Le conseguenze della mancata risposta all’interrogatorio formale

04 Settembre 2026

L’art. 232 c.p.c. dispone che dalla mancata risposta il giudice può desumere l’ammissione della sussistenza dei fatti oggetto dei capitoli di interrogatorio. Il focus si sofferma sulla nozione di “ammissione di fatti” e sull’efficacia probatoria da riconoscere a tali fatti, secondo gli approdi della più recente giurisprudenza.

Da “ficta confessio” a “fatti ammessi”

L’art. 218 del codice di procedura civile che ha preceduto quello vigente assegnava alla mancata risposta all’interrogatorio deferito da una parte in causa all’altra l’effetto probatorio della confessione giudiziale. La disposizione in tal senso era il derivato di una risalente tradizione, come evidenziava la stessa denominazione latina. E trovava giustificazione in una ragione che potremmo considerare di logica, prima ancora che di esperienza pratica. Chi si trincera dietro il rifiuto di rispondere a domande pregiudizievoli o preferisce comunque tacere, evidentemente non vuole riconoscere l’esser vero quanto, di pregiudizievole, gli viene contestato. Se a un semplice silenzio era difficile attribuire un significato positivo, per l’assoluta neutralità dei suoi contenuti, la mancata risposta alle domande autorizzate dal giudice allo scopo di sollecitare la confessione della verità di fatti controproducenti non poteva, per contro, che valere come conferma della loro verità.

Questa concezione è stata abbandonata dalla normativa attuale. L’art. 232 c.p.c. dispone che dalla mancata risposta il giudice può desumere l’ammissione della sussistenza dei fatti oggetto dei capitoli di interrogatorio. La scelta è frutto di un ripensamento opportuno, se non altro perché la confessione richiede un elemento psicologico preciso che nella condotta di chi non risponde alle domande o rimane assente o si dichiara non disposto a rispondere non è sol per questo automaticamente rintracciabile.

La dottrina si era inizialmente divisa sulla persistenza di un effetto confessorio derivante dalla mancata risposta all’interrogatorio formale pur nel nuovo codice di rito civile ma aveva poi dovuto negarla di fronte al testo del citato art. 232 che non consentiva più di riferire quella condotta ad una confessione. E già la più risalente giurisprudenza aveva utilizzato la nozione di ficta confessio soltanto per indicare plasticamente che questa figura giuridica non era ormai più ricollegabile al mancato risultato del deferimento dell’interrogatorio formale nel processo innovato.

Fatti ammessi: nozione

L’art. 232, comma 1, c.p.c. equipara la mancata risposta all’interrogatorio formale al rifiuto immotivato di prestarsi a rispondere e per entrambe queste situazioni dispone che il giudice può derivarne, come avvenuta, l’ammissione dei fatti dedotti a prova (valutato ogni altro elemento).

La nozione di “ammissione di fatti” è del tutto particolare perché in pratica priva di richiami ad altre fattispecie. La disposizione è considerata dalla dottrina quale fonte autonoma di quella nozione e afferma che essa si risolve nell’indicazione di un procedimento probatorio strumentale al raggiungimento di una prova: prova costituenda cui si applicano tutte le regole generali relative alla richiesta, all’ammissione e all’assunzione dei mezzi istruttori.

La condotta di chi non risponde a domande pregiudizievoli o si rifiuta di farlo si traduce in un evento negativo, che non rappresenta il fatto da provare e che, anche per questa ragione, ne esclude il contenuto confessorio. Tuttavia, ciò che non è stato, su espressa sollecitazione, negato davanti al giudice può essere considerato con sufficiente approssimazione veritiero; e ciò che non è stato, ad esplicita domanda, riconosciuto per vero al giudice può essere ritenuto in via di principio non accaduto. Si tratta di una affidabilità ridotta che deriva da una regola di esperienza: non ha ragione di tacere chi non ha nulla da nascondere. Da qui la riconduzione del comportamento omissivo ad una implicita ammissione di verità dei fatti dedotti a prova: la quale non può riguardare le qualifiche giuridiche di questi fatti e delle loro interazioni bensì la loro materiale e storica sussistenza.

Cosa si intenda per fatti da considerare ammessi in forza del comportamento tenuto dalla parte richiesta formalmente di fornire risposte risulta palese dal confronto con gli effetti attribuiti ad un’altra condotta di tenore negativo. L’art. 115, primo comma, c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della propria decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. A sua volta, l’art. 548 c.p.c. dispone, per l’espropriazione presso terzi di crediti di lavoro, che se il terzo pignorato non compare all’udienza stabilita il credito oggetto del pignoramento si considera non contestato ai fini del procedimento e dell’esecuzione. Nel primo caso la normativa pone a carico della parte un onere di attivazione, quello della contestazione specifica, la cui inadempienza comporta una conseguenza voluta direttamente dalla legge: i fatti non contestati non hanno necessità di essere provati, essi sono da considerare pacifici in causa. Nel caso del terzo pignorato egli è destinatario di un provvedimento di vincolo sul presupposto che sia debitor debitoris: se ha ragioni per opporsi deve presentarsi e farle conoscere, dato che solo lui ne può avere disponibilità. In entrambi i casi il valore di prova da attribuire ai fatti non contestati riposa su una norma giuridica che accolla ad un soggetto l’onere di una iniziativa. Stessa funzione e finalità ha la disposizione di cui all’art. 186-bis c.p.c. che consente al giudice di ordinare nel corso del procedimento il pagamento delle somme non contestate.

Diverso è, dunque, il caso della mancata risposta all’interrogatorio formale. In capo alla parte non è posto alcun onere specifico di prestarsi alla prova dedotta dal suo contraddittore (anzi, nemo tenetur edere contra se). Ma la condotta sottrattiva alla prova costituisce comunque un fatto, nel corso delle vicende processuali: che non può non assumere un qualche significato.

Il valore probatorio dei fatti da considerare ammessi

La giurisprudenza più recente ha raggiunto un orientamento che può dirsi stabilizzato in merito all’efficacia probatoria da riconoscere ai fatti del processo in quanto “ammessi”.

Quasi tutte le pronunce edite affermano che nella norma di cui all’art. 232 va ravvisata l’attribuzione al giudice di merito di una ampia facoltà di ritenere, nel contesto degli altri elementi utili disponibili, come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio: facoltà che consente al giudice di desumere dalla mancata risposta all’interrogatorio formale argomenti di prova. Cass. civ., sez. lav., n. 12463/2003, nel negare, anch’essa, ogni effetto di prova legale, definì questi argomenti quali indizi di prova. Ripetutamente si è poi affermato che la valutazione ai sensi dell’art. 232 della mancata risposta all’interrogatorio formale rientra nella più generale facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo (Cass. civ., sez III, ord. n. 10099/2013). La disposizione riconnette al comportamento della parte una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (Cass. civ., sez. III, ord. n. 32846/2024). Si è costantemente precisato che la considerazione da attribuire ad un fatto come ammesso in giudizio è frutto non già della mancata risposta all’interrogatorio, di per sé, ma di una valutazione complessa ad opera del giudice di merito. La condotta della parte deve essere considerata unitamente ad ogni altro elemento di prova perché assuma a propria volta un contenuto indiziario. È il contesto degli elementi acquisiti che colora di una qualche forza probatoria il comportamento omissivo o di rifiuto che, da solo, non potrebbe avere un qualsivoglia significato.

Da questa presa di posizione (che, del resto, discende pianamente dal testo dell’art. 232) derivano alcune conseguenze logiche. La mancata risposta all’interrogatorio è un evento che può soltanto concorrere ad integrare il materiale probatorio e la sua valutazione in questo senso è superflua se questo materiale è già idoneo a fornire la prova del fatto in discussione. Per quanto questa affermazione possa apparire superflua la giurisprudenza ha avuto necessità di ribadirla a fronte della deduzione di vizi nell’apprezzamento del complesso dei dati di prova effettuato dal giudice: Cass. civ., sez. III, n. 10099/2013; Cass. civ., sez. III, n. 15055/2003. Quale fatto storico facente parte dello sviluppo istruttorio del processo, la mancata risposta all’interrogatorio si pone all’interno del materiale probatorio oggetto delle valutazioni del giudice di merito. Sul punto la giurisprudenza è mutata nel tempo.

In un primo momento si era affermato che la mancata risposta all’interrogatorio formale costituisse un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli; tuttavia, quando lo stesso giudice ritiene che i fatti dedotti non sono suffragati da alcun elemento di riscontro, può negare ad essi valore probatorio ma senza prescindere dall’apprezzamento del risultato negativo del mezzo istruttorio e dall’espressa menzione delle ragioni che sorreggono il proprio negativo apprezzamento (Cass. civ., sez. III, n. 6697/2009). L’esercizio del potere discrezionale del giudice, in senso negativo, deve essere motivato (Cass. n. 27320/2005; Cass. n. 11233/1997).

Cass. civ., sez. III, ord. n. 32846/2024 (conf. Cass. civ., ord. 4837/2018; Cass. civ., ord. 19833/2014) si è poi pronunciata nel senso che la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l’art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice, onde il suo apprezzamento rientra nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso (e non è suscettibile di censure in sede di legittimità).

Una questione posta dalla pratica ha riguardato l’interrogatorio formale deferito alla parte rimasta contumace. Cass. civ., sez. lav., n. 28293 ha affermato in proposito che se l’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale è notificata personalmente al contumace, essendo per tale modo rispettate le norme a tutela del contraddittorio e non comparendo egli all’udienza fissata per l’assunzione della prova senza un giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti per interrogatorio.

Riferimenti

B. Capponi, Ficta confessio, Il Foro it., 2026, 4, I, 1139.

B. Capponi, Ficta confessio e stabilità dell’ordinanza di assegnazione (art. 548 c.p.c.), Il Foro it., 2024. 9, V, 333.

V. Battaglia, Sull’onere del convenuto di “prendere posizione” in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda (riflessioni sull’onere della prova), Riv. Dir. proc., 2009, 6, 1512.

E. Senini, Bocciata la ficta confessio nel rito societario: è eccesso di delega, Le Soc., 2008, 4, 495.

A. Minichiello, La contumacia del convenuto e l’effetto di ficta confessio, Giur. Merito, 2006, 2, 370.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario