Controversie in materia di concessioni amministrative e limiti della giurisdizione ordinaria: questione rimessa alle Sezioni Unite

La Redazione
04 Settembre 2026

Le SS.UU. dovranno chiarire se l’azione di risarcimento del danno asseritamente cagionato alla banca concessionaria del servizio di tesoreria di un Comune dalla illecita condotta dell’ente concedente debba essere devoluta alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa.

La vicenda da cui è scaturita la rimessione alle Sezioni Unite vede una banca affidataria in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Taranto agire per ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento di tutti i danni cagionatile per effetto della prolungata inerzia dell’ente nell’espletare la procedura di evidenza pubblica per la scelta del nuovo contraente cui affidare il servizio in concessione.

La banca, infatti, dopo la scadenza del contratto, aveva continuato a gestire la tesoreria comunale sulla base di delibere di proroga emesse unilateralmente dall’ente e, in seguito, pure in mancanza di atti formali unilaterali di proroga (al solo fine di evitare l’interruzione di un servizio pubblico, al cui esercizio non avrebbe potuto sottrarsi), sulla base di condizioni economiche insostenibili e con notevoli perdite.

L’ente territoriale, costituitosi in giudizio, sollevò, in via pregiudiziale di rito, l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo, eccezione poi accolta dal Tribunale di Taranto con decisione poi integralmente confermata in grado d’appello. La tesi della Corte d’appello è che la pretesa azionata trovasse fondamento nel rapporto concessorio tra l’ente e la banca il quale, sebbene viziato da violazione di legge, nondimeno doveva ritenersi ancora giuridicamente esistente, il che induceva a concludere che la controversia attinente «al risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla gestione del pubblico servizio di tesoreria e non al pagamento di indennità o corrispettivi» – fosse devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n.104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

La banca, con il ricorso per cassazione, si duole del fatto che la Corte di merito abbia erroneamente applicato la norma citata: poiché i fatti oggetto di causa e la relativa domanda di risarcimento si riferiscono a un periodo temporale successivo alla scadenza del contratto di tesoreria, lo stesso non può avere alcun ragionevole collegamento con la controversia di cui è causa.

In altre parole, la condotta illecita tenuta dalla pubblica amministrazione non sarebbe in alcun modo collegata con la pregressa disciplina contrattuale e con l’esercizio in concreto del potere amministrativo, dovendo essere valutata quale condotta illecita generatrice di danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c. Escluso ogni collegamento con atti di natura autoritativa, la pretesa azionata ricadrebbe quindi nella giurisdizione ordinaria.

La Corte riconosce che, sebbene la questione relativa ai limiti della giurisdizione ordinaria in relazione alle controversie in materia di concessioni amministrative sia stata già affrontata dalle Sezioni Unite, queste si sono pronunciate su fattispecie – domanda di adempimento proposta dalla banca concessionaria nei confronti dell’ente locale in relazione al corrispettivo del servizio di tesoreria – non sovrapponibili a quella in esame, nell’ambito della quale è stata proposta un’azione di risarcimento del danno asseritamente cagionato dalla illecita condotta dell’ente.

Pertanto, la peculiarità della fattispecie ha imposto la rimessione alle SS.UU.

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