eccezione di inammissibilità per difetto di residualità sollevata dal condominio avrebbe potuto assorbire ogni ulteriore valutazione, mentre la riconduzione all'art. 1137 c.c. consente di superare quello sbarramento e di affrontare il merito cautelare, sia pure con esito sfavorevole al ricorrente. Oltre a ciò, l’IA effettua le seguenti considerazioni.
Le considerazioni del professionista L'esame condotto dall'intelligenza artificiale, quanto agli aspetti processuali, coglie con apprezzabile precisione l'architettura motivazionale del provvedimento e, in particolare, il punto costituisce il vero snodo tecnico della decisione: la distinzione tra contestazione del metodo peritale e mera richiesta di ripetizione della prova. È un rilievo sottile ma corretto, perché coglie esattamente la ratio decidendi del giudice genovese, il quale non si limita a "preferire" una perizia rispetto all'altra sulla base di un giudizio di autorevolezza tra i due professionisti, ma opera una lettura testuale della controperizia per verificare se essa integri, o meno, una prova contraria in senso tecnico-processuale. Invece, in relazione al merito della vicenda, il caso in esame restituisce con chiarezza le difficoltà operative che gli amministratori di condominio incontrano quotidianamente nella gestione del verde condominiale, specialmente quando quest'ultimo insiste su aree gravate da vincoli paesaggistici. Difatti, particolarmente interessante è il parallelo con i casi di alberi soggetti a vincolo di monumentalità o situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico: nel caso genovese, il ricorrente eccepiva la presenza del vincolo ex art. 136 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Su tale argomentazione, tuttavia, l’aspetto pratico avrebbe meritato maggiore attenzione (non affrontata dal provvedimento), soprattutto la questione dei rapporti tra la delibera condominiale di abbattimento e l'eventuale necessità di un'autorizzazione paesaggistica, la quale normalmente è comunque richiesta per interventi su aree vincolate, salvo che rientrino tra quelli di manutenzione ordinaria del verde esclusi dall'autorizzazione. In questi casi, difatti, nella prassi, è opportuno che l'amministratore acquisisca, ove possibile, anche il nulla osta della Soprintendenza o l'attestazione di esclusione dall'autorizzazione, per blindare la delibera anche sotto questo ulteriore profilo, spesso trascurato quando l'attenzione si concentra esclusivamente sul quorum deliberativo. Oltre a ciò, si osserva che l’argomentazione dell’abbattimento, inoltre, rientra tra le analoghe problematiche che si riscontrano nell'applicazione dell'art. 892 c.c. in materia di distanze per gli alberi nelle proprietà confinanti e nei rapporti tra condominio e proprietà esclusive: spesso i condomini delle unità immobiliari poste ai piani bassi agiscono in giudizio contro il condominio chiedendo la potatura drastica o il taglio di alberi ad alto fusto che privano gli appartamenti di aria e luce o i cui apparati radicali danneggiano i pavimenti ed i box sotterranei. In tali ipotesi, invece, la prassi tende a privilegiare la condotta conservativa (potatura, installazione di barriere anti radice, consolidamenti) e a consentire l'abbattimento soltanto laddove le indagini strumentali dimostrino l'impossibilità di salvaguardare la stabilità della pianta o il sorgere di un danno ingiusto ed irreparabile per le strutture circostanti. In ciò, la pratica insegna che la scelta di affidare l'accertamento della pericolosità a un professionista che utilizzi metodologie scientificamente riconosciute costituisce oggi lo standard difensivo minimo per l'amministratore che intenda procedere all'abbattimento di alberature senza incorrere in responsabilità. Dunque, l’analisi del provvedimento da parte dell’IA, sebbene efficiente nella sua capacità di estrarre e sintetizzare informazioni, ha rivelato alcune intrinseche criticità e difficoltà che meritano un’argomentazione approfondita, offrendo osservazioni critiche sulle attuali capacità di un’IA nel campo giuridico e, in particolare, nel contesto del mondo condominiale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'abbattimento di alberi ritenuti pericolanti, disposto con delibera condominiale, costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un'innovazione di cui all'art. 1120 c.c., atteso che con questo termine s'intende non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria (Cass. civ., sez. II, 1° marzo 2023, n. 6136; Cass. civ., sez. VI, 22 novembre 2021, n. 35957). Altra giurisprudenza di merito, invece, ha ritenuto che in materia di condominio, l'abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio (App. Roma 6 febbraio 2008, n. 478; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21 gennaio 2024, n. 292; Trib. Tivoli 2 novembre 2022, n. 1513: all'abbattimento di un albero può essere validamente assimilato l'abbattimento di una siepe, elementi, entrambi, rientranti nella categoria delle cose comuni di cui all'art. 1117 c.c., non rinvenendosi alcun motivo di regolamentare in modo diverso il destino di beni che, sia pur nella diversità di funzioni e di incidenza rispetto alle proprietà dei singoli, debbono incontestabilmente considerarsi comuni a tutti i condomini).
Qualora gli alberi rientranti nella proprietà esclusiva di un condomino, in forza di un vincolo di destinazione, arrechino ai condomini l'utilità di elemento ornamentale, essi possono concorrere a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell'edificio, che è bene comune tutelato dalla legge; di conseguenza, tutti i partecipanti al condominio sono obbligati a contribuire alle spese per l'abbattimento ed il reimpianto di dette piante, da considerare funzionali alla conservazione del decoro del fabbricato (Trib. Roma 10 novembre 2022, n. 7136). Riferimenti Tarantino, Intelligenza artificiale: applicazioni innovative in condominio, in IUS-Condominioelocazione.it, 28 aprile 2025. |